Premessa
Il Decreto Crescita post conversione in legge è intervenuto in materia di locazioni brevi introducendo diverse novità.
Le novità del Decreto Crescita |
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Responsabilità solidale effettuazione ritenuta |
Gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve per i quali sono intervenuti anche nella fase di pagamento. |
Comunicazione dati persone alloggiate |
I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno ai fini di monitoraggio. |
Banca dati locazioni brevi |
Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate. |
Analizziamo nello specifico le novità introdotte dal Decreto Crescita come da Legge di conversione n° 58/2019, seguendo l’ordine della tabella di cui sopra.
Le novità del Decreto Crescita
Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21% sul relativo ammontare e provvedono al versamento della stessa, tramite F24, entro il 16 del mese successivo alla sua effettuazione. Inoltre, gli intermediari sono tenuti a certificare (Certificazione Unica) e dichiarare (Modello 770) le ritenute operate ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediario è punita con la sanzione amministrativa di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 471 del 1997 (“Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte”), fermo restando il ricorso al ravvedimento operoso.
Gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. Se risultano privi di stabile organizzazione in Italia si avvalgono di un rappresentante fiscale, in qualità di responsabile d’imposta, individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il quale provvede anche alla richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati qualora non ne siano in possesso.
OSSERVA – Con l’intervento del Decreto Crescita viene disposto che, in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia, gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. |
Il comma 1 dell’art. 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) prevede che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
OSSERVA – E’ altresì disposto che i soggetti gestori di cui sopra, entro le 24 ore successive all’arrivo, devono comunicare, alle questure territorialmente competenti, le generalità delle persone alloggiate; la comunicazione può avvenire per il tramite del Servizio Alloggiati https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all’arrivo stesso. |
Gli obblighi sopra richiamati si applicano altresì in riferimento alle locazioni brevi.
NOTA BENE – Il Decreto Crescita interviene su quest’ultimo punto disponendo che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate affinché́ siano resi disponibili, anche ai fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno.
Inoltre, tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali. |
E’ demandato a un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, il compito di individuare i criteri, i termini e le modalità̀ per l’attuazione delle predette disposizioni in tema di trasmissione e utilizzo dei dati sulle generalità̀ dei soggetti alloggiati.
Arriviamo, infine, all’ulteriore novità contenuta nel Decreto Crescita.
NOTA BENE – Per migliorare la qualità̀ dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità̀, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché́ degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. |
INFORMA – Codice da utilizzare in ogni comunicazione finalizzata all’offerta e alla promozione dei servizi offerti dalla struttura destinate alle locazioni brevi. |
Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita saranno stabiliti:
- le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;
- le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
- i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché́ della sua ubicazione nel territorio comunale.
INFORMA – Con un ulteriore decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, saranno definire le modalità̀ applicative per l’accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate ai dati relativi al predetto codice identificativo. |
Scheda pratica
Vediamo a livello operativo quelli che sono gli effetti legati alle novità introdotte dal D.L. Crescita.
Locazioni brevi e Decreto Crescita |
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INDICAZIONI OPERATIVE
Caso n° 1 Responsabilità solidale effettuazione ritenuta 21% Con l’intervento del Decreto Crescita viene disposto che, in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia, gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve. La disposizione circa la responsabilità solidale riguarda anche l’effettuazione della ritenuta sui corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione, nonché́ dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi, di durata non superiore a 30 giorni. |
Caso n° 2 La banca dati delle locazioni brevi – Indicazioni operative Per migliorare la qualità̀ dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità̀, anche ai fini fiscali, il Decreto Crescita istituisce presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché́ degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Le indicazioni operative circa l’assegnazione del codice identificativo non sono al momento note; in particolare, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita saranno stabiliti:
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Caso n° 3 Sanzioni violazioni utilizzo codice identificativo I titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare, nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi alla potenziale utenza, il richiamato codice identificativo (vedi caso n°2). L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. |
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