Premessa
Il 27 giugno 2019 si è concluso l’iter di conversione in legge del D.L. Crescita, definitivamente convertito in Legge n° 58 del 28 giugno 2019 senza emendamenti ed articoli aggiuntivi. Tra gli emendamenti approvati, riveste notevole importanza il ridisegnamento del calendario fiscale; l’obiettivo del nuovo calendario è quello di fornire un “aiuto” tenendo conto delle esigenze degli intermediari e dei contribuenti relativamente all’introduzione dei nuovi Indici sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).
In particolare è stato disposto il differimento dei termini di versamento delle imposte, in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019, risultanti dai modelli Redditi, Irap e Iva 2019 che interessa, oltre i soggetti tenuti all’applicazione dei nuovi ISA, anche i contribuenti per i quali è prevista una causa di esclusione dagli ISA.
Proroga dei versamenti per i soggetti ISA
L’articolo 12-quinquies, comma 3, del DL Crescita stabilisce che: |
“Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3”. |
Il tenore letterale della disposizione non lascia adito a dubbi, prevedendo l’applicazione della proroga dei versamenti:
- per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (a prescindere o meno dalla sussistenza di cause di esclusione)
- e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per cui dovranno effettuare il versamento entro il 30 settembre:
- i titolari di partita IVA che esercitano attività per la quale sono stati approvati gli ISA (ditte individuali, società);
- i soggetti che detengono partecipazioni (soci, collaboratori familiari, soci di società di capitali trasparenti) in società che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA.
I contribuenti minimi e forfettari
Con la Risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 l’Agenzia finalmente fornisce alcuni attesi chiarimenti in merito all’articolo 12-quinquies, che prevede lo slittamento del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA.
L’Amministrazione finanziaria, in stretta osservanza al dettato normativo, ha confermato l’interpretazione da noi già ipotizzata in precedenza, dichiarando in modo inequivocabile che l’articolo 12-quinquies, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione dell’attività).
OSSERVA – In altri termini, se l’attività esercitata rientra in quelle per le quali è stato approvato l’ISA, indipendentemente dal regime contabile adottato, i versamenti potranno essere effettuati entro il 30 settembre 2019, in assenza di maggiorazioni, e ciò vale anche se l’ISA, di fatto, non è applicabile o – come nel caso di minimi e forfettari – non sia nemmeno da compilare.
Quanto sopra, ricordiamo nuovamente, con la sola esclusione dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569, che dovranno invece rispettare la scadenza ordinaria.
Società di capitali
Per quanto riguarda le società di capitali è necessario operare una distinzione tra:
- i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (“solari”);
- i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare (“non solari”).
Per entrambi, fermo restando il rispetto del limite dei ricavi (pari ad euro 5.164.569), nel caso in cui approvino il bilancio nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio effettueranno i versamenti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno 2019): i soggetti solari potranno fruire della proroga considerando che la scadenza dei versamenti delle imposte è il 30 giugno 2019; i soggetti non solari, invece, potranno fruire della proroga solo se hanno chiuso il periodo di imposta tra l’1 gennaio 2019 (scadenza versamento imposta il 30 giugno 2019) e il 30 aprile 2019 (scadenza versamento imposta il 30 settembre 2019).
Qualora il bilancio sia approvato oltre i 120 giorni ma entro i 180 oltre la chiusura dell’esercizio, entrambi i soggetti potranno fruire della proroga se approvano/hanno approvato il bilancio tra il 1° maggio 2019 e il 31 agosto 2019 ed effettueranno i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
TERMINI ORDINARI VERSAMENTO IMPOSTE |
|||
SOGGETTO |
TIPOLOGIA | TERMINE VERSAM. |
MAGGIORAZ. 0,4% |
PERSONE FISICHE |
Privati | 30/06/2019 |
31/07/2019 |
Titolari di partita Iva |
|||
SOCIETA’ DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI |
– |
TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE CON PROROGA |
||||
SOGGETTO |
TIPOLOGIA |
TERMINE VERSAM. |
MAGGIORAZ. 0,4% |
|
PERSONE FISICHE |
Soggetti che percepiscono redditi da partecipazione in Società di persona, imprese familiari, Srl trasparenti |
30/09/2019 |
31/10/2019 |
|
Titolari di partita Iva – |
||||
SOCIETA’ DI PERSONE E STUDI ASSOCIATI |
TITOLARI DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 30/09/2019 |
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/10/2019 (*) | |||||
rata |
scadenza |
interessi % |
rata | scadenza |
interessi % |
|
1° |
30/09/2019 | – | 1° | 31/10/2019 | – | |
2° | 16/11/2019 |
0,33 |
||||
2° |
16/10/2019 | 0,33% | (*) L’importo va preventivamente maggiorato dello 0,40% | |||
3° | 18/11/2019 |
0,66% |
||||
Secondo acconto 02/12/2019 |
Secondo acconto 02/12/2019 |
I soggetti che non usufruiscono della proroga
Non sono ricompresi nella proroga dei versamenti prevista dalla conversione in legge del DL Crescita i soggetti che non interessati dagli ISA, o che restano espressamente fuori dalla proroga; in particolare sono:
- i “privati”, ovvero coloro che non hanno posizione IVA e non detengono partecipazioni in soggetti per i quali siano stati approvati gli ISA;
- persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività agricole previste dall’articolo 32 TUIR (agricoltori che determinano il reddito in base al reddito agrario);
- i contribuenti che esercitano attività di impresa o professionale per le quali gli ISA non sono stati approvati;
- i soggetti che, seppure esercitando attività il cui codice rientra negli ISA, ne sono esclusi per l’aver superato il limite dei ricavi di 5.164.569 euro.
OSSERVA – Tali soggetti devono effettuare il versamento delle imposte, derivanti dai Modelli Redditi/ Iva/ Irap 2019, nel termine ordinario, vale a dire entro il 1° luglio 2019 (il termine è il 30 giugno ma è domenica), oppure entro il 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.
NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 01/07/2019 |
VERSAMENTO 1° RATA ENTRO IL 31/07/2019 * |
|||||
rata |
scadenza | interessi % | rata | scadenza |
interessi % |
|
1° |
01/07/2019 | – | 1° | 31/07/2019 |
– |
|
2° |
31/07/2019 | 0,32 | 2° | 31/07/2019 | – | |
3° |
02/09/2019 | 0,65 | 3° | 02/09/2019 |
0,33 |
|
4° |
30/09/2019 | 0,98 | 4° | 30/09/2019 |
0,66 |
|
5° |
31/10/2019 | 1,31 | 5° | 31/10/2019 |
0,99 |
|
6° | 02/12/2019 | 1,64 | 6° | 02/12/2019 |
1,32 |
|
Secondo acconto 02/12/2019 |
Secondo acconto 02/12/2019 |
(*) L’importo va preventivamente maggiorato dello 0,40%
Nuovi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi
L’articolo 4-bis della Legge n° 58 del 29 giugno 2019 prevede il differimento del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Fino alla conversione in legge del predetto decreto, il termine per la presentazione dei Modelli Redditi ed Irap, stabilito dall’articolo 2 del DPR n° 322/98, era fissato:
- per le persone fisiche, le società e le associazioni, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- per i soggetti Ires, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Per effetto di uno specifico emendamento, che modifica il predetto articolo 2, i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi sono spostati al 30 novembre 2019 per le persone fisiche e le società, mentre, per i soggetti Ires il termine è fissato all’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Mod. REDDITI – IRAP 2019 |
Vecchio termine |
Nuovo termine |
Persone fisiche – Società di persone |
30 settembre 2019 |
2 dicembre 2019 (1) |
Società di capitali |
30 settembre 2019 |
2 dicembre 2019 (1) |
9° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (2) |
11° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (2) |
|
(1)Il 30 novembre 2019 è sabato
(2)Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare. |
Scheda pratica
CASO 1 |
Il sig. Rossi è un imprenditore agricolo dedito all’allevamento e alla riproduzione di bovini e bufale da latte, da cui derivano produzioni lattiero-casearie, con codice ATECO 01.41.00. La determinazione del reddito agrario avviene ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Tuir. Alla luce della recente proroga per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, che scadono nell’intervallo tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019, si chiede di sapere se l’imprenditore agricolo rientri o meno nella suddetta proroga. L’articolo 12-quinquies, comma 3, della Legge n°58/2019 prevede che il differimento dei versamenti delle imposte operi per i contribuenti per cui ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni:
L’Agenzia nella Risoluzione 64/E ha specificato che la proroga interessa anche i contribuenti che determinano il reddito con tipologie di criteri forfettari. Come spiegato nella “Guida Fiscale per il settore agricolo” del 2004 dall’Agenzia delle Entrate, la determinazione del reddito agrario è di carattere forfettario poiché la sua determinazione avviene attraverso l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale per ciascuna qualità e classe di coltura, che tengono conto dell’ammontare delle spese di conservazione del capitale, nonché dei costi di produzione, tra i quali sono compresi i compensi di lavoro, intellettuale e manuale, e i contributi assicurativi a carico del datore di lavoro”. Alla luce di quanto appena esposto ne deriva che, qualora siano rispettate le predette condizioni, il sig. Rossi sarà interessato dalla proroga al 30 settembre 2019 in quanto determina il reddito agrario in un regime di determinazione forfettaria. |
CASO 2 |
Il sig. Bianchi è un giovane imprenditore che per il periodo d’imposta 2018 ha applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111. Si chiede si sapere se il signor Bianchi sia interessato o meno dalla proroga dei versamenti diposta dalla Legge n° 58 del 29 giugno 2019. Con la Risoluzione 64/E del 28 giugno 2019 l’Agenzia ha fornito alcuni attesi chiarimenti in merito all’articolo 12-quinquies, che prevede lo slittamento del termine di versamento delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre 2019 per i soggetti ISA. L’Amministrazione finanziaria, in stretta osservanza al dettato normativo, ha dichiarato in modo inequivocabile che l’articolo 12-quinquies, nel disporre la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
|
CASO 3 |
Il signor Viola è socio di una società di capitali con esercizio non coincidente con l’anno solare. Quali sono i requisiti per poter usufruire della proroga dei versamenti? Per quanto riguarda le società di capitali è necessario operare una distinzione tra:
Per entrambi, fermo restando il rispetto del limite dei ricavi (pari ad euro 5.164.569), nel caso in cui approvino il bilancio nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio effettueranno i versamenti entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno 2019): i soggetti solari potranno fruire della proroga considerando che la scadenza dei versamenti delle imposte è il 30 giugno 2019; i soggetti non solari, invece, potranno fruire della proroga solo se hanno chiuso il periodo di imposta tra l’1 gennaio 2019 (scadenza versamento imposta il 30 giugno 2019) e il 31 marzo 2019 (scadenza versamento imposta il 30 settembre 2019). Qualora il bilancio sia approvato oltre i 120 giorni ma entro i 180 oltre la chiusura dell’esercizio, entrambi i soggetti potranno fruire della proroga se approvano/hanno approvato il bilancio tra il 1° maggio 2019 e il 31 agosto 2019 ed effettueranno i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Quindi il sig. Viola potrà usufruire della proroga:
|
0 commenti