Premessa
E’ in scadenza il 17 giugno 2019 (il 16 giugno cade di domenica) il versamento dell’acconto IMU e TASI 2019 dovute sugli immobili (il saldo scade il 16 dicembre 2019).
Si ricorda che, IMU e TASI sono dovute in base:
- alla percentuale di possesso;
- ai mesi di possesso (si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).
Regole generali | ||
Cosa | IMU | TASI |
Soggetto passivo |
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Responsabilità tra comproprietari |
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Responsabilità tra inquilino e possessore |
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Responsabilità tra coinquilini |
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In caso di decesso |
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Immobili in leasing |
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Blocco tributi locali |
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Detrazione abitazione principale |
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Aliquote |
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Importo acconto |
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Si osserva che la TASI, a differenza dell’IMU, è dovuta anche dall’occupante l’immobile (ad esempio dal’inquilino) con alcune eccezioni. La quota TASI dell’inquilino è quella fissata dalla delibera comunale e se nulla dovesse essere previsto al riguardo, questa si intende nella misura del 10% (ed il 90% a carico del possessore). La TASI non è dovuta dall’occupante:
- se l’immobile rappresenta la sua abitazione principale di categoria catastale non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7);
- oppure l’immobile è stato occupato per meno di sei mesi nell’anno.
Base imponibile
La base imponibile IMU e TASI è la stessa. Per la determinazione vale quanto segue:
Tabella riepilogativa calcolo base imponibile IMU/TASI |
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Immobile |
Base imponibile |
Note |
Fabbricati |
Rendita catastale dell’immobile: rivalutarla del 5% e moltiplicarla per i seguenti coefficienti:
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La base imponibile è ridotta al 50% nei seguenti casi:
Le due agevolazioni sono cumulabili. |
Terreni |
Reddito dominicale: rivalutarlo del 25% e moltiplicarlo per 135 |
– |
Aree edificabili |
Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento |
È dovuta sia IMU sia TASI |
Immobili di categoria D privi di rendita |
La base imponibile è determinata – alla data d’inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione – dal valore, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione determinati annualmente con apposito Decreto Ministeriale (art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 504/1992). |
Ai fini della determinazione della base imponibile occorre considerare il costo originario di acquisto/costruzione compreso il costo del terreno; le spese incrementative; le rivalutazioni economico/fiscali, eventualmente effettuate; gli interessi passivi capitalizzati; i disavanzi di fusione; il tutto come risultante dalle scritture contabili al 1° gennaio dell’anno in riferimento al quale sono dovute IMU e TASI (Circolare n. 6/Df/2013). Tali costi vanno poi moltiplicati per i coefficienti di rivalutazione in vigore per l’anno in cui il costo stesso è stato sostenuto. |
Si osserva che i coefficienti da utilizzarsi per il calcolo di IMU e TASI per l’anno 2019 con riferimento ai fabbricati di categoria D privi di rendita sono stati aggiornati con il Decreto MEF 6 maggio 2019 (pubblicato in GU Serie Generale n.116 del 20 maggio 2019).
Modalità di versamento
I soggetti titolari di partita IVA non possono versare con bollettino di c/c ma devono farlo “obbligatoriamente” con Modello F24 telematico (con tutte le regole del caso). I soggetti non titolari di partita IVA possono versare con bollettino di c/c o con F24 “cartaceo” solo qualora non sono presenti crediti utilizzati in compensazione.
In dettaglio:
Regole generali modalità di versamento |
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Chi |
F24 telematico |
F24 cartaceo |
Bollettino di c/c postale |
Titolare partita IVA |
Obbligatorio |
NO |
NO |
Non titolare partita IVA |
SI (con casi di obbligatorietà) |
SI (solo se non sono presenti crediti compensati) |
SI (solo se non si vogliono compensare crediti) |
Si osserva che i residenti all’Estero che devono versare IMU e TASI per immobili posseduti in Italia, possono eseguire il versamento:
- con F24 online;
oppure
- laddove non hanno possibilità di farlo con la predetta modalità lo eseguono con bonifico bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili (le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi).
In tale secondo caso è consigliabile inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24 (Codice fiscale o partita IVA del contribuente); l’imposta versata (IMU/TASI), l’anno di riferimento (es. 2019); se trattasi di “Acconto” o “Saldo”; il n. di immobili ed il codice tributo.
Si ricorda, inoltre, che per l’F24 le attuali regole prevedono quanto segue:
Titolare di partita IVA | |||
Ipotesi |
Entratel / Fisconline |
Home banking/remote banking |
F24 cartaceo |
Presenza di crediti da compensare con saldo finale positivo |
Obbligatorio |
NO |
NO |
Presenza di crediti da compensare con saldo finale pari a zero |
Obbligatorio |
NO |
NO |
Modello F24 senza crediti da compensare |
SI |
SI |
NO |
NON Titolare di partita IVA |
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Ipotesi |
Entratel / Fisconline |
Home banking/remote banking |
F24 cartaceo |
Presenza di crediti da compensare con saldo finale positivo |
SI |
SI | NO |
Presenza di crediti da compensare con saldo finale pari a zero |
SI |
NO |
NO |
Modello F24 senza crediti da compensare |
SI | SI |
SI |
Codici tributo
I codici tributo per il versamento sono i seguenti:
Codici tributo IMU |
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Codici tributo |
Descrizione |
3912 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
3914 |
Terreni |
3916 |
Aree fabbricabili |
3918 |
Altri fabbricati |
3925 |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 |
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
Codici tributo TASI |
|
Codici tributo |
Descrizione |
3958 |
Abitazione principale e relative pertinenze |
3959 |
Fabbricati rurali a uso strumentale |
3960 |
Aree fabbricabili |
3961 |
Altri fabbricati |
Per la compilazione del Modello F24 valgono le seguenti regole:
Compilazione F24 (“Sezione IMU e altri tributi locali”) |
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Campo |
Compilazione |
Codice comune |
Indicare il codice catastale del comune in cui sono ubicati gli immobili |
Codice tributo |
Indicare il codice tributo che identifica la tipologia di immobile per il quale si sta versando il tributo |
Casella “Acconto” e “Saldo” |
Barrare la casella a seconda di ciò che si sta versando |
Casella “Ravvedimento” |
Barrare la casella se trattasi di versamento ravvedimento |
N. Immobili |
Indicare il n. di immobili, in corrispondenza del codice tributo, per i quali si sta versando il tributo |
Anno di riferimento |
Indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il tributo (es. 2019) |
Detrazione |
Indicare l’importo della deduzione utilizzata per l’abitazione principale |
Importi a debito versati |
Indicare l’importo che si sta versando |
Importi a credito compensati |
Indicare l’importo dell’eventuale credito che si sta utilizzando in compensazione |
In caso di versamento con F24 è possibile utilizzare anche il Modello F24 semplificato. In tale ipotesi nel campo “Sezione” occorre indicare il codice “EL”.
Note pratiche
F24 dell’erede
Il versamento in nome e per conto del de cuius va fatto con F24 indicando nel campo “coobbligato” il codice fiscale dell’erede che provvede al versamento (in caso di più eredi basta che vi provveda uno solo di essi per liberare anche gli altri) e nel campo “codice identificativo” il codice “07”.
La deduzione di 200 euro
Per l’IMU dovuta sull’abitazione principale è dovuta una detrazione di 200 euro da ripartirsi tra comproprietari, in base ai giorni di possesso e tra saldo ed acconto. Va riportata nell’apposito campo presente in F24.
Ravvedimento operoso
L’omesso/insufficiente versamento dell’IMU e della TASI è ravvedibile.
Il contribuente potrà ricorrere al ravvedimento operoso ma non in tutte le sue forme, bensì fino al c.d. ravvedimento lungo. Poiché per IMU e TASI è prevista dichiarazione, l’omesso acconto 2019 potrà essere ravveduto entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU e TASI riferita al 2019. Il saldo sarà, invece, ravvedibile entro 1 anno dall’omesso/insufficiente versamento (i comuni, possono, tuttavia, prevedere tempi di ravvedimento più lunghi. Pertanto, si consiglia, sempre di consultare il regolamento IMU/TASI del comune dove sono ubicati gli immobili).
Si tenga presente che:
- sanzione ed interessi da ravvedimento vanno indicati in F24 con lo stesso codice tributo riferito all’IMU/TASI omessa;
- nel compilare il modello F24 occorre barrare anche la relativa casella “Ravvedimento”.
Importo minimo
Il comune può stabilire per ciascun tributo un importo minimo al di sotto del quale non si è chiamati a versare. Se la delibera nulla dovesse prevedere al riguardo, occorre considerare come importo minimo la cifra di 12 euro.
La variazione della rendita in corso d’anno
Nel liquidare IMU e TASI occorre considerare eventuali variazioni di rendita catastale intervenute in corso di anno.
Nello specifico:
- Variazione d’ufficio: la rendita catastale da prendere come riferimento è sempre quella risultante in catasto al 1° gennaio del periodo d’imposta per il quale si sta liquidando il tributo. Quindi, ad esempio, per una rendita variata d’ufficio a maggio 2019, il proprietario del fabbricato, ai fini del calcolo IMU e TASI 2019, prenderà sempre in considerazione la rendita che risultava in catasto al 1° gennaio 2019, mentre la nuova rendita accertata sarà presa come riferimento dal 1° gennaio 2020.
- Variazione su richiesta del contribuente: occorre, invece, calcolare la base imponibile IMU e TASI, con riferimento alla rendita catastale così come risultante in catasto nel corso dell’intero periodo d’imposta (sempre con riferimento ai mesi).
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