Premessa
Con un apposito avviso pubblicato sul proprio sito web, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha reso noto ai contribuenti dell’attivazione dei portali per l’invio delle pratiche relative agli interventi ecobonus e bonus casa il cui termine di completamento ricade nel 2019.
Per gli interventi la cui data di fine lavori è compresa tra l’1 gennaio 2019 e l’11 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati, attraverso i portali ecobonus2019.enea.it e bonuscasa2019.enea.it decorre dall’11 marzo 2019, termine di attivazione del portale.
Vediamo a livello pratico, quelle che sono le indicazioni operative fornite dall’Enea ai fini della trasmissione dei dati dei lavori effettuati.
Comunicazione dai dati all’Enea: indicazioni operative
Come noto, in materia di ecobonus, Legge Finanziaria 2007, entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “Decreto Edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa (allegato E o F al “Decreto Edifici”), relativa agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile al sito https://ecobonus2019.enea.it/index.asp.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) o dell’attestazione della funzionalità dell’impianto se pertinente. Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente. |
Tale adempimento, ossia la trasmissione dei dati dei lavori effettuati all’Enea, è stato disposto, dalla Legge di Bilancio 2018, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (vedi art.16 bis D.P.R. 917/86 T.U.I.R. e art. 16 D.L. 63/2013). In tale caso la trasmissione deve avvenire solamente per gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, ovvero quelli tipicamente previsti dal D.P.R. 917/86, art. 16.bis, lettera h) (T.U.I.R.).
Ecobonus, Legge 296/2006 |
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Interventi di recupero del patrimonio edilizio (ora c.d. bonus casa) art. 16-bis DPR 917/86 (TUIR) |
Interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia, ossia:
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Per gli interventi che possono usufruire potenzialmente di entrambe le detrazioni fiscali ossia ecobonus e bonus casa (ad esempio sostituzione dei generatori di calore con caldaie a condensazione, sostituzione degli impianti di climatizzazione con pompe di calore, sostituzione degli infissi), il beneficiario deve scegliere la misura di cui intende beneficiare, nel rispetto delle prescrizioni, delle condizioni, delle procedure e delle documentazioni richieste.
In tale caso, la trasmissione dei dati all’Enea dovrà dunque essere effettuata sulla base della scelta effettuata:
- tramite il portale https://ecobonus2019.enea.it/index.asp se il contribuente ha optato per l’ecobonus (Legge 296/2006); oppure
- ricorrendo a quello disponibile all’indirizzo web https://bonuscasa2019.enea.it/ per il bonus casa (detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie anno 2019 – art. 16-bis DPR 917/86, TUIR).
Il termine per effettuare l’invio dei dati |
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Ecobonus |
Bonus Casa | ||
Termine lavori |
Trasmissione dati portale https://ecobonus2019.enea.it/index.asp |
Termine lavori |
Trasmissione dati portale https://bonuscasa2019.enea.it/ |
Interventi terminati dal 1 gennaio all’11 marzo 2019 |
11-06-2019 (possibile remissione in bonis) |
Interventi terminati dal 1 gennaio all’11 marzo 2019 |
Vedi ecobonus |
Interventi terminati dal 12 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 |
Entro 90 gg dalla fine dei lavori |
Interventi terminati dal 12 marzo 2019 al 31 dicembre 2019 |
Vedi ecobonus |
Interventi terminati nel 2018 | Entro 90 gg dalla fine dei lavori (possibile remissione in bonis) | Interventi terminati nel 2018 |
Proroga al 1° aprile 2019 (da effettuare tramite il portale https://ristrutturazioni2018.enea.it) |
Oltre alla comunicazione circa l’attivazione dei portali per i lavori 2019, l’ENEA ha reso disponibili altresì alcune FAQ relative al bonus casa (vedi scheda pratica).
Scheda pratica
La trasmissione dei dati all’Enea prevede le seguenti fasi
- registrazione dell’utente/beneficiario;
- inserimento dati del beneficiario della detrazione per i lavori effettuati;
- inserimento dei dati dell’immobile (ubicazione, dati catastali, superficie calpestabile, titolo di possesso, destinazione d’uso, ecc.);
- compilazione della scheda descrittiva degli interventi,
- riepilogo e trasmissione finale dei dati richiesti.
La fase di registrazione sul portale
Gli utenti già registrati sul portale per la trasmissione dei dati per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06 (https://finanziaria2018.enea.it/index.asp), potranno utilizzare le credenziali già in loro possesso per accedere al portale http://ristrutturazioni2018.enea.it senza bisogno di un’ulteriore registrazione. Analogamente, la registrazione eseguita per la trasmissione sul sito https://bonuscasa2019.enea.it/.it è valida anche per l’accesso al portale dedicato agli interventi di riqualificazione energetica ai sensi della L. 296/06.
I nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione compilando i campi evidenziati dal sistema.
Una volta inseriti i dati il sistema invierà presso l’indirizzo e-mail inserito tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione.
Non sono ammissibili indirizzi di posta elettronica certificata (PEC).
Dopo aver ricevuto una e-mail dal sistema e aver confermato la registrazione inserendo il codice ivi riportato, l’utente può entrare nel Portale per il Bonus Casa con le credenziali di accesso e procedere alla compilazione della dichiarazione. Si apre così la pagina “Area Personale”.
Cliccando sul pulsante in alto a destra “Inserisci una nuova Dichiarazione” (vedi riquadro in rosso), è possibile iniziare l’inserimento della pratica da trasmettere ad Enea.
Inserimento dati del beneficiario della detrazione per i lavori effettuati
In tale fase è necessario inserire: Tipologia di beneficiario (persona fisica/persona giuridica); Nome e Cognome; Sesso; luogo di Nascita; Residenza; Codice Fiscale; Contatti (Telefono).
Al termine dell’inserimento, si provvede a cliccare sul tasto Salva che si trova in basso a sinistra della maschera operativa.
Inserimento dei dati dell’immobile
La fase successiva è quella relativa all’inserimento dei dati dell’immobile.
Si arriva così alla fase cruciale della procedura, ossia la descrizione dell’intervento effettuato.
Compilazione della scheda descrittiva degli interventi
La scheda descrittiva degli interventi è costituita da un modello che comprende tutti gli interventi previsti. L’utente sarà tenuto a compilare solo le parti di suo interesse, cliccando sulla voce relativa all’intervento che si intende comunicare all’ENEA.
Verifica dei dati inseriti
La suddetta fase consente di verificare la correttezza dei dati inseriti. Il sistema segnala il mancato inserimento dei dati obbligatori mediante un alert.
Alla fine della compilazione della scheda descrittiva, post fase di verifica, dopo aver cliccato su “Salva in bozza” e validato la dichiarazione mediante “Valida e Salva”, l’utente procede a verificare e trasmettere i dati, cliccando sul pulsante “Invia dichiarazione”.
Successivamente, si cliccherà su “Conferma la dichiarazione ed Invia”.
Si procede quindi all’invio della dichiarazione per l’ottenimento del CPID (Codice Personale IDentificativo) che rappresenta la conferma dell’avvenuta trasmissione dei dati ad ENEA.
L’avvenuta trasmissione sarà completata con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione e il codice identificativo dell’avvenuta trasmissione (CPID).
E’ possibile consultare e stampare il modello con i dati trasmessi, in qualsiasi momento, accedendo alla propria area personale. L’invio della dichiarazione è comunicato all’utente attraverso un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
Casi
Caso 1: Bonus casa. Interventi da comunicare
Nel caso in cui si eseguano interventi di coibentazione e/o sostituzione degli infissi in ambienti NON riscaldati ovvero sprovvisti di impianto di climatizzazione invernale, è necessario effettuare la comunicazione ad Enea?
La risposta è negativa in quanto la comunicazione all’ENEA va effettuata quando gli interventi riguardano elementi di separazione tra un ambiente riscaldato e l’esterno o un vano freddo o il terreno.
Caso 2: Bonus Lavori e capannone industriale
Si può ottenere la detrazione fiscale prevista per le ristrutturazioni nel caso di interventi finalizzati al risparmio energetico e che interessano un capannone industriale?
Le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/86 “Bonus Casa” sono destinate soltanto agli edifici residenziali. Per un capannone non è possibile ricorrere a tali detrazioni. L’alternativa nel rispetto della normativa di riferimento potrebbe essere rappresentata dall’ecobonus, Legge 296/2006.
Caso 3: Bonifico con causale errata
Laddove nel bonifico venga indicata una causale errata, ossia lo stesso richiami la normativa di cui all’ecobonus anziché quella per il bonus lavori, quali sono le conseguenze? Si perde la detrazione fiscale?
L’aver eseguito il bonifico ai sensi della Legge 296/06 (Riqualificazione energetica – Ecobonus) anziché ai sensi del DPR 917/86 (Ristrutturazioni – Bonus Casa) è tollerato in quanto in entrambi i casi la banca intermediaria opera la ritenuta dell’8%. A tal proposito, si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014 al punto 4.5
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