Premessa
La Legge di Bilancio 2019, ha introdotto il c.d. saldo e stralcio delle cartelle esattoriali. La definizione interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica risultante dall’indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare.
IMPORTANTE |
Saldo e stralcio carichi affidati all’Agente della Riscossione |
Periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2017 |
Legge n°145/2018 |
Omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. |
Definizione ammessa per i contribuenti in difficoltà economica comprovata da un ISEE non superiore a 20.0000 €. L’Agente della Riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini ISEE, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi. |
Sono da versare secondo precise percentuali (vedi scheda pratica), le somme a titolo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo mentre non sono dovuti sanzioni e interessi di mora. Da versare le somme a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica. |
Il saldo e stralcio riguarda ad esempio IRPEF, IRAP, IVA, risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e dalle attività di controllo automatizzato di cui all’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis del Decreto Iva.
Sono esclusi dalla definizione, in attesa di chiarimenti ufficiali, le somme richieste in seguito a controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter D.P.R. 600/73), avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione e avvisi di recupero di crediti d’imposta.
Saldo e stralcio cartelle. Ultime novità
Come anticipato in premessa possono essere oggetto di definizione ai sensi del comma 184 della Legge 145/2018, i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
La definizione dei contributi previdenziali-Ultime novità |
Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali non è automatico ma passa dalla preventiva “consultazione” tra l’ADER e la Cassa previdenziale di appartenenza ai fini della verifica del fatto che i carichi previdenziali siano stati già oggetto di accertamento. L’accertamento esclude la definizione dei suddetti carichi di natura previdenziale. |
L’adesione alla procedura di saldo e stralcio passa dalla presentazione di apposita istanza di adesione, modello SA-ST.
Entro il 30 aprile 2019, la presentazione del modello può avvenire:
- alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello SA-ST, debitamente compilato in ogni sua parte, con particolare attenzione alla sezione relativa all’attestazione della situazione di grave e comprovata difficoltà economica, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
- presso gli Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello SA-ST debitamente compilato e firmato.
L’ADER è tenuto ad inviare al contribuente entro il 31 ottobre 2019 una “Comunicazione” contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute per l’estinzione dei debiti, con l’indicazione del giorno e mese di scadenza delle rate e l’importo di ciascuna di esse, unitamente ai bollettini per il pagamento.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in un max di 5 rate come sotto individuate.
DATA DA RICORDARE (Saldo e stralcio) – Dilazione Rottamazione-ter post-conversione in legge |
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30 aprile 2019 |
Termine presentazione istanza di adesione |
31 ottobre 2019 |
L’Agente della Riscossione comunica l’importo dovuto ai fini della definizione |
30 novembre 2019 |
Unica rata 100% importo dovuto-1° rata/- 35% delle somme dovute |
31 marzo 2020 |
2° rata- 20% |
31 luglio 2020 |
3° rata- 15% |
31 marzo 2021 |
4° rata- 15% |
31 luglio 2021 |
5° rata- 15% |
Il pagamento rateale comporta l’applicazione, a decorrere dal 1° dicembre 2019, di interessi al tasso del 2% annuo. |
In caso di diniego all’accesso al saldo e stralcio, in via generale, e limitatamente ai carichi potenzialmente rientranti nella c.d. rottamazione-ter (vedi art.3 D.L. 119/2018 e ss.mm.ii.), il contribuente è ammesso automaticamente alla stessa rottamazione con pagamenti scadenzati come da tabella in basso (un max di 17 rate di pari importo eccetto la prima che è pari al 30% delle somme dovute):
LE DATE DA RICORDARE (esclusione saldo e stralcio e automatica ammissione alla rottamazione-ter) |
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In caso di diniego all’accesso al saldo e stralcio per i contribuenti che abbiano aderito in precedenza alla rottamazione-bis senza però successivamente pagare entro il 7 dicembre 2018[1], le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, opera altresì l’ammissione automatica alla rottamazione-ter (vedi decreto semplificazioni). In tal caso i pagamenti ai fini della rottamazione-ter devono essere effettuati, salvo pagamento in unica soluzione, secondo le seguenti indicazioni (max 9 rate):
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[1] Possono aderire al “Saldo e stralcio”, qualora sussistano i predetti requisiti volti ad attestare la situazione di grave e comprovata difficoltà economica, anche i contribuenti che hanno già aderito alla “rottamazione-bis” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) e sono decaduti per non aver versato, entro il 7 dicembre 2018 tempestivamente ed integralmente le rate del piano di Definizione.
Scheda pratica
Vediamo a livello operativo le conseguenze legate sia alle novità del Decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019), sopra citato, sia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019.
Ambito saldo e stralcio carichi 2000-2017 |
Carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
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La determinazione delle somme dovute |
I carichi possono essere definiti in forma agevolata pagando una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, il quantum da versare è così individuato:
A tali importi sono da aggiungere, inoltre, le somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica. |
Casi pratici
Caso n° 1: eventuale definizione imposte sostitutive
Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi afferenti imposte quali Irpef, Irap, Iva ecc.; la definizione riguarda altresì le imposte sostitutive quale ad esempio quella pagata dai contribuenti forfettari?
La risposta è affermativa, nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza come “l’istituto agevolativo di cui ai commi 184 e seguenti della Legge n. 145/2018 si applica, pertanto, a tutti i debiti di natura tributaria che scaturiscono dall’attività di liquidazione di cui all’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comprese le ipotesi di omesso versamento delle imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni annuali”.
Caso n° 2: eventuale saldo e stralcio avviso bonario
Può essere oggetto di saldo e stralcio un avviso bonario relativo all’Irpef?
Possono essere oggetto di saldo e stralcio i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall’omesso versamento:
- di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività previste dall’articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54-bis del D.P.R. 633/1972, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni;
- dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
L’avviso bonario non è considerato un vero e proprio atto di riscossione la cui emissione non è legato all’affidamento di somme da recuperare all’Agente della Riscossione.
La risposta è dunque negativa (vedi anche Telefisco 2019).
Caso n° 3: sovraindebitamento e saldo e stralcio
E’ ammesso il ricorso al saldo e stralcio in esito di procedura di liquidazione di cui alla Legge 3/2012?
Possono altresì aderire al “Saldo e stralcio”, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della norma, anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012 (cosiddetta Legge del Sovraindebitamento). In presenza dei predetti presupposti soggettivi, l’agevolazione riguarderà, naturalmente, solo ed esclusivamente le tipologie di debito rientranti nell’ambito applicativo della Legge n. 145/2018.
In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l’importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.
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