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Stipendi in contanti: dal 1° luglio 2018 scatta il divieto

da | Giu 4, 2018 | Aggiornamenti

Premessa

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 Legge n. 205/2017). Il divieto è estesa anche alle anticipazioni di spesa corrisposte ai lavoratori.

Saranno dunque consentiti solo strumenti di pagamento tracciabile.

OSSERVA Ai fini della novità in commento, per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Rapporti di lavoro

La normativa si applica a:

  1. Ogni rapporto di lavoro subordinato;
  2. Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  3. Ogni rapporto di lavoro originato da contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Strumenti di pagamento

In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronici;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

OSSERVA Nel caso di cui al punto 4), l’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Si sottolinea che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Le sanzioni

Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

 

 

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