Premessa
Ad oggi, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa da parte del contribuente.
Ciò è quanto prevede l’attuale formulazione del comma 1 art. 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, in base al quale, dunque:
- la presentazione del ricorso (con riferimento ad atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria il cui valore della lite non supera i 20.000 euro) produce automaticamente il procedimento di reclamo con “facoltà”, per il contribuente di inserirvi la “proposta di mediazione” con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (in base alla precedente normativa, invece, era obbligatoria la proposta di mediazione pena l’inammissibilità del ricorso).
Occorre sottolineare che a partire dagli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, la soglia di 20.000 sarà innalzata a 50.000 euro (D.L. n. 50/2017).
Disciplina | ||
Cosa | Per atti notificati dal 2018 | Nota |
Reclamo–mediazione obbligatorio per atti il cui valore della lite non è superiore a 20.000 euro. |
Il valore della lite da prendere come riferimento sale a 50.000 euro. |
Per valore della lite s’intende la maggiore imposta richiesta senza considerare sanzioni ed interessi. Tuttavia se ad essere contestate sono solo le sanzioni allora il valore della lite è dato da queste ultime. |
Nessuna modifica per quel che riguarda il procedimento. Resta fermo che:
- una volta presentato il ricorso, questi (se riferito ad atti il cui valore della lite non è superiore a 20.000 euro o 50.000 dal 2018) produce “automaticamente “gli effetti del reclamo (l’ente impositore deve dapprima riesaminare l’atto) e il ricorso può contenere una proposta di mediazione fatta dal contribuente;
- il ricorso, diventa improcedibile fino alla scadenza del termine di 90 dalla data di notifica alla controparte. In questo lasso di tempo l’ente (parte resistente) espleta l’attività di reclamo-mediazione e, il ricorrente, prima di costituirsi in giudizio (deposito ricorso in commissione tributaria) deve attenderne il decorso;
- l’istanza può concludersi con:
- l’accoglimento (totale o parziale) del reclamo (la lite con il fisco è chiusa);
- rigetto del reclamo (l’ente impositore deve notificare il provvedimento di rigetto al ricorrente, comprensivo di motivazioni. Il ricorrente può accettare il provvedimento, o continuare il contenzioso, costituendosi in giudizio e depositando, quindi, il ricorso in CTP);
- conclusione dell’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti.
Con riferimento all’accordo di mediazione, questi, deve contenere l’indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributo, interessi e sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi, comprese le eventuali modalità di rateizzazione.
Si sottolinea che la mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge.
La tipologia di atti soggetti a reclamo – mediazione
Con riguardo alla tipologia di lite che possono essere oggetto di reclamo – mediazione, il D.Lgs. 156/2015 ne estese il campo di applicazione. In particolare, dal 1° gennaio 2016, l’Istituto in esame è applicabile, oltre che agli atti emanati dall’Agenzia delle Entrate, anche a quelli (sempreché di valore inferiore a 20.000 euro o 50.000 euro dal 2018) emessi:
- dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- dagli Enti locali (es. Comuni);
- dagli agenti e ai concessionari della riscossione (es. Equitalia);
- dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (altri soggetti che gestiscono le entrate comunali, ad esempio, Pubbliservizi);
- atti riguardanti le controversie in materia catastale
Accordo mediazione per atti catastali
Con la Risoluzione n. 63/E del 30 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare nel Modello F24 (o Modello F24EP) delle somme dovute in seguito alla sottoscrizione dell’accordo di reclamo-mediazione riferiti ad atti emessi dagli uffici provinciali – Territorio (ossia dal Catasto). In particolare si tratta dei seguenti codici:
Risoluzione n. 63/E/2017 | |
Codice tributo | Denominazione |
T030 | “Imposta di bollo e relativi interessi – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T031 | “Imposta ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO”; |
T032 | “Tassa ipotecaria e relativi interessi – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T033 | “Sanzione amministrativa – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO”;
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T034 | “Tributi speciali catastali e relativi interessi – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T035 | “Oneri accessori connessi ad operazioni catastali e relativi interessi reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T036 | “Sanzione relativa a violazioni della normativa catastale – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T037 | “Sanzione per mancato adempimento catastale – rendita presunta – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T038 | “Tributi speciali catastali e relativi interessi – rendita presunta – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
T039 | “Oneri accessori connessi ad operazioni catastali e relativi interessi – rendita presunta – reclamo e mediazione – art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 – TERRITORIO” |
9400 | Spese di notifica per atti impositivi. |
Come eseguire il versamento
La Risoluzione n. 63/E in commento detta anche le istruzioni per la compilazione del Modello F24 o Modello F24EP (Enti pubblici) da utilizzare per il versamento.
In particolare:
Compilazione F24
(Sezione ERARAIO) |
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Campo | Compilazione |
Codice tributo | Uno dei codici tributi di cui alla Risoluzione n. 63/E/2017. |
Codice Ufficio
Codice atto Anno di riferimento (AAAA) |
Come indicati nell’atto di mediazione emesso dall’Ufficio. |
Importi a debito versati | Importo da versare e risultante dall’accordo di mediazione. |
Compilazione F24EP
(ENTI PUBBlICI) |
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Campo | Compilazione | |
Codice tributo | Uno dei codici tributi di cui alla Risoluzione n. 63/E/2017. | |
Sezione | Lettera F (Erario). | |
Codice Ufficio
Codice atto Riferimento B (anno di riferimento) |
Come indicati nell’atto di mediazione emesso dall’Ufficio. | |
Importi a debito versati | Importo da versare e risultante dall’accordo di mediazione. |
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