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Disabili: Iva agevolata acquisto veicoli

da | Feb 14, 2017 | Aggiornamenti

Introduzione

Per l’acquisto del veicolo da parte di un soggetto portatore di handicap (di cui alla Legge n. 104/1992), è prevista l’applicazione dell’IVA con aliquota ridotta del 4%, in luogo di quella ordinaria del 22%.

In particolare stiamo parlando dei seguenti soggetti:

Ambito soggettivo
Chi Condizione
Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento

Coloro che hanno un grave handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl.

Disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
Non vedenti e sordi

Persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione (art. 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001). Per quanto riguarda i sordi, invece, occorre far riferimento alla legge n. 381 del 26 maggio 1970 (Circolare n. 3/E/2016), che all’art. 1, comma 2, considera sordo “il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva…”

Disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

 

Coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Per essi il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.

IVA agevolata 4% per i veicoli

L’IVA del 4%, in luogo di quella del 22%, può trovare applicazione sull’acquisto di veicoli da parte del disabile. In particolare:

IVA 4% Veicoli

Ambito oggettivo Condizione Esclusione
  • Spesa acquisto autovetture (nuove o usate), aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici (se con motore a benzina) o fino a 2.800 centimetri cubici (se con motore diesel);
  • Spesa acquisto contestuale di optional;
  • Spesa acquisto di prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
  • Spese relative a cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento;
  • Costi per riparazione degli adattamenti.

L’acquisto deve essere effettuato direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico

Sono esclusi dall’IVA agevolata gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva del 4% per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto). È possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo ed esclusivamente se il primo veicolo beneficiato:

  • è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione (Circolare n. 19/E/2012);
  • oppure è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA – Circolare n. 11/E/2014).

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Tuttavia, se a cedere il veicolo è l’erede, non si decade dall’agevolazione.

Il venditore deve:

  • Emettere fattura con l’indicazione del riferimento di legge;
  • Comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

L’IVA al 4% è applicabile anche se l’acquisto del veicolo è fatto in leasing. In tal caso:

IVA 4% Acquisto veicolo in leasing
Ambito oggettivo Condizioni
Sia sui canoni di leasing sia sul prezzo di riscatto
  • Il beneficiario deve fornire alla società di leasing tutta la documentazione necessaria (si veda più avanti);
  • la società di leasing deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.

Dalla data di stipula del contratto di leasing decorre:

  • il periodo di 4 anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione;
  • il periodo di due anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.

Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione del veicolo prima dei due anni sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

Documentazione necessaria

Al fine di vedersi applicare l’IVA al 4% per l’acquisto del veicolo, è necessario che sia prodotta la seguente documentazione:

Documentazione da produrre
Disabile Documentazione Note

(Circolare n. 21/E/2010)

Non vedente e il sordo

Certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione.

Disabile psichico o mentale
  • verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica;
  • certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla Legge n. 295/1990).

Lo stato di handicap grave può essere attestato (invece che dalla commissione medica dell’Asl) anche da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati

Verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica dell’Asl (o da quella integrata Asl-Inps), dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

È possibile documentare lo stato di handicap grave anche mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Occorre sottolineare che per le persone affette da sindrome di Down, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base (in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica).

Altra documentazione necessaria:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui si attesta che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato;
  • Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi del disabile (o autocertificazione) qualora il veicolo è intestato al familiare del disabile. Ciò poiché dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

Con riferimento a questo secondo punto, infatti, è previsto che l’agevolazione IVA del 4% si applica anche in favore del familiare che sostiene la spesa (esempio genitore), a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali (in questo caso, il documento comprovante la spesa, ossia la fattura, può essere intestato indifferentemente alla persona disabile o al familiare del quale egli risulti a carico).

Si ricorda a tal proposito che, affinché il disabile possa essere considerato fiscalmente a carico deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità, comprese quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili).

Inoltre, si tenga presente che se più disabili sono fiscalmente a carico di una stessa persona, quest’ultima può fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benefici fiscali previsti per l’acquisto di autovetture per ognuno dei portatori di handicap a suo carico.

L’adattamento del veicolo

Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione) il diritto all’agevolazione IVA del 4% è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto. Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La disabilità con ridotte o impedite capacità motorie deve essere tuttavia esplicitamente annotata sul certificato rilasciato dalla commissione medica, salvo che si tratti di minore riconosciuto portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 – Circolare n. 11/E/2014).

La tabella che segue, invece, riporta per quali veicoli spetta l’agevolazione e quali tipi di adattamento è ritenuto idoneo.

IVA 4% Acquisto veicolo
Quali veicoli Tipo di adattamento idoneo
  • Motocarrozzette;
  • Autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile.
  • pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
  • paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole/girevole, in grado di facilitare l’insediamento nell’abitacolo della persona disabile;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
  • sportello scorrevole;
  • altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Ai fini dell’agevolazione in commento:

  • gli adattamenti devono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi;
  • per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida;
  • non è da considerarsi “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

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