Introduzione
Per il canone RAI ordinario dovuto per il 2017 (ossia quello pagato per la detenzione dell’apparecchio televisivo in ambito privato), valgono le seguenti regole:
- il costo dell’abbonamento annuo è passato a 90 euro (a fronte dei 100 euro dovuti per il 2016);
- il versamento continua ad avvenire mediante addebito nella fattura della compagnia elettrica in rate mensili di pari importo, da gennaio ad ottobre;
- continua a valere la presunzione secondo cui l’intestatario di utenza elettrica residenziale si considera anche detentore di apparecchio televisivo e quindi deve pagare il canone RAI.
Con riferimento a quest’ultimo punto, si ricorda che l’unico modo per sottrarsi all’addebito è quello di presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione (reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate al seguente link) barrando la casella presente al quadro A, con cui il contribuente, dichiara sotto la propria responsabilità, che nonostante sia intestatario di utenza elettrica, né lui, né altro componente della famiglia anagrafica, possiede un apparecchio televisivo (vale, infatti, il principio che il canone è dovuto con riferimento alla famiglia anagrafica e che per ciascuna famiglia anagrafica il canone non è dovuto due volte).
La predetta dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A) prevede, con riferimento al canone 2017, diversi termini di scadenza.
In particolare:
- se presentata dal 1° febbraio 2017 al 30 giugno 2017, si avrà esenzione per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre 2017. Il canone è dovuto solo con riferimento al primo semestre 2017;
- se presentata dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018, si avrà esenzione solo per l’intero 2018 (e NON anche per il 2017).
Altra cosa utile da tener presente è che per ciascun nucleo familiare il canone RAI è dovuto una sola volta, nel senso che se, ad esempio all’interno dello stesso nucleo vi siano più utenze ciascuna intestata a componenti diversi, l’addebito del canone dovrà avvenire con riferimento ad una sola utenza. È il caso di due coniugi con due abitazioni e due utenze ciascuna intestata rispettivamente al marito ed alla moglie. In tale ipotesi, tuttavia, per non ricevere addebito del canone, sia sull’utenza del marito sia su quella della moglie, è necessario che uno dei due presenti il modello di dichiarazione sostitutiva in cui compilare il quadro B, indicando il codice fiscale dell’altro coniuge. In questo modo l’addebito avverrà solo sull’utenza di quest’ultimo.
A differenza della dichiarazione sostitutiva di don detenzione (Quadro A del modello), per la presentazione del modello con compilazione del quadro B, non sono previste scadenze, ma vale la regola secondo cui, una volta presentato il modello non si procede all’addebito del canone o, se l’indicazione di non addebito è contenuta in flussi informativi ricevuti in una data che non consente di non procedere all’addebito del canone, si procede ad interrompere l’addebito dalla rata in scadenza immediatamente successiva alla data di ricezione del flusso, fermo restando il diritto del contribuente al rimborso dell’importo eventualmente versato in eccesso (Circolare n. 29/E/2016).
Il Modello di dichiarazione sostitutiva (Quadro A o B) va presentato secondo una delle seguenti modalità:
PRESENTAZIONE DEL MODELLO | |
Modalità di presentazione | Come |
Telematica |
Tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate seguendo il percorso Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Invio web dove inserire poi le credenziali di accesso Fisconline o Entratel. L’invio può essere fatto direttamente dal contribuente o anche tramite intermediario abilitato. |
Spedizione postale |
Plico raccomandato senza busta (cui allegare il documento di riconoscimento del dichiarante) all’indirizzo: “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. |
PEC (se firmato digitalmente) | All’indirizzo: cp22.sat@postacertificata.rai.it |
Per la presentazione fa fede:
Ad ogni modo, qualora l’addebito in bolletta del canone dovesse essere già partito, nonostante si fosse presentata nei termini la dovuta dichiarazione sostitutiva, è sempre fatto salvo il diritto al rimborso per l’utente (il modello per il rimborso è quello disponibile al seguente link.). La richiesta di rimborso può avvenire secondo le stesse modalità viste per la dichiarazione sostitutiva. |
Il detentore dell’apparecchio televisivo
Altro principio fondamentale è che in ogni caso, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dall’intestazione dell’utenza elettrica, il detentore (fruitore) materiale dell’apparecchio televisivo. Si consideri il seguente caso:
IPOTESI |
Utenze elettriche:
Apparecchi televisivi presenti in entrambi gli immobili. In tale ipotesi la moglie può presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata, compilando la sezione “Dichiarazione” contenuta nel Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva e indicando il codice fiscale del marito quale intestatario dell’utenza su cui è dovuto il canone (vale il principio che per la famiglia anagrafica il canone è dovuto una volta sola). Tuttavia, al riguardo occorre richiamare anche l’attenzione sull’inquilino dell’abitazione B (il quale è il detentore/fruitore dell’apparecchio televisivo) con utenza elettrica intestata al proprietario dell’appartamento occupato. Come pagherà l’inquilino il canone? Egli non può presentare alcuna dichiarazione sostituiva, poiché non è intestatario dell’utenza elettrica. Tuttavia, è tenuto al pagamento del canone, indipendentemente dalla proprietà dell’appartamento e dall’intestazione dell’utenza elettrica, perché è lui che detiene l’apparecchio tv nell’appartamento preso in affitto. Il problema non si avrebbe se l’utenza dell’appartamento fosse intestata direttamente all’inquilino, poiché in tal caso l’addebito del canone avverrà secondo le regole ordinarie (addebito sulla fattura dell’utenza elettrica intestata all’inquilino).
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Il versamento con F24
Laddove non è stato possibile l’addebito del canone sull’utenza, perché manca l’intestazione della fornitura elettrica in capo al detentore dell’apparecchio televisivo, è stabilito, che occorre provvedere al versamento mediante Modello F24.
La tabella che segue, riporta, alcuni casi in cui è necessario provvedere al versamento diretto con F24:
Versamento canone RAI con F24 | |
Soggetto | Quando |
Abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale. | Si tratta degli abitanti delle seguenti isole: Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene. |
Contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto. | Solo se il contribuente (detentore) non è intestatario dell’utenza elettrica o se non fa parte di altra famiglia anagrafica che già paga il canone. |
Portinaio, detentore di apparecchio televisivo, che risiede nella casa data a disposizione dal condominio. | Solo se l’utenza elettrica non è intestata al portinaio. |
Famiglie anagrafiche che risiedono in unico stabile composto da più appartamenti. | È il caso ad esempio di famiglie anagrafiche che risiedono in unico stabile composto da più appartamenti in ciascuno dei quali è presente il televisore ed in cui è presente una sola utenza elettrica intestata solo ad uno solo dei componenti di una delle famiglie. In tal caso quest’ultimo può stare tranquillo perché di certo avrà ricevuto l’addebito sulla bolletta (l’utenza è a lui intestata) mentre le altre famiglie dovranno preoccuparsi di versare ciascuna il proprio canone e lo dovranno fare con F24. |
Figlio che si è sposato e che è andato a vivere in comodato in una seconda casa di proprietà dei genitori ed in cui l’utenza è ancora intestata, ad esempio al padre o alla madre. | In tal caso, infatti, il figlio essendosi sposato forma famiglia anagrafica a se, e quindi in qualità di detentore di apparecchio televisivo è obbligato al canone RAI anche se l’utenza è intestata al genitore (ed anche se quest’ultimo già paga per la sua utenza). Il figlio, dunque, deve provvedere a versare il canone con F24 con riferimento al televisore posseduto dalla sua nuova famiglia anagrafica (che non è più quella dei suoi genitori ma quella che ha costituito con la moglie convolando a nozze). |
Addebito parziale | Occorre utilizzare il modello F24, versando la differenza, anche quando il canone è stato addebitato nelle bollette elettriche ma l’importo complessivamente addebitato in fattura è inferiore al canone dovuto per l’anno di riferimento. |
Modalità e termini di versamento
Per il versamento del canone annuo 2017 tramite modello F24, occorre tener presente gli importi indicati nella Circolare n. 45/E/2016, ossia:
Importo Canone RAI 2017 | |
Canone | Importo |
Annuale | 90 euro |
Semestrale | 45,94 euro |
Trimestrale | 23,93 euro |
In base alle indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate, in caso di canone RAI dovuto con F24 per TV detenuta già da gennaio 2017, il pagamento potrà avvenire:
Versamento Canone RAI 2017 con F24 | ||
Modalità | Scadenza | Importo |
Unica soluzione | scadenza originaria 31/01/2017 | 90 euro |
Due rate semestrali |
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45,94
(per ciascuna rata) |
Quattro rate trimestrali |
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23,93
(per ciascuna rata) |
Coloro che, invece, nonostante non siano intestatari di alcuna utenza, ma nel corso dell’anno entrano in possesso di un apparecchio TV devono versare l’importo totale del canone risultante dalla tabella 2 riportata a pagina 7 della Circolare n. 45/E/2016, in funzione del mese di attivazione.
In particolare gli importi dovuti sono i seguenti:
ATTIVAZIONE UTENZA | N. RATE DOVUTE | IMPORTO RATA | IMPORTO TOTALE |
Gennaio | 10 | 9,00 | 90,00 |
Febbraio | 9 | 9,38 | 84,46 |
Marzo | 8 | 9,65 | 77,16 |
Aprile | 7 | 9,98 | 69,86 |
Maggio | 6 | 10,43 | 62,55 |
Giugno | 5 | 11,05 | 55,25 |
Luglio | 4 | 11,99 | 47,95 |
Agosto | 3 | 13,55 | 40,64 |
Settembre | 2 | 16,67 | 33,34 |
Ottobre | 1 | 26,04 | 26,04 |
Novembre | 1 | 18,73 | 18,73 |
Dicembre | 1 | 11,43 | 11,43 |
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito indicazioni, quindi è possibile ritenere che l’utente sia libero di scegliere quando versare (purché il versamento si concluda entro il 31 ottobre 2017).
Quindi ad esempio, nel caso di inquilino (non intestatario dell’utenza elettrica) che entra in possesso della TV a marzo 2017, questi deve pagare un canone pari a 77,16 che può decidere di versare entro il 31 marzo 2017, o anche entro i mesi successivi purché entro il 31/10/2017.
Per il versamento occorre utilizzare i codici tributo istituiti con la Risoluzione n. 53/E/2016, ossia:
Codici tributo Canone RAI in F24
(Risoluzione n. 53/E/2016) |
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Codice | Descrizione | Quando utilizzarlo |
TVRI | Canone per rinnovo abbonamento TV uso privato –
articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 |
Il codice è da utilizzarsi in caso di rinnovo
dell’abbonamento tv |
TVNA | Canone per nuovo abbonamento TV uso privato –
articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94 |
Il codice è da utilizzarsi in caso di nuovo abbonamento tv |
Nel compilare il modello F24 (sezione Erario) occorre seguire le seguenti istruzioni:
- nel campo “codice tributo”, inserire uno dei due predetti codici;
- nel campo “anno di riferimento”, indicare l’anno cui si riferisce il pagamento del canone (es. 2017);
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo da versare (non è ammessa compensazione con eventuali crediti d’imposta).
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