Introduzione
La disciplina IVA cui far riferimento nel caso in cui il contribuente eserciti più attività è fissata dall’art. 36 del DPR 633/1972.
La regola generale prevede che nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l’imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Occorre tuttavia sottolineare che:
- in alcuni casi sussiste l’obbligo di tenere le attività separate;
- dove non c’è obbligo è comunque possibile optare per la separazione.
Contabilità separata: casi in cui è obbligatoria
I casi in cui si è obbligati a tenere contabilità separata ai fini IVA sono individuati dai commi 2 e 4 del citato art. 36 DPR 633/1972, che si riepilogano nella tabella che segue:
Obbligo di separazione attività ai fini IVA |
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Riferimento normativo | Casi | Esempio |
Comma 2 art. 36 DPR 633/1972 | Soggetto che esercita contemporaneamente imprese e arti o professioni | Un agronomo con partita IVA che esercita anche commercio di vini |
Comma 4 art. 36 DPR 633/1972 |
Soggetto che esercita contemporaneamente più di una delle seguenti attività:
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Soggetto che è titolare di un’agenzia di viaggi e che contemporaneamente svolge anche attività di intrattenimento |
Contabilità separata: scelta facoltativa
I casi in cui pur non essendovi obbligo il legislatore ne consente comunque la facoltà di optare per la tenuta della contabilità separata sono quelli individuati dal comma 3 dell’art. 36 DPR 633/1972 e che si riepilogano nella tabella che segue.
Obbligo di separazione attività ai fini IVA | ||
Riferimento normativo | Casi | Esempio |
Comma 3 art. 36 DPR 633/1972 |
Soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o professioni. |
Soggetto che esercita due attività contraddistinte da due diversi codici Ateco (Vendita Vini e vendita abbigliamento). |
Possono optare i soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da imposta, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis, sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività. Quindi ad esempio una ditta di costruzione edile (codice Ateco 41.20.00) che svolge anche attività di locazione di immobili (codice Ateco 68.20.01) può scegliere di tenere contabilità separate. Inoltre se nell’ambito dell’esercizio di una delle due attività, vi sono dei sub settori (ad esempio locazione di immobili uso abitativo e locazione di immobili uso commerciale, la ditta può separare anche la contabilità in merito ai due sub settori (Circolare n. 22/E/2013). |
La tabella che segue riporta invece le modalità di esercizio dell’opzione per la tenuta della contabilità separata nei casi in cui ne è prevista la facoltà.
Scelta della separazione delle attività (Facoltativa) | ||
In che modo | Durata | Nota |
Comportamento concludente da assumere all’inizio del periodo d’imposta (ossia all’1/1) | Vincolante per tre anni
(con rinnovo automatico) |
Se nel corso di un anno sono acquistati beni ammortizzabili la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis) DPR 633/1972. |
Oltre al comportamento concludente, la scelta va poi comunicata nella dichiarazione annuale IVA al quadro VO. Dunque, ad esempio:
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Corretta gestione contabilità separata
La tabella che segue riepiloga il comportamento corretto da tenere nel caso in cui la contabilità delle attività è separata (per obbligo o per scelta).
Cosa fare | |
Cosa | Regola |
Registri IVA | Distinti per ciascuna attività separata |
Fatture | Distinte e numerate per ciascuna attività |
Dichiarazione IVA annuale | Unica ma con tanti moduli quanti sono le attività.
Per le liquidazioni IVA occorre compilare un unico quadro VH nel Modello di dichiarazione IVA annuale. |
Liquidazioni IVA | Distinte ma con unico versamento e possibilità di compensare l’IVA a credito di un’attività con l’IVA a debito di altra attività |
Periodicità delle liquidazioni IVA
(mensile o trimestrale) |
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Alcuni quesiti
Cosa fare | ||
Cosa | Regola | |
Come detraggo l’IVA sull’acquisto di cancelleria e stampanti utilizzate per entrambe le attività svolte con contabilità separata? | In base ai consumi | Fattura di spesa di 1.000 per 10 toner di 100 euro ciascuno di cui 7 destinati alle stampanti ubicate negli uffici che si occupano di un’attività e 3 agli uffici che si occupano delle altre attività. L’IVA relativa ai 7 toner sarà detraibile per la prima delle due attività e quelle relativa agli altri 3 toner sarà detraibile per l’altra attività. |
Come detraggo l’IVA sull’acquisto per le spese di illuminazione | In base ai mq quadri dei locali occupati e destinati a ciascuna delle attività separate | Esempio fattura ENEL 2.000 euro. Per il cliente 70 mq del locale sono occupati da uffici che gestiscono un’attività ed altri 80 mq da uffici riguardanti l’altra attività. In base a tale ripartizione è ripartita anche la detraibilità dell’IVA |
Come detraggo l’IVA sulle spese di pubblicità | In base al volume d’affari oppure in base alla destinazione | Se l’investimento pubblicitario è unico ed è destinato ad entrambe le attività separate allora si fa riferimento al volume d’affari di ciascuna. Se, invece, l’investimento pubblicitario riguarda solo una delle attività separate allora l’IVA sarà detraibile solo per questa attività. |
È possibile, dunque, fissare una regola generale:
- per i beni e servizi acquistati e riferiti solo ad una sola delle attività separate, l’IVA è detraibili esclusivamente per questa attività e secondo le regole ordinarie previste, così come a tale sola attività va imputato il relativo costo;
- per i beni e servizi acquistati e destinati a tutte le attività separate, la detraibilità IVA e l’imputabilità del costo segue le regole riepilogate nella tabella precedente (Risoluzione MEF n. 4505065/1990).
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