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Deducibilità contributi servizi domestici e familiari

da | Ott 26, 2016 | Aggiornamenti

Introduzione

Il legislatore fiscale (Art. 10, comma 2, del TUIR), riconosce la possibilità di dedurre, dal reddito complessivo, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro.

Dunque, un soggetto che decide di assumere un/a domestica, una baby-sitter, ecc., può dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi previdenziali versati per conto di questi.

Il datore di lavoro può, dedurre però solo la parte dei contributi a proprio carico, con esclusione, quindi, della quota a carico della/o domestica/o assunta/o.

La deduzione avviene sempre secondo il principio di cassa, ossia per la parte versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione.

La tabella che segue, riepiloga dunque, quali contributi erano deducibili con riferimento al periodo d’imposta 2015 e 2016, in considerazione dei termini di versamento previsti (il versamento è trimestrale).

Contributi relativi al 2015
Trimestre Termine di versamento previsto Deducibilità

(principio cassa)

I° trimestre 2015 (gennaio – marzo) Dal 1° aprile 2015 al 10 aprile 2015 Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015
II° trimestre 2015 (aprile –giugno) Dal 1° luglio 2015 al 10 luglio 2015 Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015
III° trimestre 2015 (luglio – settembre) Dal 1° ottobre 2015 al 10 ottobre 2015 Modello Unico/2016 (730/2016) riferito al 2015
IV° trimestre 2015 (ottobre – dicembre) Dal 1° gennaio 2016 al 10 gennaio 2016 Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016
Contributi relativi al 2016
Trimestre Termine di versamento Deducibilità

(principio cassa)

I° trimestre 2016 (gennaio – marzo) Dal 1° aprile 2016 al 10 aprile 2016 Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016
II° trimestre 2016 (aprile –giugno) Dal 1° luglio 2016 al 10 luglio 2016 Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016
III° trimestre 2016 (luglio – settembre) Dal 1° ottobre 2016 al 10 ottobre 2016 Modello Unico/2017 (730/2017) riferito al 2016
IV° trimestre 2016 (ottobre – dicembre) Dal 1° gennaio 2017 al 10 gennaio 2017 Modello Unico/2018 (730/2018) riferito al 2017

I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:

  • utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso), inviato direttamente dall’Inps;
  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. In tal caso la procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso sportelli postali, tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps, sportelli bancari Unicredit Spa, tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi Online – Portale dei Pagamenti – Lavoratori domestici – Entra nel servizio, utilizzando la carta di credito;
  • telefonando al Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico, utilizzando la carta di credito.

La quota deducibile

Come anticipato in premessa, il soggetto che assume l’addetto al servizio domestico può dedurre solo la quota di contributi rimasta a proprio carico e versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione dei redditi. Pertanto, a tal fine, in sede di dichiarazione, quando ci si ritrova il bollettino MAV o, comunque, la ricevuta di avvenuto pagamento, occorre scorporare dall’intero importo la quota contributiva rimasta a carico del dichiarante (datore di lavoro).

A tal fine, l’INPS mette a disposizione sul proprio sito internet un simulatore di calcolo gratuito che agevola notevolmente l’operazione.

Il simulatore è accessibile al seguente link.

All’interno occorre inserire, man mano, una serie di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro (tipo di contratto, trimestre di riferimento, paga oraria, ore retribuite nel trimestre, ecc.).

Limite deducibilità

Fermo restando che la deduzione è ammessa solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e deve avvenire secondo il principio di cassa (sono deducibili le somme effettivamente versate nel periodo d’imposta e, quindi, senza tener conto della competenza dei trimestri), essa spetta fino ad un importo massimo di 1.549.37 euro (indipendentemente dal numero di domestici assunti).

Il predetto, dunque, rappresenta (attualmente) l’importo massimo riportabile in dichiarazione dei redditi del soggetto dichiarante (datore di lavoro) nell’apposito rigo di riferimento.

Limite massimo di deduzione

(attualmente)

1.549.37 euro.

Riepilogando, nel Modello Unico/2017 (o 730/2017) (dichiarante) da presentarsi il prossimo anno, deduce, il datore di lavoro:

  • Contributi IV trimestre 2015 (versati a gennaio 2016)
  • Contributi I° trimestre 2016 (versati ad aprile 2016)
  • Contributi II° trimestre 2016 (versati a luglio 2016)
  • Contributi III° trimestre 2016 (versati ad ottobre 2016).

Il totale (di tutti i trimestri) della quota di contributo a proprio carico è deducibile nel limite massimo di 1.549,37 euro.

La quota contributiva riferita al IV° trimestre 2016 (versata a gennaio 2017) è deducibile nel Modello Unico/2018 (o 730/2017) riferito al periodo d’imposta 2017.

Voucher di lavoro

Può accadere che l’addetto che fornisce i servizi domestici o di assistenza personale/familiare sia remunerato tramite i voucher di lavoro. Anche in tal caso, (fermo restando il limite massimo di deducibilità previsto), l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 19/E/2012 ha chiarito che sono deducibili i contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, a condizione che la prestazione di lavoro domestico, nonché la consegna del buono lavoro cartaceo o la comunicazione all’INPS per il buono lavoro telematico, siano comunque intervenute prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione necessaria

Ai fini della deducibilità, il soggetto dichiarante (datore di lavoro) deve essere in possesso della seguente documentazione.

Documentazione necessaria
Ipotesi Documentazione
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari secondo le modalità ordinarie (bollettino MAV, tabaccherie, ecc.) Ricevute di pagamento da cui si evincono i dati inerenti il rapporto di lavoro e necessari per il calcolo dei contributi (ore trimestrali, retribuzione oraria effettiva, ecc.).
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari remunerati tramite voucher di lavoro
  • ricevute di versamento relative all’acquisto dei voucher;
  • copia del voucher consegnati al prestatore (nel caso di utilizzo di voucher cartaceo);
  • documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (in caso di voucher telematico);
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 con la quale si attesta che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici.

 

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