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Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS – L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17/05/2021 – Comunicazione esiti e versamento contribuzione eccedente entro il 29/12/2021

da | Nov 23, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

La L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11/01/2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19). Non erano compresi nell’ambito dell’esonero i premi INAIL.

La misura è stata attuata con il DM 17/05/2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e resa operativa, per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, con la circ. 06/08/2021 n. 124 e il messaggio 20/08/2021 n. 2909.

Le domande dovevano essere presentate entro il 30/09/2021; le stesse erano reperibili all’interno dell’apposito Cassetto previdenziale dal lavoratore, al seguente percorso:

  • “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L.178/2020”;
  • “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura”, “Comunicazione bidirezionale”;
  • “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

Con il messaggio 15/11/2021 n. 3974, l’INPS ha poi reso note le date relative:

  • alla comunicazione degli esiti;
  • al versamento della contribuzione eccedente l’esonero.

Comunicazione degli esiti

Il lavoratore autonomo o professionista iscritto all’INPS ha la possibilità, accedendo al proprio Cas­setto previdenziale di riferimento, di verificare l’esito delle verifiche preliminari effettuate dal­l’I­sti­tuto previdenziale e relative alla sussistenza di specifici requisiti, quali:

  • iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale;
  • assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità ex 1 della L. 222/84, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle mede­­­sime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Avverso tale esito sarà possibile proporre istanza di riesame mediante apposita funzionalità il cui rilascio sarà comunicato con un apposito messaggio.

Comunicazione dell’importo dell’esonero

L’importo concesso a titolo di esonero sarà visibile dal 29/11/2021, sempre all’interno dello specifico Cassetto previdenziale di riferimento.

Tale importo, che non può eccedere i 3.000,00 euro, è comunque provvisorio, in attesa delle suc­cessive verifiche dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

In particolare, l’Istituto previdenziale verificherà:

  • il calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (non inferiore al 33% rispetto a quelli del­l’anno 2019);
  • il reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione (non superiore a 50.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019);
  • la regolarità contributiva verificata attraverso il DURC;
  • la presentazione dell’istanza a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria;
  • il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commis­sione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del­l’e­conomia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework);
  • l’ammontare del reddito relativo all’anno d’imposta 2020, in relazione al quale sono calcolati gli acconti per l’anno 2021, limitatamente ai professionisti iscritti alla Gestione separata e agli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che non versano sul minimale.

Con specifico riferimento ai controlli dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione, l’INPS evidenzia che questi verranno reiterati anche nel corso del­l’an­no 2022, quando saranno ormai consolidati i dati oggetto di verifica.

L’esonero infatti non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma, che dà titolo all’esonero, con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica; in tali casi l’importo dell’esonero concesso sarà riproporzionato e il versamento della differenza dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla nuova comunicazione (cfr. circ. INPS 06/08/2021 n. 124 § 6).

Versamento dell’importo eccedente l’esonero

Il lavoratore autonomo o il professionista iscritto all’INPS è tenuto al versamento dell’importo della contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento entro il 31/12/2021, eccedenti l’im­porto concesso a titolo di esonero, entro il 29/12/2021.

Il versamento entro tale data non comporterà il pagamento di sanzioni o interessi. Diversamente, decorso tale termine, la differenza sarà gravata delle sanzioni civili calcolate ai sensi dell’art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23/12/2000 n. 388 a decorrere dal 29/12/2021.

Versamento della contribuzione in scadenza a novembre e dicembre 2021

L’INPS ribadisce quanto già dettato con la circ. 06/08/2021 n. 124 (§ 6), con la quale aveva precisato che i contribuenti aventi i requisiti per fruire dell’esonero, e che avessero presentato la relativa istanza, avrebbero potuto non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che sarebbero intervenute successivamente alla pubblicazione della circolare (quindi dal 06/08/2021).

Pertanto, nel caso di:

  • esito positivo delle verifiche, con accoglimento anche parziale della domanda, i contribuenti che sono in attesa di conoscere l’importo autorizzato possono effettuare i versamenti relativi alla contribuzione dell’anno 2021 entro il 29/12/2021;
  • esito negativo delle verifiche, sulla contribuzione omessa saranno dovute le sanzioni civili.

Modalità di fruizione dell’esonero

L’INPS detta poi le istruzioni per la fruizione dell’esonero e il relativo versamento della contribuzione eccedente con riferimento alle singole categorie di lavoratori interessati.

Gli importi già versati e non dovuti per effetto dell’applicazione dell’esonero saranno rimborsati dalle Strutture territoriali INPS competenti una volta completate tutte le verifiche di sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Artigiani e commercianti

Ai sensi dell’art. 2 co. 2 del DM 17/05/2021, l’esonero ha ad oggetto i contributi sul minimale di com­­petenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31/12/2021, al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vi­gente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Sono, pertanto, comprese la prima, la seconda e la terza rata della tariffazione 2021, purché il re­lativo termine di pagamento abbia scadenza entro il 31/12/2021 e limitatamente agli importi dovuti per l’anno 2021.

Se l’importo dell’esonero risulta in misura inferiore rispetto all’importo delle prime tre rate dei contributi minimi 2021, il lavoratore autonomo deve:

  • calcolare la differenza dovuta, imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico, dalla prima alla terza rata;
  • effettuare il versamento della differenza entro il 29/12/2021.

Per la predisposizione della codeline per effettuare il versamento con il modello F24 dovrà essere utilizzata l’applicazione “Calcolo codeline”, utilizzando:

  • l’importo residuo da versare per la singola rata;
  • la causale AF o CF;
  • il numero della rata;
  • l’anno di imposizione 2021;
  • il “periodo dal/periodo al”, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.

Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.

Iscritti alla Gestione artigiani e commercianti che non versano sul minimale

L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31/12/2021, calcolati ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 233/90 (art. 2 co. 3 del DM 17/05/2021).

In caso di contribuzione eccedente l’esonero, il contribuente deve quantificare l’importo residuo sot­traendo l’importo dell’esonero concesso dalla contribuzione dovuta a titolo di acconto dell’anno 2021.

Il titolare della posizione aziendale, qualora sia anche tenuto al versamento della contribuzione re­lativa ai coadiuvanti/coadiutori iscritti, deve:

  • attribuire l’importo dell’esonero autorizzato proporzionalmente ai singoli soggetti in rapporto agli importi dovuti singolarmente;
  • effettuare il versamento della somma residua entro il 29/12/2021, utilizzando le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale.

Professionisti iscritti alla gestione separata

Ai sensi dell’art. 2 co. 3 del DM 17/05/2021, l’esonero si applica sui contributi previdenziali comples­sivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31/12/2021 e calcolati sull’aliquota complessiva del:

  • 25,98%, per i non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • 24%, per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In caso di contribuzione eccedente l’importo dell’esonero, il versamento può essere effettuato – entro il 29/12/2021 – con le stesse modalità previste per il pagamento della contribuzione, quindi inserendo nel modello F24, sezione INPS, il codice tributo:

  • PXX, per i professionisti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • P10, per i professionisti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’esito:

  • verrà inviato tramite mail;
  • sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti”, “Esonero legge 178/2020”.

Con successivo messaggio saranno poi date indicazioni per la compensazione o il rimborso di eventuali somme versate in eccedenza.

Lavoratori agricoli autonomi

L’esonero ha ad oggetto la contribuzione annuale tariffata con l’emissione 2021, di competenza del medesimo anno, avente scadenza entro il 31/12/2021, quindi le prime tre rate della tariffazione 2021 (art. 2 co. 2 del DM 17/05/2021).

L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”. Tale importo potrà essere ridotto in pre­senza di una delle condizioni previste dal DM 17/05/2021 (ad es., la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per parte dell’anno) o di altri esoneri riconosciuti per l’anno 2021.

Il lavoratore agricolo autonomo dovrà:

  • versare l’importo eccedente l’esonero attribuito alla singola rata;
  • utilizzare le codeline originarie delle rate medesime.

In caso di versamento effettuato, le eccedenze riferite alle prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 saranno riportate automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021. Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

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