L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, ha fornito chiarimenti in merito allo stralcio automatico dei carichi che, alla data del 23 marzo 2021, avevano un importo residuo non superiore a 5.000 euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come previsto dall’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).
Oltre ai chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche, nel documento l’Agenzia si sofferma sui criteri di determinazione del limite di reddito di 30.000 euro riferito al 2019, superato il quale il contribuente esce dall’ambito applicativo dello stralcio.
Il decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da qualunque ente creditore (salvo i debiti espressamente esclusi, elencati nel documento di prassi).
Il rispetto del tetto va quindi calcolato tenendo conto del capitale, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, mentre restano esclusi dal calcolo gli aggi e gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.
Se il contribuente ha più carichi iscritti a ruolo, conta l’importo di ciascuno: se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, possono quindi beneficiare tutti dell’annullamento. Lo stralcio si applica anche ai debiti rientranti nella “Rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018), nel “Saldo e stralcio” (legge di Bilancio 2019) e nella “Riapertura dei termini” (prevista dal D.L. n. 34/2019). Sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione è possibile verificare se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possono essere oggetto di annullamento.
I debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi alle persone fisiche e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. Per le persone fisiche si prendono in considerazione le Certificazioni Uniche 2020, le dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia Entrate alla data del 14 luglio 2021. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.
L’Agenzia delle Entrate effettua le verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, segnalando i codici fiscali che restano fuori per il superamento del requisito reddituale, ed entro il 30 settembre darà il via libera all’annullamento.
L’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio; il contribuente potrà verificare che i debiti siano stati annullati consultando la propria situazione debitoria con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione. I debiti oggetto di Stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
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