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Esonero contributivo parziale per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS – L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) e DM 17/05/2021 – Presentazione delle domande entro il 30/09/2021

da | Set 9, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

La L. 30/12/2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11/01/2018 n. 3 (in quiescenza e assunti per l’emergenza COVID-19).

La misura è stata attuata con il DM 17/05/2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e resa operativa, per i lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali INPS, con la circ. 06/08/2021 n. 124 e il messaggio 20/08/2021 n. 2909.

Di seguito si analizza l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS.

In una successiva circolare verrà analizzato l’esonero contributivo a favore del professionisti iscritti alle Casse previdenziali private.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è applicabile in favore dei lavoratori iscritti:

  • alle Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sono compresi anche coloro i quali non versano i contributi sul minimale, come gli affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo);
  • alla Gestione speciale INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (sono esclusi gli IAP iscritti alla Gestione in argomento per l’attività di amministratore in società di capitali);
  • alla Gestione separata INPS ex 335/95 (limitatamente a coloro che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 co. 1 del TUIR e ai professionisti e altri operatori sanitari ex
    L. 11/01/2018 n. 3).

L’esonero spetta ai soggetti con posizione aziendale attiva alla data del 31/12/2020 e che risultino iscritti alla Gestione previdenziale per la quale è chiesto l’esonero alla data dell’01/01/2021.

Requisiti

L’art. 1 co. 20 – 22-bis della L. 30/12/2020 n. 178 e successivamente il DM 17/05/2021 prevedono i requisiti che i lavoratori devono possedere al fine di accedere allo sgravio.

L’INPS, con la circ. 06/08/2021 n. 124 e il messaggio 20/08/2021 n. 2909, ha poi illustrato le condizioni essenziali, fornendo anche alcuni chiarimenti.

 

requisito

chiarimenti inps

Calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019

(art. 1 co. 2 lett. a) del DM 17/05/2021)

Il requisito è verificato:

  • in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura;
  • sul codice fiscale dello studio o della società nei quali è eserci­tata in modo prevalente l’attività stessa, nel caso in cui il sog­getto beneficiario svolga l’attività in più studi professionali o in più società;
  • sulla sola attività individuale, in caso di esercizio di attività individuale e contemporanea partecipazione in studi professionali o società.
  • Inoltre, il requisito non rileva per i soggetti iscritti nel corso del­l’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

 

requisito

chiarimenti inps

Reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro percepito nel periodo d’imposta 2019

(art. 1 co. 2 lett. b) del DM 17/05/2021)

Il requisito:

  • è verificato in capo al titolare della posizione aziendale per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti e alla Gestione lavoratori autonomi in agricoltura;
  • non rileva per i soggetti iscritti nel corso dell’anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

Regolarità contributiva

(art. 2 co. 4 del DM 17/05/2021)

La regolarità contributiva è (art. 47-bis del DL 25/05/2021 n. 73):

  • verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal­l’01/11/2021;
  • assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31/10/2021.
Non titolarità di contratto di lavoro subordinato (eccetto il contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità)

(art. 1 co. 3 lett. a) del DM 17/05/2021)

I requisiti:

  • sono verificati in capo al titolare della posizione aziendale;
  • devono essere mantenuti durante tutto il periodo di riferimento dell’esonero (anno 2021).

Inoltre, l’esonero:

  • non spetta per i mesi nei quali risulta attivo un rapporto di lavoro subordinato (in tal caso viene riproporzionato);
  • è incompatibile con gli assegni straordinari di accompagnamento alla pensione erogati dai Fondi di solidarietà, l’assegno di esodo ex art. 4 della L. 28/06/2021 n. 92, l’indennizzo per cessazione di attività commerciale, gli assegni vitalizi già erogati dagli enti disciolti ENPAS, Istituto Postelegrafonici e INADEL, le rendite facoltative, nonché l’APE sociale;
  • è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, con l’as­segno ordinario di invalidità erogato dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, nonché con le rendite erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali.

Non titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità

(art. 1 co. 3 lett. b) del DM 17/05/2021)

 

Per i professionisti e gli altri operatori sanitari ex L. 11/01/2018 n. 3 in quiescenza:

  • l’esonero è riconosciuto in caso di incarico conferito nel corso del 2020 per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ai sensi dell’art. 2-bis 5 del DL 17/03/2020 n. 18;
  • i suddetti requisiti non sono richiesti.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato

L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” – adottato il 19/03/2020 C (2020) 1863, come da ultimo modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C (2021) 564 del 28/01/2021 – e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Contribuzione esonerabile

In linea generale, la contribuzione oggetto di esonero riguarda quella di competenza dell’anno 2021, da versare con rate o acconti entro il 31/12/2021.

Il DM 17/05/2021 individua nello specifico la contribuzione esonerabile, distinguendo tra le diverse categorie di lavoratori e la Gestione previdenziale di appartenenza.

lavoratori

contribuzione esonerabile

Gestioni speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

I contributi esonerabili sono quelli oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31/12/2021. Sono quindi comprese la:

  • prima rata,
  • seconda rata,
  • terza rata della tariffazione 2021.

Per i soggetti che non versano i contributi sul minimale, l’esonero si applica sui contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti a titolo di acconti 2021 con scadenza entro il 31/12/2021.

Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

I contributi esonerabili sono quelli oggetto della tariffazione annuale di competenza per l’anno 2021, con scadenza entro il 31/12/2021. Sono quindi comprese la:

  • prima rata,
  • seconda rata,
  • terza rata della tariffazione 2021.
Gestione separata INPS ex L. 335/95

L’esonero ha ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con l’aliquota complessiva del:

  • 25,98%, per i lavoratori non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • 24%, per i lavoratori iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Esclusioni

L’agevolazione:

  • non riguarda i premi INAIL;
  • è concessa al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della pre­vi­denza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento del­l’esonero;
  • non si applica ai soggetti per i quali la contribuzione previdenziale è assolta dall’azienda com­mittente (ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi).

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30/09/2021, utilizzando le procedure messe a disposizione dallo stesso Istituto previdenziale e operative a partire dal 25/08/2021 (messaggio INPS 20/08/2021 n. 2909).

Nel dettaglio, è necessario seguire i seguenti percorsi:

  • per gli iscritti alle Gestioni speciali artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Esonero contributivo art. 1, co 20-22 bis L. 178/2020”;
  • per i lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto lavoratori autonomi”, “comunicazione bidirezionale”;
  • per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS ex 335/95: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti”, “Domande Telematiche”, “Esonero contributivo L. 178/2020”.

L’esonero può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.


Richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata

La domanda, da presentare all’INPS, per la richiesta di rimborso o compensazione della contribuzione già versata oggetto di esonero potrà essere presentata entro il 31/12/2021, in luogo del 30/11/2021 previsto dall’art. 2 co. 3 del DM 17/05/2021 (circ. INPS 06/08/2021 n. 124).

6 misura dell’esonero

L’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun lavoratore autonomo o professionista.

L’importo complessivo dell’esonero – determinato secondo il numero dei beneficiari, dei mesi di attività, ecc. – verrà comunicato dall’INPS a ciascun richiedente.

Tuttavia, la misura potrà subire riproporzionamenti nelle seguenti ipotesi:

  • superamento del limite di spesa (1.500 milioni di euro per i lavoratori iscritti all’INPS). Il beneficiario sarà tenuto a effettuare il versamento della differenza entro 30 giorni dalla comunicazione INPS nell’ipotesi in cui, dopo il riproporzionamento, la contribuzione dovuta per l’anno 2021, con termini di versamento già scaduti, ecceda l’importo dell’esonero (non saranno applicate sanzioni o interessi);
  • cessazioni di attività o lavoratori attivi aventi decorrenza successiva alla data del 30/09/2021 o comunicate successivamente a tale data. Anche in questo caso la differenza contributiva deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione INPS (senza sanzioni o interessi);
  • una volta disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021.

Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni civili.

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