Contributo a fondo perduto Art. 1
Il decreto “Sostegni-bis” introduce un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto e che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) e non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.
Prima ipotesi: applicazione delle regole del decreto “stostegni” (D.L. 41/2021)
BENEFICIARI – Soggetti cui spetta il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
MISURA del CONTRIBUTO – il contributo spetta nella misura del 100% del contributo previsto dal richiamato art. 1 del decreto “Sostegni”.
ISTANZA – Non è necessario presentare un’ulteriore istanza da parte dei beneficiari del contributo previsto dal decreto “Sostegni”.
EROGAZIONE – La modalità resta la stessa già scelta in precedenza (erogazione diretta sul conto oppure sotto forma di credito d’imposta). È prevista l’erogazione direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate, sempreché alla data di entrata in vigore del decreto i destinatari:
- abbiano la partita Iva attiva;
- non abbiano già restituito il precedente contributo;
- quest’ultimo non risulti indebitamente percepito.
NORME APPLICABILI: Artt. 1, commi 7, primo periodo, 9 e da 13 a 17, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41).
Seconda ipotesi: perdite di fatturato (criterio alternativo al precedente)
AMBITO di APPLICAZIONE – In alternativa, il decreto “Sostegni-bis” prevede un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
MISURA del CONTRIBUTO – Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021 l’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Attenzione: L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
NORMA di RACCORDO tra i DUE CONTRIBUTI – La norma prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate. Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.
ESCLUSIONI – Sono esclusi:
- i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto;
- i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra;
- gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
ISTANZA – Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Attenzione: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
NORME ATTUATIVE – Saranno emanate attraverso un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.
CONTROLLI e SANZIONI – Si applica l’art. 1 del decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021).
Terza ipotesi: perdita reddituale
BENEFICIARI – È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
In particolare:
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir,
- soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir
- non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Attenzione: Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ESCLUSIONI – Il contributo non spetta, in ogni caso:
- ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir;
- ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
MISURA del CONTRIBUTO – L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del:
- Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34);
- Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104);
- Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137);
- Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172);
- Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41);
- Decreto “Sostegni-bis (art. 1, commi da 1 a 3).
Attenzione: L’importo del contributo non può comunque essere superiorea 150 mila euro.
ISTANZA – Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Attenzione – L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
NORME ATTUATIVE – Dovrà essere presentata in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato). L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Attenzione – L’istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
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