Premessa
Martedì 16 marzo 2021 i contribuenti sono chiamati ad affrontare un insieme di scadenze relative a versamenti e adempimenti ordinari a cui si aggiungono quelli “sospesi” legati all’emergenza Covid- 19. Segue un riepilogo delle principali scadenze ordinarie e non.
Scadenze e adempimenti ordinari
16 marzo 2021 |
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Scadenze “sospese”
Ripresa dei versamenti IVA sospesi ai sensi del decreto Ristori
IVA in scadenza nel mese di novembre 2020
- I contribuenti la cui attività era sospesa sull’intero territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3/11/2020);
- La ristorazione in zona arancione e rossa;
- Il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona in zona rossa (salvo essenziali); per la corretta individuazione occorre guardare all’allegato 2 del D.L. 137/2020 (originariamente allegato 2 al D.L. Ristori bis, ulteriormente implementato dal Ristori ter);
- I contribuenti esercenti attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator operanti in zona rossa.
IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020
- I contribuenti la cui attività era sospesa sull’intero territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 3/11/2020);
- la ristorazione in zona arancione e rossa,
- il commercio al dettaglio ed i servizi alla persona sospesi in zona rossa, di cui all’allegato 2 al decreto, nonché i contribuenti esercenti attività alberghiera e di agenzia di viaggio/tour operator in zona rossa
- indipendentemente dall’area, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto a novembre 2019;
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, indipendentemente dall’area, che avevano intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019 (si ricorda che vale la data di apertura della partita IVA).
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione potranno pagare in due modalità differenti:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Rate di versamenti IVA sospesi ai sensi del decreto Cura Italia D.L. 18/2020 e Liquidità D.L. 23/2020
IVA in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio
- Saldo in rata unica entro il 16 settembre 2020;
- Saldo nel 2020, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020;
- 50 % in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e
- il residuo 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Quindi, in caso di rateizzazione avviata nel 2020, per la quale si è optato per il versamento del 50% entro l’anno 2020, e per il residuo 50% versamento in forma rateale a partire dal 16 gennaio 2021 (con un massimo di 24 rate) laddove la rateizzazione sia ancora in corso, il 16 marzo dovrà essere versata anche la rata relativa alla ripresa dei versamenti qui richiamata.
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