Ormai da alcuni anni sono stati introdotti gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) con l’obiettivo di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di basi imponibili per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante una metodologia statistico-economica, alimentata da un sistema di indicatori elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
In estrema sintesi, gli ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:
- Indicatori elementari di affidabilità;
- Indicatori elementari di anomalia.
Indicatori elementari di affidabilità
Indicatori che valutano l’attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento. Il loro valore è calcolato su una scala da 1 a 10.
Indicatori elementari di anomalia
Indicatori di grave incongruenza e indicatori riferibili a situazioni di normalità/coerenza del profilo contabile e gestionale che presentano carattere “anomalo” rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento. Il loro valore varia da 1 a 5.
NOTA BENE – Il giudizio di sintesi sull’affidabilità fiscale del contribuente può variare da 1 a 10. I contribuenti che risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in relazione al punteggio ottenuto.
Affidabilità | Regime premiale |
Maggiore o uguale a 8 |
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Maggiore o uguale a 8,5 |
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Maggiore o uguale a 9 |
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I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:
- alcuni sono indicati direttamente dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri, invece, devono elaborati dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli” dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli nella dichiarazione dei redditi.
Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2020. La documentazione è reperibile sul sito dell’Agenzia Entrate.
Rispetto agli studi di settore, anche in caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10) poiché le risultanze negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall’applicazione degli ISA non si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi, indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto intermedio.
L’adeguamento è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità e per accedere al regime premiale.
L’adeguamento agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio e in alcuni casi non è nemmeno conveniente.
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