Credito d’imposta per pagamenti elettronici
Per incentivare l’utilizzo dei pagamenti con carte di credito, di debito o prepagate verso i consumatori finali, è previsto un credito d’imposta per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2020.
La norma di riferimento si completa con due Provvedimenti attuativi: uno, della Banca d’Italia, l’altro, dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti beneficiari |
|
Misura credito |
|
Modalità utilizzo credito |
|
Il credito |
|
Per consentire all’Agenzia delle Entrate la verifica della spettanza del credito d’imposta, gli operatori finanziari interessati sono tenuti a trasmettere le informazioni relative ai costi per le commissioni sostenute dagli esercenti, secondo modalità e termini individuate dalla stessa Amministrazione Finanziaria con il Provvedimento prot. n. 181301/2020 del 29.04.2020.
Il codice tributo
Con la Risoluzione n.48 del 31 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, ha istituito il codice tributo
- “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
Compilazione F24 |
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”. |
DL Agosto
Il DL Agosto modifica e integra le misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici previste dalla legge di bilancio 2020.
In particolare, viene previsto che il MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso.
Viene pertanto eliminato il termine originariamente previsto (30 aprile 2020) entro il quale adottare le misure attuative per l’attribuzione del rimborso.
Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA, e affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso e a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi.
0 commenti