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Erogazioni liberali emergenza Coronavirus

da | Apr 21, 2020 | Aggiornamenti

Premessa

Le erogazioni liberali sono donazioni di somme di denaro o di altri beni in natura effettuate per “spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario” (circ. Agenzia delle Entrate 29.10.2009 n. 45, par. 2). Non essendo prevista alcuna controprestazione contrattuale, il soggetto erogante non riceve in cambio alcun vantaggio economico.

Detrazioni e deduzioni

Prima di tutto è bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale, infatti:

  • gli oneri detraibili incidono in percentuale direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente;
  • gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta.

Sia la disciplina del T.u.i.r., che il codice del Terzo Settore (di seguito, “CTS”), racchiudono una serie di norme che consentono la deducibilità o la detrazione in relazione alle somme donate in base alla tipologia di soggetto donante (persona fisica/persona giuridica) o di quello ricevente (ONLUS, APS, ODV o altri enti) anche sulla base dell’oggetto sociale e delle finalità perseguite.

In aggiunta, esistono ulteriori disposizioni volte a consentire la deducibilità/detraibilità in tutti quei casi in cui l’erogazione liberale non soddisfi i requisiti delle predette norme.

Erogazioni effettuate da persone fisiche

Le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche possono dare luogo sia a detrazioni che a deduzioni.

Detrazioni:

In particolare, l’art. 83, comma 1, del CTS, stabilisce che dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 30 per cento, delle erogazioni in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l’erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

Deduzioni

In alternativa al regime di detrazioni descritto, a partire dall’anno d’imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato.

NOTA BENE – Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Ferma restando la non cumulabilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Erogazioni effettuate da persone giuridiche

Nell’ipotesi in cui il soggetto erogatore sia un ente o una società, sono molteplici le norme applicabili in tema di erogazioni liberali:

Art. 83 del CTS

Se effettuate a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato: in tal caso è prevista la deducibilità delle erogazioni in denaro o in natura effettuate, nei limiti del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Nel caso in cui la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo netto, l’eccedenza potrà essere computata dal donante in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto e fino a concorrenza del suo ammontare.

Art. 100 del TUIR Per le erogazioni effettuate a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato.
Art. 27 della legge 133/1999

Prevede la deducibilità integrale ai fini Ires e Irap delle erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate dalle società a condizione che:

  • siano effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati;
  • siano effettuate in favore delle popolazioni colpite per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti che sono dettagliatamente indicati nel Dpcm 20 giugno 2000 (tra questi gli enti che sono costituti con atto o statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e che tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite).
Art. 1, comma 353, della L. 266/2005 Prevede la deducibilità integrale ai fini Ires dei fondi trasferiti dalle società per il finanziamento della ricerca in favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche ed altri enti, fondazioni e associazioni aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica (Dpcm 8 luglio 2019).

Art. 14, del Dl n. 35/2005

Rende deducibili ai fini IRES nella misura del 10 per cento e comunque per importi non superiori a 70.000 euro annui, le liberalità in denaro e in natura erogate dalle società in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, (Dpcm 29 luglio 2019).

OSSERVA – Anche in tale ipotesi, le predette agevolazioni non sono cumulabili tra loro a fronte delle medesime erogazioni liberali.

Modalità di pagamento e documentazione da conservare

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.

NOTA BENE – Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.

È necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, la natura di liberalità del versamento deve risultare dalla ricevuta del versamento bancario o postale, dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.

Il DL “Cura Italia”

Il nuovo DL emanato il 17 marzo 2020 contiene una norma finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

In particolare il comma 1 dell’articolo 66 prevede che per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento di importo non superiore a 30.000 euro.

Il comma 2, perseguendo le medesime finalità, estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

ATTENZIONE! – Se, quindi, per le persone fisiche viene confermata la disciplina fiscale vigente per le donazioni effettuate a qualsiasi scopo, per le persone giuridiche viene riconosciuta la piena deducibilità delle erogazioni liberali effettuate come sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.  Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

NOTA BENE – non è ancora stato chiarito se e come dovrà essere dimostrato che l’erogazione è stata effettuata per sostenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Infine, il comma 3 prevede che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019
Art.3, comma 1 L’ammontare della detrazione o della deduzione spettante nelle ipotesi di erogazioni liberali in natura è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Art.3, comma 2 Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Art.3, comma 3 Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell’art. 92 del TUIR.
Art.3, comma 4 Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.
Art. 4 L’erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel caso di cui all’art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell’erogazione copia della perizia giurata di stima.

 

 

 

 

 

 

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