Premessa
Tra le diverse disposizioni contenute nel decreto crescita (decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58) rilevante importanza è ricoperta dai seguenti articoli.
Art. 4-quater del decreto crescita – Compensazioni crediti nei modelli F24
L’art. 4-quater del decreto crescita ha introdotto, aggiungendo le lettere h-sexies) e h- septies) all’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 471/1997, la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione nel modello F24 anche per le tasse sulle concessioni governative e sulle tasse scolastiche.
Art. 5 del decreto crescita – Regime degli “Impatriati”
L’art. 5 del decreto crescita ha modificato, per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 1° gennaio 2020, il regime degli “impatriati” contenuto nell’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015.
In particolare, vengono semplificate le condizioni di accesso al regime, che prevedono che:
- i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Al ricorrere delle predette condizioni, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Tale misura è, tuttavia, ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Il comma 5-ter del citato art. 5 specifica, inoltre, che possono accedere alla nuova versione dell’agevolazione anche i lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’ 01/01/2020, purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento.
Successivamente, l’art. 13-bis del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha chiarito che il regime degli “impatriati” come modificato dall’art. 5 del decreto crescita si applica, già dal 2019, ai soggetti che hanno trasferito la propria residenza in Italia a partire dal 30 aprile 2019.
Art. 11 del decreto crescita – Bonus aggregazioni
L’art. 11 del decreto crescita ha (re)introdotto il c.d. ”bonus aggregazioni” che prevede, in caso di operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento d’azienda realizzate dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2022, il riconoscimento ai fini fiscali del maggiore valore attribuito all’avviamento ed ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di euro 5 milioni.
Art. 12-ter del decreto crescita – Fatturazione elettronica e registrazione delle fatture
Con l’introduzione della fatturazione elettronica (dal 1° gennaio 2019) sono state apportare alcune modifiche e semplificazioni in tema di emissione e registrazione delle vendite ed acquisti. In particolare:
a) le fatture attive devono essere emesse entro 12 giorni dal momento dell’effettuazione dell’operazione IVA;
b) le fatture emesse devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
c) viene abolito l’obbligo di numerazione progressiva delle fatture ricevute nel registro IVA acquisti;
d) è concessa la possibilità di detrarre l’IVA, nella prima liquidazione disponibile, sugli acquisti registrati entro il 15 del mese successivo, ad eccezione ai documenti riferiti all’anno precedente (ad esempio, nella liquidazione di marzo può essere detratta l’IVA sugli acquisti relativi al mese marzo, ma registrati entro i primi 15 giorni di aprile).
Art. 12-novies del decreto crescita – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 12-novies, comma 1 del decreto crescita ha introdotto, per le fatture elettroniche trasmesse al sistema di interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2020, la verifica – sulla base dei dati indicati nei documenti e grazie all’ausilio di procedure automatizzate – da parte dell’Agenzia delle entrate del calcolo dell’imposta dovuta dai contribuenti sulle fatture elettroniche.
Inoltre, l’art. 17 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (modificando in parte quanto già introdotto dal legislatore con il citato art. 12-novies del decreto crescita) ha previsto che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate comunichi all’interessato, con modalità telematiche:
- l’importo dovuto;
- la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo;
- gli interessi calcolati fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.
Nell’ipotesi che il soggetto non proceda al versamento degli importi dovuti entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, l’Agenzia delle entrate provvederà all’iscrizione a ruolo delle somme non versate.
Inoltre, il comma 1-bis dell’art. 17, introduce, in caso di versamenti fino a 1.000,00 euro annui, la possibilità di versare l’imposta con cadenza semestrale (i.e. 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno), piuttosto che trimestrale.
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