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DL 9.8.2024 n. 113 (c.d. DL “Omnibus”) – Principali novità

da | Set 23, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 9.8.2024 n. 113, pubblicato sulla G.U. 9.8.2024 n. 186, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. decreto “Omnibus”).

Il DL 113/2024 è entrato in vigore il 10.8.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le novità fiscali contenute nel DL 113/2024.

Il DL 113/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni – Proroga del Termine di adesione al 30.11.2024

L’art. 7 co. 3 del DL 113/2024 ha disposto il differimento, dal 30.6.2024 al 30.11.2024, del termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni (quotate e non quotate), posseduti dai sog­getti non imprenditori all’1.1.2024.

Si tratta del regime agevolato che consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del­l’1.1.2024, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Applicazione dell’imposta sostitutiva del 16%

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Partecipazioni non quotate

Per rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate possedute all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista o esperto contabile) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento.

L’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).

Partecipazioni quotate

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti all’1.1.2024, può essere assunto, in luogo del co­sto o valore di acquisto, il valore normale ai sensi dell’art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR, determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16%.

Terreni agricoli o edificabili

Per rideterminare il costo fiscale dei terreni (agri­co­li o edificabili) posseduti all’1.1.2024, entro il 30.11.2024 occorre che un professionista abilitato (ad esempio, geometra o ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima del terreno alla data di riferimento.

L’imposta sostitutiva del 16% si applica sull’intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito).

Versamento dell’imposta sostitutiva

A seguito dell’intervento del DL 113/2024, l’imposta sostitutiva del 16% deve essere ver­sata:

  • per l’intero ammontare, entro il 30.11.2024 (termine prorogato rispetto a quello originario del 30.6.2024);
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari im­por­to scadenti, rispettivamente, il 30.11.2024, il 30.11.2025 e il 30.11.2026.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.11.2024, del totale del­l’im­posta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Codici tributo

Per il versamento dell’imposta sostitutiva occorre utilizzare il codice tributo:

  • “8055”, in caso di partecipazioni non quotate;
  • “8057”, in caso di partecipazioni quotate;
  • “8056”, in caso di terreni.

Interessi per il versamento rateale

In caso di opzione per il versamento rateale, le rate successive alla prima dovranno essere mag­gio­rate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.11.2024.

Imposte dovute per la Regolarizzazione del magazzino – proroga del termine di versamento della prima rata

L’art. 7 co. 1 del DL 113/2024 ha prorogato il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (ai sensi dell’art. 1 co. 78 – 85 della L. 213/2023).

Soggetti interessati dalla proroga

Le imposte in esame vanno versate in due rate di pari importo (art. 1 co. 82 della L. 213/2023):

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (si tratta del 2023, per i soggetti “solari”);
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata del­l’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti “solari”).

Per effetto del differimento in oggetto, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29.9.2024, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024. Invece, se il termine per la corresponsione della prima rata scade successivamente al 29.9.2024, restano fermi i termini originari.

In pratica, la proroga interessa:

  • i soggetti “solari”;
  • i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, relativo al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023, scade entro il 29.9.2024.

Termine per il pagamento della seconda rata anteriore a quello per il pagamento della prima

Se, in applicazione della proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche quest’ultimo termine è differito al 30.9.2024.

È il caso delle società con periodo d’imposta a cavallo 1.10.2022 – 30.9.2023, per le quali il termine “originario” di versamento della seconda rata sarebbe scaduto il 2.9.2024 (dato che il 31.8.2024 era sabato).

Iscrizione dell’adeguamento nelle scritture contabili relative al 2024

In base all’art. 7 co. 2 del DL 113/2024, i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30.9.2023 scade entro la data del 29.9.2024 possono recepire, entro il 30.9.2024, gli effetti contabili dell’adeguamento nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024, per i soggetti “solari”).

Credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno – nuova comunicazione integrativa

L’art. 1 del DL 113/2024 ha introdotto una nuova comunicazione ai fini del credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, da presentare a pena di decadenza dall’agevolazione.

Modalità e termini di presentazione

I soggetti che hanno presentato la comunicazione “ordinaria” per l’accesso al beneficio devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

La nuova comunicazione integrativa deve essere presentata:

  • dal 18.11.2024 al 2.12.2024;
  • utilizzando l’apposito modello che sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Non è quindi più possibile presentare le comunicazioni integrative inizialmente previste dalla norma agevolativa.

Nuovo ammontare del credito d’imposta spettante

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito risultante dalla nuova comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative (vale a dire entro il 12.12.2024).

Tale nuova percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Incremento delle risorse disponibili

Per il credito d’imposta in esame è previsto un ulteriore stanziamento di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2024.

Credito d’imposta per sponsorizzazioni in società e associa-zioni sportive – proroga per il periodo 10.8.2024 – 15.11.2024

L’art. 4 del DL 113/2024 ha previsto il riconoscimento del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, disciplinato dall’art. 81 del DL 104/2020, anche per gli investimenti effettuati nel periodo dal 10.8.2024 (data di entrata in vigore del DL 113/2024) al 15.11.2024.

Investimenti agevolabili

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2023, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e non superiori a 15 milioni di euro.

Utilizzo di sistemi tracciabili

I pagamenti devono essere effettuati mediante versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento diversi dal contante previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Certificazione dell’attività giovanile

Le società e associazioni sportive devono certificare di svolgere attività sportiva gio­vanile.

Soggetti neo-costituiti

Il suddetto requisito relativo ai ricavi non trova applicazione qualora l’investimento sia rivolto a soggetti che si sono costituiti a partire dall’1.1.2023.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsoriz­zazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime della L. 398/91.

Modalità di accesso all’agevolazione

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione occorre presentare un’apposita istanza al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo i termini che saranno definiti con un apposito avviso.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti agevolati, nei limiti delle risorse disponibili (pari a 7 milioni di euro per il 2024) e fermo restando il rispetto del regolamento comunitario “de minimis”.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione in misura proporzionale tra i beneficiari del credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Regime di favore per i lavoratori dipendenti FRONTALIERI in svizzera RESIDENTI NEI “NUOVI” COMUNI DI FRONTIERA

L’art. 6 del DL 113/2024 istituisce un regime speciale per i lavoratori dipendenti frontalieri residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 allo stesso DL, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Tali soggetti possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali locali.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2024.

Condizioni per l’applicazione del regime

Ai fini in esame occorre che, in base all’art. 6 co. 1 del DL 113/2024:

  • a): il lavoratore si qualifichi come “frontaliere” ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020; si deve quindi trattare di un soggetto che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
  • b): il lavoratore, alla data del 17.7.2023 (data di entrata in vigore dell’Accordo Italia-Svizzera del 23.12.2020), svolgeva, oppure tra il 31.12.2018 e il 17.7.2023 aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
  • c): i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati dall’art. 3 del suddetto Accordo (tassazione concorrente nel limite dell’80% dell’imposta).

Comuni di residenza dei lavoratori

Il regime speciale in esame è rivolto ai lavoratori dipendenti frontalieri residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 al DL 113/2024.

Comuni di cui all’allegato 1

Nello specifico, i Comuni individuati nell’allegato 1 sono:

  • per la Regione Lombardia: Andalo Valtellino, Barlassina, Bema, Brebbia, Briosco, Bulciago, Cogliate, Gerenzano, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Molteno, Ponte di Legno, Saronno, Schilpario, Valbondione, Veduggio con Colzano, Vergiate e Vilminore di Scalve;
  • per la Regione Piemonte: Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa e Stresa;
  • per la Regione Trentino Alto Adige: Martello, Peio e Rabbi;
  • per la Regione Valle d’Aosta: Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve.

Comuni di cui all’allegato 2

L’opzione per il regime speciale può essere esercitata anche dai lavoratori dipendenti frontalieri residenti nei Comuni delle Province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 al DL 113/2024, per i quali ricorrono le condizioni sopra delineate alle lett. a) e c), e che alla data del 17.7.2023 svolgevano, ovvero tra il 31.12.2018 e il 17.7.2023 avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei Cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

I Comuni indicati nell’allegato 2 sono:

  • per la Provincia di Brescia: Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio e Vione;
  • per la Provincia di Sondrio: Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano.

Caratteristiche e modalità di esercizio dell’opzione

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali è pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.

L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi; il versamento dell’imposta sostitutiva del 25% è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

A fronte dell’esercizio dell’opzione, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati a impo­sizione sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In caso di opzione, i lavoratori sono comunque tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 co. 237 – 239 della L. 213/2023).

In deroga a quanto previsto dall’art. 10 co. 1 lett. e) del TUIR, gli stessi detraggono dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota contributiva al Servizio sanitario nazionale.

Aumento dell’imposta sostitutiva del regime dei neo-residenti

L’art. 2 del DL 113/2024 interviene sull’art. 24-bis co. 2, primo periodo, del TUIR, aumentando da 100.000,00 a 200.000,00 euro l’importo dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e delle addizionali locali) da applicare per ciascun periodo d’imposta sui redditi di fonte estera in adesione al regime dei neo-residenti.

Non è stata invece modificata la misura di 25.000,00 euro per l’estensione dell’opzione a uno o più familiari di cui all’art. 433 c.c.

Decorrenza dell’aumento

Per espressa disposizione normativa la modifica si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’art. 43 c.c. successivamente al 10.8.2024.

In altre parole, sono interessati dalla nuova misura i soggetti che:

  • trasferiscono la residenza ex 43 c.c. dall’11.8.2024 e acquisiscono la residenza fiscale dal 2025, beneficiando per la prima volta del regime nel modello REDDITI PF 2026 (o nel modello REDDITI PF 2027, in caso di opzione nel periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione della residenza);
  • i soggetti che hanno già acquisito la residenza fiscale in Italia nel 2024, ad esempio perché sono già presenti sul territorio nel primo semestre 2024, ma hanno trasferito la residenza civilistica (art. 43 c.c.) successivamente al 10.8.2024; in tal caso, la nuova misura troverebbe già applicazione nel modello REDDITI PF 2025 (o REDDITI PF 2026).

Associazioni e società sportive dilettantistiche – Operazioni verso i soci – Regime di esclusione IVA

L’art. 3 del DL 113/2024 conferma che le disposizioni di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, che prevedono l’esclusione da IVA per le operazioni di taluni enti associativi verso i loro associati, “possono ritenersi applicabili”:

  • sia da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD);
  • sia da parte delle società sportive dilettantistiche (SSD) senza fine di lucro.

Si ricorda che l’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 prevede l’esclusione da IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, in conformità alle finalità istituzionali, da parte di talune associazioni, tra cui le ASD, nei confronti dei seguenti soggetti:

  • soci, associati, partecipanti degli enti associativi;
  • associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale e i rispettivi soci, associati o partecipanti, nonché i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Con la nuova disposizione del DL 113/2024, viene quindi esteso il regime di favore previsto per le ASD anche alle SSD senza fine di lucro, benché si tratti di enti societari. Ciò in virtù di quanto disposto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, il quale stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le ASD si applicano anche alle SSD costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Ambito temporale di applicazione

In ogni caso, come precisato dallo stesso art. 3 del DL 113/2024, il regime di esclusione IVA per le operazioni verso i soci si applicherà soltanto fino alla data di entrata in vigore dell’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, che abroga le suddette disposizioni di favore allo scopo di conformare la normativa nazionale alle disposizioni della “direttiva IVA” (direttiva 2006/112/CE).

Poiché è previsto che l’abrogazione avvenga dall’1.1.2025 (art. 1 co. 683 della L. 234/2021), il regime di esclusione IVA per le operazioni verso i soci si applicherà soltanto fino al 31.12.2024.

Comportamenti pregressi

L’art. 3 co. 1, ultimo periodo, del DL 113/2024 stabilisce che sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima della data di entrata in vigore del DL medesimo, ossia prima del 10.8.2024.

In particolare, secondo quanto precisato dalla relativa relazione illustrativa:

  • la modifica normativa non è applicabile alle prestazioni effettuate prima della sua entrata in vigore e già assoggettate al regime di esenzione IVA di cui all’art. 36-bis del DL 75/2023 (ossia per le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport rese alle persone che praticano lo sport);
  • per effetto delle nuove disposizioni, l’esenzione di cui all’art. 36-bis del DL 75/2023 non si applica alle prestazioni di servizi riconducibili all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72.

Corsi sportivi invernali – aliquota IVA del 5%

L’art. 5 co. 1 – 3 del DL 113/2024 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per:

  • l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI (es. sci, snowboard, slittino);
  • impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti iscritti in appositi albi regionali o nazionali (es. quelli previsti per i maestri di sci).

Viene aggiunto a tal fine il nuovo n. 1-septies nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

La norma specifica che l’aliquota ridotta del 5% si applica per i corsi che non rientrino tra le prestazioni:

  • esenti da IVA;
  • escluse da IVA ex 4 co. 4 del DPR 633/72, fintanto che tali disposizioni sono in vigore, ossia fino al 31.12.2024 (si veda il precedente § 8), tenendo conto dell’estensione della disciplina di esclusione anche a favore delle SSD in virtù dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002.

Decorrenza

La nuova aliquota IVA del 5% deve ritenersi applicabile a partire dal 10.8.2024, data di entrata in vigore del DL 113/2024.

Comportamenti pregressi

In base al co. 3 dell’art. 5 del DL 113/2024, i corsi di attività sportiva invernale resi prima dell’entrata in vigore del DL (10.8.2024) si intendono compresi:

  • tra le prestazioni esenti da IVA;
  • qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle escluse da IVA ex 4 co. 4 del DPR 633/72, tenendo conto anche dell’estensione dell’esclusione alle SSD in virtù dell’art. 90 co. 1 della L. 289/2002.

Sono inoltre fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 10.8.2024.

Cessioni di cavalli – Aliquota IVA del 5%

L’art. 5 co. 4 del DL 113/2024 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle cessioni di cavalli vivi, a condizione che:

  • i cavalli siano destinati a finalità diverse da quelle alimentari;
  • le cessioni siano effettuate entro 18 mesi dalla nascita dei puledri stessi.

Viene aggiunto, a tal fine, il nuovo n. 1-octies nella Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72.

Come espressamente indicato dalla norma, la previsione ha lo scopo di sostenere la filiera equina.

L’aliquota agevolata deve ritenersi applicabile dalle operazioni effettuate a partire dal 10.8.2024. Pertanto, a partire da tale data, le suddette cessioni di puledri vivi sono assoggettate ad aliquota IVA del 5% anziché all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per le cessioni di cavalli vivi destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari, continua ad applicarsi l’aliquota IVA del 10% (n. 1 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72).

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