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Diritto camerale annuale – Approvazione delle maggiorazioni – Termini di versamento

da | Giu 7, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

Relativamente al 2024, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%, in applicazione dell’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90 (conv. L. 11.8.2014 n. 114) il quale aveva avviato un processo di progressiva riduzione degli importi del tributo.

Come riepilogato dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico 20.12.2023 n. 383421, le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta.

Sezioni speciali del Registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

Sezione ordinaria del Registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

Soggetti iscritti al REA

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al REA, nella misura fissa pari a 15,00 euro.

Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

Versamento del diritto annuale

Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.

Imprese iscritte nel corso del 2024

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 co. 3 e 4 del DM 11.5.2001 n. 359), oppure entro i successivi 30 giorni (art. 4 co. 1 del DM 21.4.2011).

Imprese iscritte nel 2023 o in anni precedenti

Per le imprese in esame, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per i soggetti IRPEF, i termini di versamento scadono:

  • il 30.6.2024, senza la maggiorazione dello 0,4%, termine però che, cadendo di domenica, comporta il differimento a lunedì 1.7.2024;
  • oppure il 31.7.2024 (30° giorno successivo all’1.7.2024), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES “solari”, quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.

Con riferimento a tali soggetti:

  • se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo e il primo acconto sono versati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso, è possibile differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Proroga dei versamenti per il 2024

In conseguenza dell’introduzione del concordato preventivo biennale, l’art. 37 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 ha prorogato al 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

  • risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
  • che scadono il 30.6.2024;
  • in relazione ai contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario (ex 190/2014) o di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

In linea con precedenti analoghe misure, la predetta proroga interessa anche il versamento del diritto camerale annuale.

Per i contribuenti non coinvolti dagli ISA rimangono fermi gli ordinari termini di versamento sopra indicati.

Maggiorazioni deliberate dalle Camere di Commercio

Le singole Camere di Commercio possono essere autorizzate ad applicare maggiorazioni al diritto camerale come sopra definito.

Maggiorazione del 20%

L’art. 18 co. 10 della L. 580/93 prevede la possibilità di applicare maggiorazioni, fino al 20%, rispetto al diritto annuale ordinariamente dovuto. Dette maggiorazioni devono essere:

  • dirette a finanziare programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la pro­mo­­zione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese;
  • autorizzate dal Ministero dello Sviluppo economico, ora denominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Maggiorazioni per il triennio 2023, 2024 e 2025

Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23.2.2023.

Per la generalità delle Camere di Commercio indicate nell’Allegato 1 al decreto è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

Maggiorazioni per il biennio 2024 e 2025 per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio

Il DM 27.3.2024, pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 24.4.2024, ha approvato la maggiorazione del 20% per la Camera di Commercio Irpinia-Sannio per gli anni 2024 e 2025.

Le imprese che hanno già versato il diritto annuale a partire dall’1.1.2024 possono effettuare il con­guaglio rispetto all’importo pagato entro il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (ai sensi dell’art. 17 co. 3 lett. b) del DPR 435/2001), cioè entro:

  • il 2.12.2024 (in quanto il 30.11 cade di sabato), per i soggetti “solari”;
  • l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”.

Presupponendo che le maggiorazioni trovino applicazione a seguito della pubblicazione del decreto sul sito ministeriale, avvenuta il 24.4.2024, è possibile distinguere tra:

  • le imprese che, a tale data, hanno già provveduto al versamento del tributo (siano esse nuo­ve imprese che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle imprese nel 2024, oppure imprese già iscritte in anni precedenti), le quali dovranno provvedere al conguaglio entro il prossimo 2.12.2024 (ovvero l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta, per i soggetti “non solari”);
  • le imprese che, a tale data, non hanno invece ancora effettuato il pagamento, le quali ver­sa­no il tributo alle scadenze ordinarie (coincidenti, cioè, con quelle per il primo acconto delle imposte sui redditi), applicando automaticamente le maggiorazioni autorizzate.

Maggiorazione del 50%

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino ad un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:

  • alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la Camera di Commercio, in grado di provocare il dissesto finanziario;
  • all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’in­cre­mento del diritto camerale;
  • all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma (art. 1 co. 784 della L. 205/2017).

In attuazione della suddetta disposizione sono stati approvati:

  • il DM 14.4.2022, per la Camera di Commercio di Crotone in relazione ai diritti dovuti per il triennio 2022-2024;
  • il DM 28.2.2023, per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani, in relazione ai diritti dovuti per gli anni 2022, 2023 e 2024.

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