Premessa
Con il DLgs. 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla G.U. 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. DLgs. “Adempimenti”).
Il DLgs. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla G.U.), ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Anticipazione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali
L’art. 11 del DLgs. 1/2024 prevede l’anticipazione:
- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale
Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.
Disciplina transitoria per i soggetti “non solari”
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Estensione dell’ambito applicativo del modello 730
Ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 1/2024, a decorrere dal 2024, l’ambito applicativo del modello 730 viene esteso a tutte le persone fisiche senza partita IVA, anche titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR).
Disposizioni attuative
Le specifiche tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730 saranno stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva il modello stesso.
Estensione della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”
In materia di modello 730 viene altresì previsto che, a decorrere dal 2024, i contribuenti che presentano tale modello, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, possono avvalersi della modalità di presentazione “senza sostituto d’imposta”, con la conseguenza che:
- possono chiedere direttamente all’Agenzia delle Entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi;
- devono effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello F24, entro i termini ordinari.
Semplificazione della dichiarazione precompilata per dipendenti e pensionati
L’art. 1 del DLgs. 1/2024, aggiungendo il co. 3-bis all’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate renda disponibili ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR), in modo analitico, le informazioni in suo possesso, che possono essere confermate o modificate e che verranno automaticamente riportate nelle dichiarazioni dei redditi che i contribuenti potranno presentare in via telematica.
Controlli formali
Alle dichiarazioni presentate tramite la descritta modalità semplificata, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.
Disposizioni attuative
Le modalità tecniche per consentire l’accesso ai dati da confermare o modificare saranno individuate da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.
Estensione della dichiarazione dei redditi precompilata
L’art. 19 del DLgs. 1/2024, modificando l’art. 1 del DLgs. 175/2014, prevede che, a decorrere dalle dichiarazioni precompilate 2024, relative al periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle Entrate renda disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi dai soggetti terzi e i dati contenuti nelle Certificazioni Uniche:
- anche alle persone fisiche titolari di redditi diversi dai redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 co. 1 lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l) del TUIR;
- entro il 30 aprile di ciascun anno.
L’accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.
Controlli formali
Alle dichiarazioni precompilate presentate dai descritti soggetti, si applicano le disposizioni relative ai controlli formali di cui all’art. 5 del DLgs. 175/2014.
Semestralizzazione dei termini di invio delle spese sanitarie al sistema tessera sanitaria
L’art. 12 del DLgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A decorrere dalle spese sostenute dall’1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell’art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.
Decreto attuativo
I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata
L’art. 20 del DLgs. 1/2024 prevede che i soggetti terzi trasmettano all’Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione precompilata, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o a detrazioni dall’imposta lorda, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti.
Decreto attuativo
Le modalità e i termini per la trasmissione di tali dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Semplificazione dei modelli dichiarativi
Al fine di semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, l’art. 15 co. 1 del DLgs. 1/2024 prevede la progressiva eliminazione da ciascun modello dichiarativo delle informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle Entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie o nella titolarità di altre amministrazioni.
Crediti d’imposta agevolativi
Viene previsto che siano progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (quindi, ad esempio, dai modelli REDDITI 2024).
Mancata indicazione dei crediti d’imposta di natura agevola-tiva in dichiarazione – esclusione della decadenza
L’art. 13 del DLgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).
Aiuti di Stato o aiuti “de minimis”
Per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti “de minimis” di cui all’art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l’inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l’illegittimità dell’aiuto.
Modifica alle scadenze per il versamento rateale delle imposte
Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l’art. 8 del DLgs. 1/2024 si prevede:
- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;
- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).
Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, erano previste scadenze differenziate, vale a dire:
- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti “solari”, a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.
Esercizio dell’opzione in dichiarazione
Viene soppresso l’obbligo di esercizio dell’opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell’effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta.
Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Il DLgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.
Riorganizzazione degli ISA
Ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 1/2024, la periodica attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.
Incremento dei sistemi per la riduzione degli oneri compilativi dei modelli ISA
Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l’art. 6 del DLgs. 1/2024 vengono previste:
- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l’acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici;
- l’eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell’elaborazione o dell’aggiornamento degli indici;
- l’implementazione dell’invio di dati precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Rilascio del software per la compilazione dei modelli ISA
L’art. 7 del DLgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:
- entro il mese di aprile, relativamente all’anno 2024;
- entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.
Regime premiale isa – incremento del limite per l’esonero dal visto di conformità o dalla garanzia
Con l’art. 14 del DLgs. 1/2024 è stato elevato l’importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai fini:
- della compensazione “orizzontale” nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.
Compensazione “orizzontale” dei crediti
Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:
- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.
Rimborsi iva
Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l’esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.
Operatività dei nuovi limiti
Nonostante il DLgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l’operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.
Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l’altro, per la compensazione “orizzontale” e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.
Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.
Incremento del limite minimo per i versamenti iva
L’art. 9 co. 1 – 3 del DLgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:
- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.
Se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Decorrenza
Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.
Versamento cumulativo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni
Ai sensi dell’art. 9 co. 4 – 5 del DLgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l’importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:
- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.
Decorrenza
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.
Modifica alle scadenze per il versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
Ai sensi dell’art. 9 co. 6 del DLgs. 1/2024, il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l’ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro:
- il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);
- e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).
Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge l’importo di 500,00 euro.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.
Eliminazione della CERTIFICAZIONE UNICA per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio
L’art. 3 del DLgs. 1/2024 esonera i sostituti d’imposta dal rilascio e dall’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).
Decorrenza
La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all’annualità 2024.
Semplificazione del Modello 770
L’art. 16 del DLgs. 1/2024 prevede una semplificazione sperimentale del modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025).
La misura dovrà essere attuata mediante un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Trasmissione mensile dei dati delle ritenute
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del DPR 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:
- l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni dei suddetti dati secondo le modalità previste dalla norma, e dal provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.
Ambito applicativo
Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d’imposta:
- tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo;
- con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).
L’adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l’intero anno d’imposta per il quale è esercitata.
Modalità di pagamento e trasmissione dei dati
Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato:
- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- con l’autorizzazione del sostituto d’imposta all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.
Contestualmente al pagamento viene effettuato l’invio dei dati delle ritenute e delle trattenute, di eventuali crediti e degli altri dati indicati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli incaricati di cui all’art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (ad esempio, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati).
Riduzione sanzioni per rinuncia al contante – ELIMINAZIONE DELL’INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI
Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi infedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).
Ai fini della riduzione delle sanzioni occorreva la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l’indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.
Con l’art. 15 co. 2 del DLgs. 1/2024 viene abolito il presupposto dell’indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).
Decorrenza
La modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichiarazione dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).
Dal modello IVA 2024 (relativo all’anno 2023), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, è stato infatti eliminato il quadro VB.
Esercizio dell’opzione per il regime speciale delle SIIQ e delle SIINQ
Il regime speciale delle SIIQ (società di investimento immobiliare quotate) offre la possibilità di adottare un sistema di tassazione in cui l’utile derivante da locazione immobiliare è esentato da imposizione sia ai fini IRES che IRAP nei confronti della stessa SIIQ (c.d. “gestione esente”).
L’utile prodotto nell’ambito della gestione esente viene assoggettato integralmente a tassazione, all’atto della distribuzione, esclusivamente in capo ai soggetti partecipanti, diversi dalle SIIQ, mediante l’applicazione di una ritenuta operata a titolo di acconto in capo ai soggetti imprenditori e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
Attualmente, la predetta ritenuta è applicata in generale nella misura del 26%.
Una SIINQ (società di investimento immobiliare non quotata) può beneficiare del regime speciale previsto per le SIIQ a condizione che sia controllata ex artt. 117 co. 1 e 120 del TUIR (anche indirettamente) da una SIIQ.
Nuova modalità di esercizio dell’opzione
Ai sensi dell’art. 15 co. 3 del DLgs. 1/2024, l’opzione per il regime speciale deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.
Decorrenza
La disposizione in esame si applica a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2024. Quindi, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2025, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.
Per l’esercizio dell’opzione per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2024, invece, resta in vigore la precedente disciplina secondo cui l’opzione doveva essere esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene (ossia, entro il termine dell’esercizio in corso al 31.12.2023).
Sospensione dell’invio degli avvisi bonari e delle lettere di compliance
Ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 1/2024, è sospeso l’invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:
- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. “lettere di compliance e/o comunicazioni di irregolarità”.
Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.
Cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili
Il nuovo co. 3-bis dell’art. 35 del DPR 633/72, introdotto dall’art. 4 del DLgs. 1/2024, disciplina una particolare procedura alla quale ricorrere nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’incarico professionale con il depositario, il contribuente non provveda alla presentazione della comunicazione di variazione dati in ordine al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Viene previsto che, nei successivi 60 giorni dalla scadenza del termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione della dichiarazione di variazione dati, il depositario:
- avvisa il contribuente, mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà la cessazione dell’incarico;
- provvede all’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Effettuato tale adempimento, il luogo di conservazione si presume coincidente con il domicilio fiscale del contribuente.
Disposizioni attuative
La procedura non è ancora attiva, dovendosi attendere l’approvazione del modello di comunicazione con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate – Modello unico di delega
L’art. 21 del DLgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.
Durata della delega
La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento.
Rinuncia alla delega
L’intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Semplificazione dei versamenti tramite il modello f24
In un’ottica di semplificazione dei versamenti effettuati con il modello F24, gli artt. 17 e 18 del DLgs. 1/2024 prevedono la possibilità di:
- disporre in via preventiva l’addebito delle somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, in relazione ai versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e somme effettuati tramite il modello F24 mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- utilizzare la piattaforma PagoPA, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme a cui si applica la disciplina dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Provvedimenti attuativi
Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno stabilite con appositi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Invio dei corrispettivi mediante soluzioni software
L’art. 24 del DLgs. 1/2024 introduce una semplificazione per i soggetti passivi IVA tenuti all’invio telematico dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, ossia per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Viene infatti stabilito che la memorizzazione e la trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 possano essere effettuate anche mediante soluzioni esclusivamente software, e quindi non soltanto, come avviene attualmente, mediante i registratori telematici e la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.
Occorre però che i software in questione garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi.
Integrazione con i sistemi di pagamento elettronico
Sempre in un’ottica di semplificazione, viene stabilito che tali software dovranno anche consentire l’integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l’operazione commerciale sia regolata mediante tali forme di pagamento.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al decreto, le soluzioni software saranno infatti installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”). In tal modo, si intende consentire agli esercenti l’utilizzo di un unico strumento per le operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.
Disposizioni attuative
L’attuazione della misura è demandata all’adozione di uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy, con i quali dovranno essere definite le specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software.
Rafforzamento dei servizi digitali
L’art. 22 del DLgs. 1/2024 prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:
- registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione);
- richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.);
- confrontarsi a distanza con gli uffici dell’Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa);
- calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali;
- effettuare ulteriori adempimenti.
Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.
Contenuti del cassetto fiscale
L’art. 23 del DLgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l’estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate.
I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.
Disposizioni attuative
Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.
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