Premessa
L’art. 1, commi da 55 a 57, della Legge n. 197/2022 prevede, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono applicare, in sostituzione dell’IRPEF calcolata per scaglioni di reddito e relative addizionali, un’imposta sostitutiva calcolata con l’aliquota del 15%, sulla parte di reddito, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluirà nel reddito complessivo con tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Esempio
Reddito 2020 | 100.000 |
Reddito 2021 | 110.000 |
Reddito 2022 | 105.000 |
Reddito 2023 (ad oggi stimato) | 125.000 |
Differenza tra il reddito 2023 e il più elevato del triennio precedente | (125.000 – 110.000) = 15.000 |
Franchigia del 5% sul reddito più elevato del triennio precedente | (110.000 x 5%) = 5.500 |
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) | (15.000 – 5.500) = 9.500 |
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) | 0 |
Risparmio stimato rispetto ad una aliquota del 45% (43% + addizionali) | [9.500 x (45% – 15%)] = 2.850 |
Per l’impresa familiare e l’azienda coniugale, l’incremento di reddito deve essere calcolato, ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale, prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa (comprensivo quindi anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito nel triennio precedente. L’imposta sostitutiva sarà invece applicata esclusivamente alla quota di reddito attribuita all’imprenditore; l’IRPEF, pertanto, sarà calcolata applicando le aliquote previste, senza considerare, ai fini della progressività, la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.
Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si dovrà assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove disposizioni.
Sono esclusi dal regime agevolativo:
- i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”. L’accesso alla “flat tax incrementale” non è precluso agli imprenditori individuali e alle persone fisiche esercenti arti e professioni che siano anche soci di società di persone, ma in questi casi il regime opera solo in riferimento al reddito d’impresa derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo, senza considerare la quota di reddito imputata “per trasparenza”;
- i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
- i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.
La flat tax incrementale è preclusa, per ovvie ragioni, ai contribuenti che per l’anno d’imposta 2023 applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. Possono però beneficiare della flat tax incrementale i soggetti decaduti dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro.
La quota di reddito assoggettata a flat tax incrementale rileva comunque ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.
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