Premessa
Con il DL 23.9.2022 n. 144, pubblicato sulla G.U. 23.9.2022 n. 223 ed entrato in vigore il 24.9.2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali (c.d. decreto “Aiuti-ter”).
Il DL 23.9.2022 n. 144 è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 144/2022.
Regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati – Proroga dei termini
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:
- presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
- riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.
A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.
Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.
Domanda di riversamento
Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:
- entro il 31.10.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);
- utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.
Riversamento del credito
A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
- oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.
Certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo – estensione
Con l’art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.
Condizioni
La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Soggetti abilitati al rilascio della certificazione
L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:
- le università statali;
- le università non statali legalmente riconosciute;
- gli enti pubblici di ricerca.
Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
Con il rilascio della certificazione si ottiene l’attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d’imposta.
Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.
Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Accise e iva sui carburanti – proroga agevolazioni
L’art. 4 del DL 144/2022 ha rideterminato le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sul gas impiegati come carburanti, per il periodo dal 18.10.2022 al 31.10.2022, nonché, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto, per il periodo dal 4.11.2022 al 18.11.2022 (recependo quanto stabilito dal DL 20.10.2022 n. 153, che è stato abrogato con salvezza dei relativi effetti), nelle seguenti misure:
- benzina: 478,40 euro per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
- gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.
Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA da applicare al gas naturale usato per autotrazione è fissata in misura pari al 5%.
Successivamente al 31.10.2022, ulteriori proroghe delle predette misure agevolative sono state previste:
- dal DM 19.10.2022, per il periodo dall’1.11.2022 al 3.11.2022;
- dall’art. 2 del DL 176/2022 (c.d. DL “Aiuti-quater”), per il periodo dal 19.11.2022 al 31.12.2022.
Contributi energia e gas per gli enti non commerciali
L’art. 8 del DL 144/2022 convertito introduce alcuni contributi a sostegno degli enti non commerciali a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica e il gas. Le misure hanno subito alcune modifiche durante l’iter di conversione in legge.
Contributi per gli enti di sostegno alle persone con disabilità
Viene previsto il riconoscimento di un contributo straordinario:
- agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS, alle ONLUS iscritte all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità;
- a fronte dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre del 2022.
Tale contributo straordinario è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo del 2021.
Contributi per gli enti del Terzo settore
In alternativa al suddetto contributo, è riconosciuto un contributo straordinario per i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale da parte di:
- enti iscritti al RUNTS;
- organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS;
- ONLUS, iscritte alla relativa anagrafe.
Il contributo è calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi tre trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Disposizioni attuative
Con apposito DPCM saranno individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le modalità di erogazione nonché le relative procedure di controllo.
Indennità una tantum per pensionati ed altre categorie – modifiche
L’art. 19 del DL 144/2022, che introduce un’indennità una tantum di 150,00 euro in favore di pensionati, lavoratori domestici, percettori di trattamenti a sostegno del reddito e altre categorie di soggetti, è stato modificato in sede di conversione in legge, prevedendo, al co. 13, che il bonus sia erogato:
- ai lavoratori stagionali “con rapporti di lavoro” a tempo determinato e intermittenti di cui agli artt. 13-18 del DLgs. 81/2015, che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, con un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000,00 euro per l’anno 2021;
- invece che ai “lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti”, che vantino i predetti requisiti delle 50 giornate e il limite reddituale fissato a 20.000,00 euro, come inizialmente previsto dal co. 13 prima della conversione in legge.
Tale modifica sembra cambiare il senso sostanziale della disposizione, in quanto, in assenza di chiarimenti sul punto:
- parrebbe limitare la platea di beneficiari ai soli lavoratori stagionali con contratto a termine e ai lavoratori intermittenti, portando all’esclusione di quei lavoratori a tempo determinato che, pur nel rispetto degli altri requisiti, siano privi del carattere della stagionalità;
- con la conseguenza che gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) – per i quali l’accesso all’indennità (compresi quelli ancora in forze) dovrebbe avvenire presentando domanda ai sensi del co. 13 in qualità di lavoratori a tempo determinato – se privi del carattere della stagionalità rischiano di essere esclusi dalla possibilità di presentare domanda ex 13.
Restano invariate le ulteriori categorie di soggetti aventi diritto all’indennità una tantum di 150,00 euro, ossia:
- pensionati (co. 1 – 7);
- lavoratori domestici (co. 8);
- percettori di NASpI, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola (co. 9 e 10);
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca (co. 11);
- lavoratori beneficiari delle indennità di cui agli artt. 10 co. 1 – 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021, nonché collaboratori sportivi (co. 12);
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (co. 14);
- lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio (co. 15);
- percettori di reddito di cittadinanza (co. 16).
Modifiche in materia di garanzie sui mutui per l’acquisto della casa di abitazione
L’art. 35-bis del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, prevede che, per le domande di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa presentate dall’1.12.2022 al 31.12.2022 che rispettino i requisiti di priorità e le condizioni indicate dalla norma, la garanzia fino all’80% della quota capitale operi anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
Fondo di garanzia per la prima casa
L’art. 64 co. 3 del DL 73/2021 convertito, su cui la disposizione interviene, stabilisce che, per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi accesso prioritario alle agevolazioni, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.
Le categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all’80% dell’immobile, compresi gli oneri accessori.
Rapporto tra TEG e TEGM
La garanzia fino all’80% della quota capitale opera anche quando il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), in presenza di determinate condizioni.
In particolare, il TEG può superare il TEGM nella misura massima del differenziale tra la media del tasso interest rate swap a 10 anni calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la stessa media calcolata nel trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.
In caso di differenziale negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.
I finanziatori, inoltre, devono indicare le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo, sia in sede di richiesta della garanzia che nel contratto di finanziamento.
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