Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. Decreto “Antiriciclaggio”), a breve tutte le imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust, dovranno comunicare al Registro delle Imprese competente il Titolare Effettivo.
Gli amministratori dei soggetti obbligati dovranno effettuare un’apposita comunicazione al Registro imprese, disciplinata da decreti attuativi di prossima emanazione. I decreti avrebbero dovuto essere emanati entro lo scorso 8 agosto 2022 ma ad oggi non risultano ancora pubblicati; nelle more dell’emanazione nessuna comunicazione andrà fatta, né per le società già istituite né per quelle di nuova costituzione.
Pur mancando ancora le istruzioni operative possiamo anticipare che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione.
Il soggetto che dovrà effettuare la comunicazione è, come già anticipato, l’amministratore che dovrà quindi individuare il/i titolare/i effettivo/i.
Per la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo di una entità giuridica, è la persona fisica (o le persone fisiche) che possiedono o controllano tale entità risultandone beneficiari.
L’individuazione del titolare effettivo di s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative avviene convenzionalmente tramite l’identificazione del/dei soggetto/i in possesso di una partecipazione diretta od indiretta superiore al 25%.
Questo non è però l’unico criterio in quanto possono esserci casi in cui non vi sono soci persone fisiche con tali partecipazioni ed occorre quindi tenere conto di altri criteri. È titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile il controllo delle imprese dotate di personalità giuridica sulla base del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria o dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante sulla società stessa ovvero, qualora dall’applicazione dei predetti criteri non risulti possibile individuare univocamente la titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
Anche le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome ai sensi del D.P.R, n. 361/2000 devono procedere all’individuazione del titolare effettivo. Anche per queste realtà è richiesta l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, sicché per quelle associazioni/fondazioni non ancora dotate di tale indirizzo, è necessario attivare tale servizio.
Nel caso di associazioni o fondazioni il titolare effettivo corrisponde cumulativamente ai fondatori ove in vita, i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili e i titolari di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione della persona giuridica privata.
Anche per i Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali sarà obbligatorio l’adempimento. Dovranno essere comunicati l’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari (trustee) anche se tale ruolo venga svolto da imprese con personalità giuridica o associazioni giuridiche private che hanno per oggetto l’assistenza nell’istituzione di trust e gestione dei patrimoni (in questo caso il titolare effettivo corrisponde al soggetto indicato nell’art. 1, lettera t, del Decreto); l’identità del guardiano o dei guardiani; l’identità del/dei beneficiario/i o la classe di beneficiari; l’identità delle altre persone che esercitano il controllo sul trust.
L’individuazione e la verifica del titolare effettivo non dovrebbe essere una novità per la maggioranza dei destinatari del nuovo obbligo. È infatti una procedura già necessaria da anni per operare, per esempio, con gli istituti bancari in ottica antiriciclaggio.
ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale.
La comunicazione sarà da effettuare entro sessanta giorni dalla predisposizione dei disciplinari e, in caso di nuova iscrizione, o in caso di variazioni, entro trenta giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri.
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