Premessa
Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302 ed entrato in vigore il 28.12.2024, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).
Il DL 27.12.2024 n. 202 è stato convertito nella L. 21.2.2025 n. 15, pubblicata sulla G.U. 24.2.2025
n. 45 ed entrata in vigore il 25.2.2025, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024 convertito.
“Rottamazione dei ruoli” – riammissione in caso di decadenza
Con i co. 1-2 dell’art. 3-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista una riammissione alla “rottamazione dei ruoli” introdotta dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), riservata ai soggetti che avevano presentato la relativa domanda entro il 30.6.2023 e che, al 31.12.2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Rientravano nella rottamazione, salve le esclusioni di legge (ad esempio dazi doganali e IVA all’importazione), i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 30.6.2022.
Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della rottamazione originaria, pertanto la riammissione non può riguardare:
- carichi che, sebbene potessero rientrare nella rottamazione, non erano stati inclusi nella relativa domanda;
- carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, ad esempio in quanto consegnati oltre il 30.6.2022.
Ambito applicativo
La legge parla di debitori decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31.12.2024, quindi ne dovrebbe derivare che:
- non sono riammessi i debitori che non hanno avuto accesso alla rottamazione per trasmissione della domanda oltre il 30.6.2023;
- sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31.12.2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche, eventualmente, di tutte le rate);
- la riammissione non riguarda i debitori che hanno pagato tardivamente le rate, ma senza sforare il limite di tolleranza dei 5 giorni (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione);
- la riammissione non riguarda altresì i debitori che hanno pagato puntualmente le rate (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata in scadenza il 28.2.2025 per non decadere dalla rottamazione).
I debitori che, in costanza dei requisiti di legge, beneficiano della riammissione, dovranno presentare domanda entro il 30.4.2025 con i modelli che verranno approvati dall’Agente della riscossione, utilizzando i nuovi bollettini di pagamento.
Benefici
Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:
- di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;
- di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA);
- degli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;
- degli aggi di riscossione.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada vengono meno gli interessi e le maggiorazioni di legge, ma non le sanzioni.
Presentazione della domanda di riammissione
Il procedimento di riammissione inizia con la domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2025, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
La domanda di riammissione non deve necessariamente riguardare tutti i carichi oggetto della domanda presentata entro il 30.6.2023.
La domanda di riammissione va presentata anche se nulla è dovuto, ad esempio in quanto le rate sono state pagate ma tardivamente oltre i 5 giorni di tolleranza.
Effetti della domanda di riammissione
Una volta presentata la domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi di beni mobili e ipoteche.
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda; pertanto, se fosse stata iscritta l’ipoteca prima della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione. Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.
Vi sono anche effetti sul c.d. “blocco dei pagamenti” delle Pubbliche Amministrazioni, quindi si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.
La presentazione della domanda dovrebbe consentire il rilascio del DURC.
Comunicazione dell’Agente della Riscossione
A seguito della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore, entro il 30.6.2025, l’ammontare delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.
Versamento degli importi
Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
- le prime due il 31.7.2025 e il 30.11.2025;
- le successive il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.
È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2025.
I versamenti possono avvenire:
- mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite domiciliazione bancaria;
- oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Divieto di compensazione
È in ogni caso esclusa la compensazione degli importi dovuti con crediti disponibili.
Interessi da rateizzazione
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall’1.11.2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
Somme pagate in precedenza
In nessun caso il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto corrisposto a titolo di capitale e rimborso delle spese di esecuzione, va scomputato dalle somme dovute.
Decadenza dalla rottamazione
La rottamazione si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate. Pertanto, in caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.
Dilazione delle somme residue
In caso di decadenza dalla rottamazione sembra possibile presentare una domanda di dilazione delle somme residue, salvo che il debitore sia ormai decaduto dalla dilazione prima di accedere alla rottamazione.
Proroga delle delibere per il 2024 per l’imu o altri tributi locali – versamento degli importi dovuti entro il 28.2.2025
I co. 2-bis e 2-ter dell’art. 1 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, intervenendo sui co. 72 e 73 dell’art. 1 della L. 213/2023, stabiliscono “a posteriori” la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2024.
In particolare, viene disposto che tali delibere sono efficaci per l’anno 2024 se risultano al contempo:
- inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024 (in luogo del termine ordinario del 14.10.2024);
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025 (in luogo del termine ordinario del 28.10.2024).
La medesima proroga si applica, sempre con riferimento alle delibere di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti riferiti all’anno 2024, per i tributi locali di cui all’art. 13 co. 15-ter del DL 201/2011 (ossia i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU, nonché dalla TARI ex art. 3 co. 5-quinquies del DL 228/2021).
Termine di versamento della maggiore IMU dovuta
Se l’IMU dovuta per l’anno 2024 in forza delle delibere “prorogate”, rispetto a quella già corrisposta entro il 16.12.2024 (termine di versamento del saldo IMU per il 2024), risulta:
- maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025;
- minore, spetta il rimborso secondo le regole ordinarie (entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006).
Tali previsioni non riguardano gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi dell’art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019, in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92. Tali enti versano infatti l’IMU dovuta per ciascun anno secondo la ripartizione in tre rate ai sensi dell’art. 1 co. 763 della L. 160/2019, per cui in riferimento all’IMU dovuta per il 2024:
- dovevano versare le prime due rate entro rispettivamente il 17.6.2024 ed il 16.12.2024, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno 2023;
- dovranno invece versare entro il 16.6.2025 la terza e ultima rata, a conguaglio dell’IMU dovuta per il 2024 (calcolata in base alle aliquote da applicare per tale anno).
Assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni
Il co. 14-sexies dell’art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, ha riaperto i termini (scaduti lo scorso 31.12.2024) per l’utilizzo della disciplina emergenziale in tema di assemblee di società, associazioni e fondazioni (art. 106 del DL 18/2020). Nello specifico, il termine di cui all’art. 106 co. 7 del DL 18/2020, scaduto il 31.12.2024, è stato differito al 31.12.2025.
In sintesi, dunque, con riguardo alle assemblee “tenute” – si badi, non solo “convocate” – fino a tale data, sarà possibile:
- prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
- svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo);
- consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
- obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Proroga del regime di esclusione iva per gli enti associativi
L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, rinvia all’1.1.2026 l’abolizione del regime di esclusione IVA per gli enti associativi e la conseguente introduzione del nuovo regime di esenzione previsto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021.
Nello specifico, viene modificato l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava all’1.1.2025 la decorrenza delle citate disposizioni di riforma.
In sostanza, per effetto della modifica, viene prorogato di un ulteriore anno il regime di “decommercializzazione” IVA previsto per tali enti dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72.
Ciò significa, in particolare, che fino al 31.12.2025 continueranno ad essere escluse dal campo di applicazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 4 co. 4 del DPR 633/72, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali, dietro versamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, rese nei confronti di:
- soci, associati, partecipanti;
- associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali.
Soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni, per effetto di quanto disposto dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021, saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, in linea generale, al regime di esenzione.
Secondo quanto espressamente indicato dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 convertito, l’ulteriore rinvio è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).
Prestazioni sanitarie – Divieto di fatturazione elettronica in ambito B2C – Estensione a tutto il 2025
L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, ha disposto la proroga per l’intero anno 2025 del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis del DL 119/2018.
Nella sua versione originaria la norma aveva previsto che il rinvio operasse soltanto fino al 31.3.2025.
Pertanto, fino al 31.12.2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo ai:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, la cui efficacia è stata estesa all’intero anno 2025).
Si ricorda che il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).
Credito d’imposta per investimenti nelle zls – Proroga PER GLI INVESTIMENTI DALL’1.1.2025 AL 15.11.2025
Mediante i co. 14-octies – 14-decies dell’art. 3 del DL 202/2024, inseriti in sede di conversione in legge, è stato previsto che il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 del DL 60/2024, si applichi anche agli investimenti realizzati dall’1.1.2025 al 15.11.2025.
Tale agevolazione è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2025.
Modalità di accesso
Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici devono:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 22.5.2025 al 23.6.2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15.11.2025;
- a pena di decadenza dall’agevolazione, comunicare dal 20.11.2025 al 2.12.2025 l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’1.1.2025 al 15.11.2025.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno approvati i modelli di comunicazione e saranno definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Credito d’imposta transizione 5.0 – investimenti sostenuti prima della presentazione della domanda
L’art. 13 co. 1-quinquies del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, modificando l’art. 38 co. 2 del DL 19/2024, ha previsto che sono agevolabili ai fini del credito d’imposta transizione 5.0 gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dall’1.1.2024.
Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere – Proroga per l’effettuazione degli interventi al 31.10.2025
L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152.
Accesso AL 5 PER MILLE dell’irpef – proroga del regime transitorio per le onlus
L’art. 12 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, intervenendo ulteriormente sull’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.
Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.
Rinvio dell’approvazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2024
Con l’art. 3-bis co. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene disposto il rinvio dal 28.2.2025 al 17.3.2025 dei termini previsti per l’Agenzia delle Entrate per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l’imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, relativi al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025, CNM 2025, 730/2025 e 770/2025).
Approvazione del modello 770/2025
Il modello 770/2025, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, è stato comunque approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 24.2.2025 n. 75896.
Rinvio del termine iniziale di presentazione delle dichiara-zioni relative al periodo d’imposta 2024
Con l’art. 3-bis co. 4 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, a seguito del suddetto differimento dell’approvazione dei modelli dichiarativi, viene conseguentemente disposto il rinvio dal 15.4.2025 al 30.4.2025 dei termini iniziali di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2024 (modelli REDDITI 2025, IRAP 2025 e CNM 2025).
Conferma del termine finale
Non è stato modificato il termine finale di presentazione delle suddette dichiarazioni, in via telematica, stabilito al 31.10.2025 per i soggetti “solari”.
Rinvio della disponibilità dei software isa e concordato preventivo biennale
L’art. 3-bis co. 5 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, proroga al 30.4.2025 il termine entro cui verranno resi disponibili ai contribuenti i software per:
- la compilazione e trasmissione dei modelli ISA relativamente al periodo d’imposta 2024;
- l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale relativamente al periodo 2025-2026.
A regime, i citati programmi informatici devono infatti essere messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto dall’art. 9-bis co. 5-bis del DL 50/2017 (per quanto riguarda gli ISA) e dall’art. 8 co. 1 del DLgs. 13/2024 (per quanto riguarda il concordato preventivo biennale).
Conferma del termine di adesione al concordato preventivo
Lo slittamento al 30.4.2025 del termine per la messa a disposizione dei software in oggetto non influisce sul termine per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026, che non è stato prorogato e rimane fissato al 31.7.2025 per i soggetti “solari”.
Lavoro dipendente a termine – Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva – Proroga
L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, disponendo la proroga dal 31.12.2024 al 31.12.2025 del regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.
Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi nel rispetto del limite massimo pari a 24 mesi.
Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assicurazione per rischi catastrofali
L’art. 13 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione, proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c.
Imprese della pesca e dell’acquacoltura
Mediante l’art. 19 co. 1-quater del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, il suddetto termine è stato invece rinviato al 31.12.2025 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Obbligo di stipula di polizze catastrofali
La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:
- relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Sanzioni
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Decreto attuativo
La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:
- individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
- determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
- coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
- aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.
Iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) – riapertura
Con l’art. 11 co. 2-bis del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene demandato ad un apposito DM di stabilire la proroga da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) previsto dall’art. 13 co. 1 lett. a) del DM 59/2023.
Tale decreto dovrebbe stabilire che per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, l’iscrizione al RENTRI, di cui all’art. 188-bis del DLgs. 152/2006, deve essere effettuata dal 15.12.2024 (cioè dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore del DM 59/2023 avvenuta il 15.6.2023) ed entro i 120 giorni successivi, ossia entro il 14.4.2025 (in precedenza i giorni erano 60, scaduti il 13.2.2025).
Intermediari finanziari non professionali – concessione di prestiti ai soci delle cooperative
Il co. 14-undecies dell’art. 3 del DL 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, proroga ulteriormente dal 31.12.2024 al 31.5.2026 la possibilità, prevista dall’art. 112 co. 7 ultimo periodo del DLgs. 385/93, per le società cooperative esistenti alla data dell’1.1.96 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei propri soci, di proseguire la propria attività senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo DLgs. 385/93.
Tali società, fino al 31.5.2026, potranno continuare la loro attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari a condizione che:
- non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
- il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;
- l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000,00 euro;
- i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.
Proroga dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia
L’art. 7 co. 2 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, modifica l’art. 10-septies co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell’ambito delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, detta disposizioni a sostegno dell’edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.
Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga):
- i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga;
- i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004 (c.d. “Codice dei beni culturali”). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 co. 3-bis del DL 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 co. 4-bis del DL 76/2020.
Proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata
L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:
- dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento, ancora in corso e in scadenza entro il 31.12.2025, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’art. 18 del DL 152/91, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- del termine entro il quale il proprietario che intenda alienare a titolo oneroso i suddetti immobili deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, titolare del diritto di prelazione;
- del termine sino al quale i contratti di locazione o di assegnazione in godimento di immobili ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art. 18 del DL 152/91, già scaduti, si intendono rinnovati al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, salvo che sia intervenuto un provvedimento di rilascio dell’immobile passato in giudicato.
Aiuti di stato in materia di IMU – proroga del termine di registrazione
L’art. 3 co. 1 del DL 202/2024, non modificato in sede di conversione in legge, proroga al 30.11.2025 il termine entro cui i Comuni devono adempiere agli obblighi di indicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in relazione alle misure straordinarie, in materia di IMU, adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.
Obblighi di registrazione degli aiuti di stato – proroga della sospensione di responsabilità
L’art. 3 co. 2 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, estende al 31.12.2025 la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.
Secondo la nuova formulazione, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 proroga la sospensione della responsabilità patrimoniale:
- con riguardo a tutte le misure soggette agli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato (e non soltanto a quelle relative all’IMU, come previsto ante conversione);
- fino al 31.12.2025 (posticipando il termine del 30.11.2025 stabilito ante conversione).
Proroga del termine per la costituzione dell’organo a tutela dei tifosi
L’art. 15 co. 1 del DL 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, differisce dal 31.12.2024 al 31.12.2027 (31.12.2025 nella versione originaria della proroga) il termine per la costituzione dell’organo consultivo a tutela dei tifosi da parte delle società sportive professionistiche, previsto dall’art. 51 del DLgs. 36/2021.
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