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Legge di bilancio 2025 (L. 30.12.2024 n. 207) – Principali novità – Parte 3

da | Gen 24, 2025 | Aggiornamenti | 0 commenti

Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bi­lancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.

Principali novità in materia di lavoro e previdenza

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.

Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS

I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS.

La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Ambito soggettivo

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali o soci di società;
  • collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

Ambito oggettivo

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

Durata

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Accredito contributivo

Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti

Decontribuzione Sud

Viene prevista:

  • la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all’art. 1 co. 161 ss. della
    30.12.2020 n. 178, che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024;
  • l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno.

Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud

Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici).

Inoltre, la normativa distingue tra:

  • microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti;
  • datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa.

Assetto e misura

L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al:

  • 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;
  • 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;
  • 20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;
  • 20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;
  • 15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028.

Condizioni

Fermo restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l’esonero contributivo spetta:

  • se vengono rispettate le condizioni stabilite dall’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarità contributiva);
  • se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili).

Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l’esonero è concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa:

  • il riconoscimento dell’esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
  • l’efficacia dell’esonero è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

Cumulabilità

L’esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:

  • incentivo per l’assunzione di giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all’art. 21 del DL 60/2024;
  • bonus giovani di cui all’art. 22 del DL 60/2024;
  • bonus donne di cui all’art. 23 del DL 60/2024;

bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica ai sensi dell’art. 24 del DL 60/2024.

Decontribuzione lavoratrici con figli

A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero).

Ambito soggettivo

L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici:

  • dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
  • autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Condizioni

Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale.

Retribuzione e reddito imponibile

L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.

Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90.

Congedo parentale

Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori:

  • all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
  • all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.

Bonus per le nuove nascite

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025.

Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

Requisiti soggettivi

I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e:

  • cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  • oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.

Requisiti oggettivi

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021.

Bonus asili nido

Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”).

È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro.

Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro.

L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro.

L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto.

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