Premessa
Con il DL 7.5.2024 n. 60, pubblicato sulla G.U. 7.5.2024 n. 105 ed entrato in vigore l’8.5.2024, sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (c.d. decreto “Coesione”).
Il DL 7.5.2024 n. 60 è stato convertito nella L. 4.7.2024 n. 95, pubblicata sulla G.U. 6.7.2024 n. 157 ed entrata in vigore il 7.7.2024, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 60/2024.
Credito d’imposta per investimenti nella zes unica per il mezzogiorno – estensione alle zls
L’art. 13 del DL 60/2024, come modificato in sede di conversione in legge, prevede l’applicabilità del credito d’imposta per la ZES unica per il Mezzogiorno, di cui all’art. 16 del DL 124/2023, anche alle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Ferma restando l’applicabilità, per quanto compatibile, dell’art. 16 co. 2 – 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:
- l’agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a terreni e immobili strumentali effettuati dall’8.5.2024 al 15.11.2024;
- il credito d’imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l’anno 2024.
Eliminazione delle precedenti esclusioni
In sede di conversione in legge è stata soppressa la disposizione che escludeva l’applicabilità del credito d’imposta alle imprese operanti nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell’art. 1
co. 62 della L. 205/2017, vale a dire in una seconda ZLS di una stessa Regione.
Disposizioni attuative
Con un successivo decreto interministeriale saranno definite le modalità di accesso all’agevolazione.
Istituzione delle zls nelle regioni in transizione
L’art. 13-bis del DL 60/2024, introdotto in sede di conversione in legge, modificando l’art. 1 co. 61 della L. 205/2017, prevede l’istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) anche nelle aree portuali delle Regioni in transizione non ricomprese nella ZES unica per il Mezzogiorno.
Credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 – integrazione dell’ambito applicativo
L’art. 15 co. 4-bis del DL 60/2024, introdotto in sede di conversione in legge, ha integrato la disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0.
Nello specifico, modificando l’art. 38 co. 5 del DL 39/2024, si precisa che sono ammessi al credito d’imposta transizione 5.0 gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza.
Esonero contributivo per assunzioni nella ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO
In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 24 del DL 60/2024, che ha introdotto un esonero contributivo per le assunzioni nella ZES unica per il Mezzogiorno, escludendo dall’agevolazione i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di lavoro in apprendistato.
Assetto e misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascun lavoratore e per un massimo di 24 mesi (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).
L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione, in caso di assunzione, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle Regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), di lavoratori nelle medesime Regioni che alla data di assunzione:
- hanno compiuto il 35° anno di età;
- sono disoccupati da almeno 24 mesi.
Rapporti di lavoro
L’assunzione deve:
- avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (sono esclusi i rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato);
- essere effettuata dall’1.9.2024 al 31.12.2025.
L’agevolazione spetta anche con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero.
Condizioni
I datori di lavoro non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, nella medesima unità produttiva, a:
- licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23.7.91 n. 223.
Disposizioni attuative e autorizzazione comunitaria
L’operatività dell’agevolazione in esame è subordinata:
- all’emanazione di un decreto interministeriale attuativo;
- all’autorizzazione della Commissione europea.
Rapporti con altre agevolazioni
L’incentivo:
- non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216.
Acconti di imposta
Per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero contributivo in esame, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2027 (prima della conversione, la norma faceva riferimento alla data del 31.12.2028) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.
Modifiche alla disciplina dell’iscro
Mediante l’art. 17-bis del DL 60/2024, inserito in sede di conversione in legge, si interviene sulla disciplina dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta ed erogata dall’INPS quale ammortizzatore sociale a tutela dei liberi professionisti che, in ragione dell’attività svolta, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata dell’INPS ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.
Nel dettaglio, la nuova norma – modificando l’art. 1 co. 155 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) – stabilisce che l’erogazione dell’ISCRO sia “accompagnata” e non “condizionata”, come da disposizione previgente, dalla partecipazione dei beneficiari a percorsi di aggiornamento professionale.
Inoltre, la disposizione introdotta in sede di conversione in legge richiede al beneficiario, all’atto della domanda, di autorizzare l’INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell’ambito del:
- sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all’art. 5 del DL 4.5.2023 n. 48;
- sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del DLgs. 14.9.2015
150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sull’apposita piattaforma.
Disposizioni per i lavoratori portuali
L’art. 24-bis del DL 60/2024, introdotto in sede di conversione in legge, innalza da 81 a 90 mesi il periodo massimo previsto dall’art. 4 del DL 243/2016, durante il quale viene temporaneamente istituita un’apposita Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori portuali in esubero delle imprese che effettuano movimentazione delle merci containerizzate in modalità transhipment, comprese quelle che operano in aree demaniali e banchine.
Nel dettaglio, l’Agenzia in parola viene istituita con la finalità di sostenere l’occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all’operatività e all’efficienza dei porti nei quali:
- almeno l’80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transhipment;
- persistano da almeno 5 anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche.
Proroga dei termini per le delibere della tari e della tariffa corrispettiva
Con l’art. 15-ter del DL 60/2024, inserito in sede di conversione in legge, viene previsto, per l’anno 2024, il differimento dal 30.4.2024 al 20.7.2024 del termine entro il quale i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, ai sensi dell’art. 3 co. 5-quinquies del DL 228/2021.
Nel prevedere tale proroga, viene disposto che:
- restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
- sono in ogni caso valide ed efficaci le delibere di approvazione eventualmente intervenute tra l’1.5.2024 e il 7.7.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 60/2024).
È inoltre abrogato l’art. 7 co. 7-quater del DL 39/2024, che aveva già disposto un’analoga proroga, dal 30.4.2024 al 30.6.2024, del termine di approvazione di piani finanziari, tariffe e regolamenti di TARI e tariffa corrispettiva.
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