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Crediti d’imposta per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo – Nuovi obblighi di comunicazione per l’utilizzo e sospensione delle compensazioni

da | Mag 8, 2024 | Aggiornamenti

Premessa

L’art. 6 del DL 29.3.2024 n. 39 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy per utilizzare i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e ricerca e sviluppo.

Nell’attesa delle previste disposizioni attuative, che saranno definite con un apposito DM, l’Agenzia delle Entrate, con la ris. 12.4.2024 n. 19, ha sospeso la possibilità di utilizzare in compensazione tali crediti d’imposta.

Con la FAQ 16.4.2024, l’Agenzia delle Entrate ha poi fornito ulteriori indicazioni al riguardo.

Agevolazioni interessate

I nuovi obblighi di comunicazione riguardano:

  • i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all’ 1 co. 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020;
  • i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’ 1 co. 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai co. 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del citato art. 1 della L. 160/2019.

Modalità di utilizzo

Quanto alle modalità di fruizione di tali agevolazioni, in sintesi:

  • il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’anno di avvenuta interconnessione;
  • il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ai fini della fruizione delle suddette agevolazioni, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente in via telematica:

  • l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • la presunta ripartizione negli anni del credito;
  • la relativa fruizione.

La comunicazione deve inoltre essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dall’1.1.2024 al 29.3.2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

Investimenti 2023

Con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito d’imposta ricerca e sviluppo), in relazione agli investimenti relativi al 2023, l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti è subordinato alla comunicazione.

Disposizioni attuative

Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con il DM 6.10.2021, che sarà aggiornato con un apposito decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Sospensione dell’utilizzo in compensazione nel modello F24

Nelle more dell’adozione del previsto decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, con la ris. 12.4.2024 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e per ricerca e sviluppo.

Crediti d’imposta investimenti in beni 4.0

Per i crediti d’imposta relativi agli investimenti 4.0 è sospeso l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24 per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0) e “6937” (beni immateriali 4.0), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

In relazione ai crediti d’imposta riguardanti gli investimenti fino al 2022 (art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020, esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando:

  • il codice tributo “6936”;
  • quale “anno di riferimento”, l’anno in cui è iniziato l’investimento (a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale).

Ad esempio, per un credito maturato ai sensi dell’art. 1 co. 1057 della L. 178/2020 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022.

Crediti d’imposta per ricerca e sviluppo

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, i codici tributo sono sospesi quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” il 2024.

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

  • “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1 co. 198 ss. della L. 160/2019);
  • “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 co. 1 del DL 34/2020);
  • “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244 co. 1 del DL 34/2020).

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