Premessa
Con la L. 15.3.2024 n. 36, pubblicata sulla G.U. 26.3.2024 n. 72, sono state previste una serie di agevolazioni al fine di:
- promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo;
- rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Entrata in vigore
Le disposizioni della L. 15.3.2024 n. 36 sono entrate in vigore il 10.4.2024, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.
Destinatari
Sono destinatari delle misure previste dalla L. 36/2024 le “imprese giovanili agricole” e i “giovani imprenditori agricoli”, come definiti dall’art. 2 della medesima legge.
Si tratta delle imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., qualora:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- in caso di società di persone e cooperative (comprese le cooperative di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001), almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti;
- in caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Destinatari delle misure di cui alla L. 36/2024 | ||
Attività | Forma | Requisiti |
Esclusivamente attività agricola | Imprenditore agricolo individuale | Età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti |
Società di persone e cooperative | Almeno la metà dei soci devono essere imprenditori agricoli con età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti | |
Società di capitali | Al contempo:
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Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura
L’art. 3 della L. 36/2024 prevede l’istituzione di un fondo destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
A tal fine, è disposta la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
Finalità
Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:
- all’acquisto di terreni e strutture necessari per l’avvio dell’attività imprenditoriale agricola;
- all’acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l’efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- all’ampliamento dell’unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l’indirizzo colturale e l’impiego di manodopera, al fine di promuovere l’efficienza aziendale;
- all’acquisto di complessi aziendali già operativi.
Disposizioni attuative
Con apposito DM saranno definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
Regime fiscale agevolato
Ai sensi dell’art. 4 della L. 36/2024, le “imprese giovanili agricole” e i “giovani imprenditori agricoli” che intraprendono un’attività d’impresa (agricola) possono optare per un regime fiscale agevolato, che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP.
Misura dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (limitatamente alle attività agricole definite secondo quanto illustrato nel successivo paragrafo).
Ambito applicativo
L’imposta sostitutiva si applica “limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32” del TUIR (art. 4 co. 1 della L. 36/2024).
Il testo della disposizione non è particolarmente chiaro. In particolare, è dubbio se il termine “ovvero” debba interpretarsi nel senso di “ossia” o di “oppure”.
Con la prima interpretazione (imposta sostitutiva da applicare alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente “ossia” ai sensi dell’art. 32 del TUIR), l’imposta sostitutiva sarebbe:
- esclusa per le attività agricole da cui derivano redditi agrari ex 32 del TUIR, per le quali il reddito è determinato su base catastale (ossia “forfetariamente”, secondo l’accezione impropria della norma);
- inoltre esclusa per le attività agricole da cui derivano redditi d’impresa determinati su base catastale ex 32 del TUIR in capo alle società agricole (snc, sas, srl o società cooperative) che hanno optato ai sensi dell’art. 1 co. 1093 della L. 296/2006;
- invece applicabile alle attività agricole da cui derivano redditi d’impresa determinati forfetariamente, come ad esempio le attività di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR (che prevedono alcuni criteri di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa derivanti da attività agricole applicabili alle persone fisiche e alle società semplici, nonché agli enti non commerciali).
Al contrario, con la seconda interpretazione (imposta sostitutiva da applicare alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente “oppure” ai sensi dell’art. 32 del TUIR) sarebbero escluse dall’imposta sostitutiva:
- sia le attività agricole da cui derivano redditi agrari ex 32 del TUIR;
- sia le attività agricole da cui derivano redditi d’impresa determinati su base catastale ex 32 del TUIR per le società agricole che hanno optato ai sensi dell’art. 1 co. 1093 della L. 296/2006;
- sia le attività agricole da cui derivano redditi d’impresa determinati forfetariamente, come ad esempio le attività di cui agli artt. 56 co. 5 e 56-bis del TUIR.
Requisiti
La facoltà di optare per l’imposta sostitutiva è riconosciuta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle “imprese giovanili agricole” e dei “giovani imprenditori agricoli” che avviano un’attività d’impresa agricola, purché:
- questi non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola;
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia;
- non si tratti di casi di:
- trasferimento di aziende preesistenti ad imprenditori agricoli in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) della L. 36/2024;
- enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) e c) della L. 36/2024 (si veda il precedente § 2).
Efficacia dell’opzione
L’opzione per l’imposta sostitutiva ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.
Credito d’imposta per la formazione dei giovani imprenditori agricoli
L’art. 6 della L. 36/2024 riconosce, ai giovani imprenditori agricoli, un credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.
Il credito d’imposta:
- spetta agli imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2021;
- è pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’ 17 del DLgs. 241/97, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.
Disposizioni attuative
Con un successivo DM saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Agevolazioni fiscali per l’ampliamento delle superfici coltivate
L’art. 7 della L. 36/2024 prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale, intere o ridotte, dovute dai giovani imprenditori agricoli sull’atto di acquisto o di permuta di terreni agricoli e loro pertinenze, siano versate nella misura del 60%.
L’agevolazione si risolve, quindi, in uno sconto sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute sull’atto di acquisto o permuta di terreni agricoli, che consente al giovane agricoltore di pagare il 60% di quanto altrimenti dovuto.
Ambito soggettivo
Per quanto concerne il campo di applicazione soggettivo della nuova agevolazione, la norma in esame fa riferimento ai “giovani imprenditori agricoli”, come definiti dall’art. 2 della L. 36/2024 (si veda il precedente § 2).
L’agevolazione trova applicazione a condizione che gli acquirenti “giovani imprenditori agricoli”, come sopra definiti:
- abbiano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP);
- e siano iscritti alla relativa gestione previdenziale.
Ambito oggettivo
L’agevolazione riguarda gli atti di acquisto o permuta di terreni agricoli e loro pertinenze.
Effetti
Posto che l’art. 7 della L. 36/2024 fa riferimento all’operatività del beneficio anche su imposte già ridotte, tale agevolazione può sommarsi alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che, a norma dell’art. 2 co. 4-bis del DL 194/2009, già consentono, per l’acquisto di terreni agricoli da parte di imprenditori agricoli principali (IAP) o coltivatori diretti, di corrispondere le imposte di registro e ipotecaria fisse (200,00 euro ciascuna) mentre l’imposta catastale resta dovuta nella misura dell’1%.
In presenza delle condizioni per applicare sia le agevolazioni per la piccola proprietà contadina che le agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli recate dall’art. 7 della L. 36/2024, quindi, l’atto di acquisto di terreni risulterebbe soggetto ad imposte di registro e ipotecaria di 120,00 euro ciascuna (60% di 200,00 euro), mentre l’imposta catastale sarebbe dovuta nella misura dello 0,6% (60% dell’1%).
Decorrenza
Per espressa previsione dell’art. 7 della L. 36/2024, le nuove agevolazioni trovano applicazione a decorrere dall’1.1.2024.
Prelazione di più confinanti
L’art. 8 co. 1 della L. 36/2024 detta una nuova regola, applicabile in presenza di più soggetti confinanti, in tema di esercizio del:
- diritto di prelazione ai sensi dell’art. 7 della L. 14.8.71 n. 817;
- diritto di riscatto ai sensi dell’art. 8 co. 5 della L. 26.5.65 n. 590;
- diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione di cui all’art. 66 co. 3 del DL 24.1.2012 n. 1 (conv. L. 24.3.2012 n. 27).
In particolare, la norma stabilisce che ai fini dell’esercizio dei suddetti diritti sono preferiti, tra più soggetti confinanti, quelli di cui all’art. 2 co. 1 della L. 36/2024, con priorità, tra di essi, nell’ordine, per:
- l’imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti (art. 2 co. 1 lett. a);
- le società di persone o le società cooperative, comprese le cooperative di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 228/2001, nelle quali almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti (art. 2 co. 1 lett. b);
- le società di capitali nelle quali almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti (art. 2 co. 1 lett. c).
L’art. 8 co. 1 della L. 36/2024 dispone, infine, che, a parità di condizioni, la preferenza deve essere accordata al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 4 § 6 del Regolamento (UE) 2.12.2021 n. 2115 e della normativa nazionale di attuazione.
Abrogazione della precedente disciplina
L’art. 8 co. 2 della L. 36/2024 abroga la precedente disciplina della prelazione di più confinanti, di cui all’art. 7 del DLgs. 228/2001.
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
L’art. 5 della L. 36/2024 impone un limite massimo al compenso per l’attività notarile espletata in relazione ai contratti di compravendita di terreni agricoli e relative pertinenze stipulati:
- da imprese giovanili agricole o giovani imprenditori di cui all’art. 2 (si veda il precedente § 2);
- per un corrispettivo non superiore a 200.000,00 euro.
Al ricorrere delle suddette condizioni, il compenso del notaio non potrà essere superiore alla metà di quello previsto dalla tabella A – Notai allegata al DM 140/2012.
Incentivi per i servizi di sostituzione
L’art. 9 co. 1 della L. 36/2024 riconosce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di prevedere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi diretti a favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l’erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani imprenditori agricoli per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate.
Tra i casi di sostituzione devono essere previsti, in particolare:
- la sostituzione dell’imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante;
- la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale da parte dei giovani imprenditori agricoli associati;
- l’assistenza a minori di età inferiore a 8 anni.
Incentivi per il mantenimento dell’unità aziendale e il ricambio generazionale
L’art. 9 co. 2 della L. 36/2024 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano, nell’ambito dei programmi di cui sopra, possono altresì prevedere il riconoscimento di incentivi per il mantenimento dell’unità aziendale e il ricambio generazionale mediante l’utilizzo del patto di famiglia di cui artt. 768-bis – 768-octies c.c., a condizione che gli aventi causa:
- proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o ne detengano il controllo per almeno 5 anni dalla data del trasferimento;
- rendano apposita dichiarazione in tal senso contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione.
Vendita diretta
L’art. 11 della L. 36/2024 prevede che, nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche, i Comuni possono riservare fino al 50% dei posteggi utilizzati per la vendita a favore dei “giovani imprenditori agricoli” e delle “imprese giovanili agricole” di cui all’art. 2 della medesima L. 36/2024.
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