Premessa
Con due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono state definite:
- le modalità e i termini di presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto riconosciuto per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, di cui all’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648);
- le modalità per procedere all’annullamento:
- della comunicazione per la ripartizione in 10 rate annuali del credito d’imposta derivante da determinati interventi “edilizi” in seguito all’esercizio dell’opzione di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, prevista dall’art. 9 co. 4 del DL 176/2022;
- dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta “tracciabili” (provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687).
Istanze di contributo per interventi agevolati con superbonus al 90%
L’art. 9 co. 3 del DL 176/2022 riconosce un contributo a fondo perduto, a favore dei soggetti meno abbienti, in relazione alle spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis primo e terzo periodo del DL 34/2020, i cui criteri e modalità di erogazione sono definiti dal DM 31.7.2023.
Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello di istanza per il contributo e le relative istruzioni di compilazione.
Interventi agevolati
L’agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 90%, effettuati:
- su edifici unifamiliari o su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari;
- su parti comuni di edifici condominiali o sulle singole unità immobiliari site all’interno dei predetti condomìni (per effetto del richiamo del primo periodo dell’art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020 il contributo sembra possa riguardare, sebbene il provv. 332648/2023 non li contempli, anche gli interventi effettuati sulle parti comuni di edifici interamente posseduti – anche in comproprietà – composti da due a quattro unità immobiliari).
Il contributo compete anche se, per tali interventi, il beneficiario ha esercitato l’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione fiscale spettante o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020.
Requisiti per il contributo
L’agevolazione è riconosciuta alla persona fisica che ha sostenuto spese per gli interventi sopra elencati, se al contempo questa:
- ha un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000,00 euro (da determinare ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020);
- ha sostenuto le spese per gli interventi di cui sopra, agevolati con superbonus al 90%, nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023 (il periodo di sostenimento va riscontrato mediante la data di effettuazione dei bonifici “parlanti”);
- alla data di inizio lavori risulta titolare (almeno pro quota) di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o, per gli interventi effettuati dai condomìni, sull’unità immobiliare facente parte del condominio);
- ha adibito ad abitazione principale la predetta unità immobiliare, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine degli stessi.
Requisiti per il contributo a fondo perduto sul superbonus | ||
Interventi agevolati | Persone fisiche beneficiarie | Momento di sostenimento delle spese |
Interventi agevolati con superbonus al 90% relativi a:
|
Diritto di proprietà o di godimento sull’immobile oggetto degli interventi |
Dall’1.1.2023 al 31.10.2023 |
Immobile adibito ad abitazione principale | ||
Reddito di riferimento pari o inferiore a 15.000 euro |
Istanza presentata dall’erede
Se il soggetto che ha sostenuto le spese per gli interventi agevolati è deceduto prima della presentazione dell’istanza, l’erede può presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto, purché:
- il de cuius fosse in possesso dei requisiti sopra elencati alla data di sostenimento della spesa agevolabile;
- l’erede richiedente conservi la detenzione materiale e diretta dell’unità immobiliare oggetto dell’intervento (o dell’unità immobiliare nel condominio nel quale sono effettuati gli interventi sulle parti comuni, si veda anche il precedente § 2.1).
Determinazione del “reddito di riferimento”
Ai sensi dell’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020, per determinare il “reddito di riferimento” vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa per l’intervento agevolato:
- dal richiedente (ossia il contribuente che ha sostenuto le spese);
- dal coniuge del richiedente (che non sia legalmente ed effettivamente separato) o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente ex 1 co. 36 della L. 76/2016 se presente nel nucleo familiare del richiedente nell’anno 2022 (tali soggetti si annoverano nel nucleo familiare del richiedente indipendentemente dal fatto che siano fiscalmente a suo carico);
- dai familiari (diversi da quelli sopra elencati) fiscalmente a carico del richiedente ai sensi dell’art. 12 co. 2 del TUIR, se compresi nel suo nucleo familiare nell’anno 2022.
In particolare, i familiari di cui all’ultimo punto sono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti ed i figli adottivi o affidati) di qualunque età;
- in mancanza di figli, i discendenti prossimi;
- i genitori (compresi quelli adottivi) o, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle.
Per essere considerati fiscalmente a carico, tali soggetti devono aver conseguito nel 2022 un reddito complessivo non superiore (al lordo degli oneri deducibili):
- in generale, a 2.840,51 euro;
- per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000,00 euro.
Il reddito complessivo riferito all’anno 2022, da prendere in considerazione per ogni familiare, è dato dalla somma dei seguenti componenti:
- il reddito complessivo assoggettato ad IRPEF;
- il reddito dei fabbricati assoggetto alla cedolare secca sulle locazioni (art. 3 co. 7 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al c.d. “regime dei minimi” (art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011) o al regime forfetario (art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
- le retribuzioni corrisposte da enti ed organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche e consolari, da missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica (art. 12 co. 2 del TUIR);
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente per i c.d. “lavoratori frontalieri” (art. 38 co. 3 della L. 8.5.98 n. 146);
- la quota di agevolazione ACE (art. 1 del DL 201/2011).
Il reddito complessivo ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra individuati va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-bis allegata al DL 34/2020. In particolare, il coefficiente:
- è pari a 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- va aumentato di 1, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal partner (coniuge, convivente o soggetto legato da unione civile);
- per i familiari a carico, diversi dal partner, presenti nel nucleo familiare, va aumentato di un importo pari a:
- 0,5, se è presente 1 familiare a carico;
- 1, se sono presenti 2 familiari a carico;
- 2, se sono presenti 3 o più familiari a carico.
Composizione del nucleo familiare | Coefficiente |
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un partner | si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari a carico, diversi dal partner, in misura pari a: | |
un familiare | si aggiunge 0,5 |
due familiari | si aggiunge 1 |
tre o più familiari | si aggiunge 2 |
Per calcolare il “reddito di riferimento”, la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell’anno precedente va quindi divisa per:
- 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal partner;
- 2,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 1 familiare a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 2 familiari a carico;
- 4, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal partner e da 3 o più familiari a carico;
- 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 1 familiare a carico;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 2 familiari a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 3 o più familiari a carico.
Immobile adibito ad abitazione principale
Ai sensi dell’art. 10 co. 3-bis del TUIR, per “abitazione principale” deve intendersi l’unità immobiliare, posseduta dal richiedente a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento (anche pro quota), dove dimorano abitualmente:
- il possessore;
- e/o i suoi familiari.
L’art. 10 co. 3-bis del TUIR aggiunge che la qualifica di “abitazione principale” permane anche se c’è stata una variazione di dimora abituale, purché:
- tale variazione dipenda da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari;
- e l’unità immobiliare non risulti locata.
Spese ammesse al contributo
L’importo agevolabile è calcolato considerando le spese per gli interventi agevolati con superbonus al 90% (sostenute nel periodo dall’1.1.2023 al 31.10.2023), entro i limiti massimi detraibili previsti per le singole tipologie di intervento. In particolare, devono essere tenuti in considerazione:
- gli importi corrisposti ai professionisti e ai fornitori mediante “bonifico parlante” effettuato dal richiedente o dal de cuius (oppure, per gli interventi su edifici condominiali, effettuato dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato, tenendo conto della sola quota imputata al richiedente);
- gli importi dell’eventuale sconto in fattura concesso nel periodo ammissibile (1.1.2023 – 31.10.2023) a seguito di opzione ex 121 del DL 34/2020.
Limite massimo di spesa agevolabile
Il contributo spetta entro il limite massimo complessivo pari a 96.000,00 euro.
Si tratta di un limite unitario in quanto:
- riguarda tutte le spese per interventi agevolati con superbonus al 90%, riferite ad ogni categoria di intervento edilizio (riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, ecc.);
- qualora vi siano più soggetti che possiedono (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) l’immobile per il quale si chiede il contributo, tale tetto massimo è riferito a tutti i possessori.
Se la spesa è sostenuta da più soggetti titolari di quote di proprietà o di diritti reali di godimento sulla stessa unità immobiliare, l’importo massimo di spesa agevolabile per il richiedente è determinato moltiplicando il limite massimo unitario (96.000,00 euro) per il rapporto tra:
- la quota di spesa riferita al richiedente;
- e la spesa complessiva sostenuta da tutti i comproprietari o contitolari di diritti reali di godimento.
Esempio
Il contribuente ha sostenuto nel periodo ammissibile (1.1.2023 – 31.10.2023), su un edificio unifamiliare, spese per interventi agevolati con superbonus al 90% pari complessivamente a 120.000,00 euro, dei quali:
- 000,00 euro per interventi di isolamento termico delle superfici ex art. 119 co. 1 del DL 34/2020 (l’importo massimo di spesa detraibile per tale intervento è pari a 50.000,00 euro);
- 000,00 euro per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente (l’importo massimo di spesa detraibile per tali interventi è pari a 30.000,00).
Tenuto conto dei tetti massimi di cui sopra, la spesa complessivamente detraibile è pari a 52.000,00 euro. Tale importo (inferiore al limite di 96.000,00 euro) corrisponde alla spesa ammessa al contributo, da indicare nell’istanza.
Misura del contributo
Il contributo richiesto non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all’agevolazione, entro il limite massimo pari a 96.000,00 euro.
In caso di compossessori dell’immobile per il quale è chiesta l’agevolazione, il contributo richiesto da ciascun contribuente è pari:
- al 10% della spesa agevolabile sostenuta dal richiedente, se la spesa agevolabile complessivamente sostenuta da tutti i possessori è inferiore o pari a 96.000,00 euro;
- al 10% dell’importo massimo di spesa proporzionalmente attribuibile al richiedente, se la spesa complessivamente sostenuta da tutti i possessori è superiore a 96.000,00 euro.
L’importo del contributo spettante a ciascun richiedente viene determinato dall’Agenzia delle Entrate, sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare delle risorse stanziate (pari a 20 milioni di euro per il 2023);
- e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti.
In particolare, ai sensi dell’art. 5 co. 2 del DM 31.7.2023:
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è superiore al 100%, il contributo è pari al 100% dell’importo richiesto da ciascun beneficiario;
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è compreso fra il 10% e il 100%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale risultante;
- se il rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti è inferiore al 10%, il contributo si determina applicando all’importo richiesto la percentuale del 10% (in quest’ultima ipotesi, il contributo viene erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, sulla base dell’ordine cronologico delle date del primo bonifico parlante per gli interventi agevolati effettuati dai richiedenti nel periodo 1.1.2023 – 31.10.2023).
La percentuale del contributo spettante a ciascun beneficiario, come sopra determinata, sarà comunicata con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro il 30.11.2023.
Irrilevanza fiscale
Per espressa previsione normativa, il contributo a fondo perduto non produce effetti fiscali per il beneficiario.
Pertanto, il contributo:
- non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- non rileva ai fini della determinazione della spesa sostenuta agevolata con il superbonus.
Richiesta del contributo
Per fruire del contributo occorre trasmettere apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della stessa Agenzia.
Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta di contributo.
L’istanza:
- va trasmessa tra il 2.10.2023 e il 31.10.2023;
- può essere presentata anche avvalendosi di un intermediario ex 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del contribuente;
- deve attestare il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo e indicare le spese ammesse all’agevolazione.
Sostituzione e rinuncia all’istanza
Nello stesso periodo dal 2.10.2023 al 31.10.2023, può essere trasmessa:
- in caso di errore, una nuova istanza, in sostituzione di quella già presentata (in questa ipotesi, l’ultima istanza trasmessa sostituisce integralmente tutte le istanze precedentemente presentate);
- una rinuncia integrale al contributo richiesto con istanza precedentemente trasmessa (eventualmente delegando alla trasmissione un intermediario ex 3 co. 3 del DPR 322/98).
Modello di istanza
Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332648 ha approvato il modello da trasmettere per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Il modello si compone del:
- frontespizio (dove sono indicati i dati anagrafici del soggetto che presenta l’istanza e l’attestazione dei requisiti per ottenere l’agevolazione);
- quadro A, dove vanno indicati i dati catastali dell’unità immobiliare per la quale viene richiesto il contributo;
- quadro B, a sua volta suddiviso nella:
- sezione I (ove vanno indicati i dati riferiti ai componenti del nucleo familiare del richiedente);
- sezione II (ove vanno indicati i dati riferiti agli eventuali compossessori dell’immobile);
- quadro C, dove sono riepilogati i dati del richiedente necessari per la determinazione del contributo.
Frontespizio
Nel frontespizio devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che presenta l’istanza, ed attestato il possesso dei requisiti per ottenere il contributo.
In particolare, nel frontespizio va indicato:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo;
- se la spesa agevolabile è stata sostenuta (in tutto o in parte) dal de cuius, e l’erede (che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi edilizi) presenta la richiesta di contributo, va barrata l’apposita casella dell’istanza ed indicato il codice fiscale del de cuius;
- se il richiedente è un minore o un interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale che presenta l’istanza;
- l’attestazione del possesso dei requisiti per accedere al contributo, come sopra indicati;
- l’IBAN relativo al conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al richiedente, sul quale verrà accreditato il contributo (nel caso in cui la domanda non venga scartata);
- la data e la sottoscrizione del richiedente (o del legale rappresentante);
- se l’istanza viene trasmessa, per conto del richiedente, da un intermediario delegato alla consultazione del “cassetto fiscale”, va riportato il codice fiscale dell’intermediario;
- se è presentata rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata, va compilato l’apposito campo del frontespizio.
Quadro A
Nel quadro A vanno indicati i dati catastali dell’unità immobiliare oggetto degli interventi edilizi (che alla data di avvio dei lavori sia posseduta dal richiedente o dal de cuius a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e sia stata adibita ad abitazione principale entro il termine dei lavori).
In caso di intervento sulle parti comuni dell’edificio condominiale, vanno indicati i dati catastali dell’unità immobiliare, dotata delle caratteristiche sopra elencate, situata nel condominio.
Quadro B – Sezione I
Nella sezione I del quadro B vanno indicati il codice fiscale e il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare del richiedente (e/o del de cuius, se la spesa agevolabile è stata sostenuta interamente o parzialmente da questi), ai fini della determinazione del “reddito di riferimento” di cui all’art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020.
Se le spese ammesse al contributo sono state sostenute in parte dal richiedente e in parte dal de cuius, per ciascuno il reddito di riferimento deve risultare pari o inferiore a 15.000,00 euro. In tal caso, occorre compilare due volte la sezione I del quadro B:
- una volta con riferimento al nucleo familiare del richiedente;
- una volta con riferimento al nucleo familiare del de cuius.
Esempio
Mario Rossi (c.f. RSSMRA73B03F335N) ha sostenuto spese per interventi agevolati con superbonus al 90% sull’unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, di cui è proprietario.
Nel 2022 il signor Rossi ha conseguito:
- un reddito complessivo assoggettato ad IRPEF pari a 15.000,00 euro;
- un reddito assoggetto a cedolare secca pari a 6.000,00 euro.
Nel 2022 risultano presenti nel nucleo familiare del sig. Rossi i seguenti soggetti:
- la moglie Francesca Bianchi (c.f. BNCFNC77A41L219D), con un reddito complessivo pari a 11.000,00 euro (familiare non a carico);
- il figlio di 17 anni Fabrizio Rossi (c.f. RSSFRZ06H30L219M), che ha conseguito nel 2022 redditi pari a 3.000,00 euro assoggettati al regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (familiare a carico);
- la figlia di 25 anni Martina Rossi (c.f. RSSMTN98B41L219S), che ha conseguito un reddito complessivo pari a 15.000,00 euro (familiare non a carico).
Per il calcolo del reddito di riferimento occorre tenere in considerazione i redditi complessivi:
- del richiedente Mario Rossi (pari a 21.000,00 euro);
- del coniuge Francesca Bianchi (pari a 11.000,00 euro);
- del figlio di 17 anni Fabrizio Rossi, in quanto familiare a carico (pari a 3.000,00 euro).
Tale somma (che ammonta a complessivi 35.000,00 euro) va divisa per il coefficiente calcolato come indicato nella Tabella 1-bis allegata al DL 34/2020 (ossia per il coefficiente pari a 1+1+0,5 = 2,5).
Il reddito di riferimento è dunque di 14.000 euro (35.000,00 euro/2,5).
Quadro B – Sezione II
Nella sezione II vanno indicati il codice fiscale e i redditi complessivi dei soggetti al contempo:
- titolari, alla data di avvio dei lavori, di una quota di diritto di proprietà o diritto reale di godimento sull’unità immobiliare per la quale si chiede il contributo;
- che abbiano sostenuto spese agevolate con superbonus al 90% sulla predetta unità immobiliare (o per le parti comuni dell’edificio dove l’unità è sita), nel periodo ammissibile (1.1.2023 – 31.10.2023).
Non rileva, invece, che i predetti soggetti:
- utilizzino o meno l’unità immobiliare come abitazione principale;
- facciano o meno parte del nucleo familiare anagrafico del richiedente;
- siano o meno fiscalmente a carico del richiedente.
Quadro C
Nel quadro C devono essere indicate le spese ammesse al contributo sostenute dal richiedente (o dal de cuius), entro i limiti massimi previsti.
Va inoltre indicato l’importo della spesa rimasta a carico del richiedente (o del de cuius), pari al 10% del valore delle spese per l’intervento agevolato con superbonus al 90% ammesse al contributo. Tale importo corrisponde al contributo richiesto con l’istanza.
Esempio
Il richiedente è comproprietario con la moglie dell’unità unifamiliare su cui effettua un intervento agevolato con superbonus al 90%.
Il richiedente ha sostenuto spese agevolate con superbonus al 90% nel periodo ammissibile per 48.000,00 euro, mentre il coniuge ha sostenuto spese per 72.000,00 euro.
Nel quadro C va indicato:
- nella casella 1, la somma di tutti gli importi di spesa agevolabile sostenuti dal richiedente e dai compossessori, nel limite di spesa complessivo pari a 96.000,00 euro (in questo caso, va indicato 000,00 euro, poiché la spesa agevolabile complessivamente sostenuta, pari a 120.000,00 euro, eccede tale limite);
- nella casella 2, va indicato il limite massimo di spesa riferito pro quota al richiedente comproprietario, da rapportare al limite massimo di spesa, pari a 38.400,00 euro [48.000,00 x 96.000,00 / (48.000,00 + 72.000,00)];
- nella casella 3, va indicato l’importo rimasto a carico, pari al 10% della spesa indicata nella precedente casella 2, che corrisponde a 3.840,00 euro (tale importo corrisponde a quello richiesto per il contributo).
Modalità di erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza dal richiedente (il conto deve essere intestato o cointestato al richiedente).
Annullamento della comunicazione di ripartizione in 10 rate dei crediti da opzione
I cessionari o i fornitori di crediti d’imposta derivanti da alcuni interventi “edilizi” possono scegliere di utilizzarli in compensazione in 10 rate annuali anziché in 4 o 5 rate (a seconda dello specifico intervento edilizio realizzato).
Per il superbonus, il bonus barriere 75% e il sismabonus, infatti, i crediti residui derivanti dalle opzioni di cessione o di sconto sul corrispettivo, ex art. 121 del DL 34/2020, possono essere ripartiti in 10 rate annuali di pari importo (art. 9 co. 4 del DL 176/2022 e provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123).
La ripartizione può riguardare anche le rate acquisite a seguito di successive cessioni del credito.
Tale facoltà è riconosciuta purché la quota di credito, al contempo:
- non sia stata utilizzata in compensazione ex 17 del DLgs. 241/97;
- derivi da una comunicazione inviata entro il 31.3.2023.
La ripartizione riguarda esclusivamente la quota residua delle rate dei crediti riferite:
- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.10.2022, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo “6921”, “7701” e “7711”);
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate:
- dall’1.11.2022 al 31.3.2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo “7708” e “7718”);
- fino al 31.3.2023, per il bonus barriere 75% (codici tributo “7707” e “7717”) o il sismabonus (codici tributo “6923”, “7703” e “7713”).
Fruizione del credito relativo alle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 | |
Superbonus
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Spese sostenute negli anni 2020 e 2021: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate. |
Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 4 rate (per IACP o enti equivalenti e cooperative di abitazione a proprietà indivisa la detrazione è ripartita in 4 quote annuali per le spese sostenute dall’1.7.2022). | |
Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d’imposta in 10 rate annuali costanti per i crediti derivanti da comunicazioni di opzione inviate:
|
|
Bonus barriere 75% |
Spese sostenute dal 2022: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate. |
Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti). | |
Sismabonus | Spese sostenute dal 2020: utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/fornitore in 5 rate. |
Possibile ripartire la quota residua di ciascuna rata annuale del credito d’imposta in 10 rate per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 (quota residua delle rate dei crediti riferite agli anni 2023 e seguenti). |
La ripartizione in 10 rate può essere chiesta anche solo per una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questo caso il contribuente potrà, con successive comunicazioni, rateizzare, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché sussistano i requisiti richiesti).
Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 quote:
- non può essere ceduta ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartita;
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (senza bisogno di accettazione o altre formalità), dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento.
La quota di ciascuna nuova rata non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere:
- fruita negli anni successivi;
- richiesta a rimborso.
Annullamento della comunicazione di fruizione in 10 anni
Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d’imposta deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate “Piattaforma cessione crediti” (anche avvalendosi di un intermediario ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del titolare dei crediti).
Il provv. Agenzia delle Entrate 22.9.2023 n. 332687 ha introdotto la possibilità di annullare la suddetta comunicazione che è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate.
La richiesta di annullamento di tali crediti va effettuata:
- tramite l’area riservata della “Piattaforma cessione crediti”, a partire dalla data di attivazione di tale funzionalità;
- fino all’attivazione di tale funzionalità, tramite il modello allegato al provv. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa del titolare del credito (in caso di firma autografa va allegata copia del documento di identità), da trasmettere mediante PEC all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.
La richiesta di annullamento può essere trasmessa:
- direttamente dal fornitore o dal cessionario titolare dei crediti;
- avvalendosi di un intermediario ex 3 co. 3 del DPR 322/98, con delega alla consultazione del “cassetto fiscale” del titolare dei crediti.
L’esito della richiesta di annullamento viene fornito entro 30 giorni dall’invio della richiesta.
L’accoglimento della richiesta di annullamento della comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali del credito d’imposta determina:
- la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultanti dalla ripartizione in 10 rate (se non sono presenti crediti sufficienti, l’intera richiesta di annullamento è scartata);
- il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, con riattribuzione del relativo codice tributo, dell’anno di riferimento e del termine di fruizione in compensazione presente prima della comunicazione di ripartizione in 10 anni.
Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”
I crediti derivanti da comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito presentate a partire dall’1.5.2022:
- non possono essere oggetto di cessioni parziali successive;
- sono identificati con un codice univoco da indicare nelle successive cessioni tramite la “Piattaforma cessione crediti”, e definiti pertanto “crediti tracciabili” (art. 121 co. 1-quater del DL 34/2020).
Tale divieto di cessione parziale successiva alla prima:
- è riferito all’importo delle singole rate annuali del credito ceduto (le successive cessioni potranno dunque avere ad oggetto, per l’intero importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19, § 4.2);
- non opera per le comunicazioni di opzione inviate entro il 30.4.2022 e per quelle inviate dal 9 al 13.5.2022, in quanto sostitutive di precedenti comunicazioni trasmesse e accolte dall’1.4.2022 al 29.4.2022 od oggetto di ritrasmissione di comunicazioni scartate dal 25 al 29.4.2022 (cfr. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 6.5, e ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2022 n. 21).
Risultano “tracciabili”, in quanto identificati con codice univoco sulla “Piattaforma cessione crediti”, anche i crediti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale o carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca contemplati dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445 (la portata applicativa del provvedimento è stata inoltre estesa dai successivi provv. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 376961, 6.12.2022 n. 450517, 26.1.2023 n. 24252, 3.4.2023 n. 116285 e 27.6.2023 n. 237453).
Annullamento della comunicazione di utilizzo in compensazione
I cessionari e i fornitori devono comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con riferimento a ciascuna rata annuale, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 dei crediti tracciabili, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, punto 5.2, lett. a); provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445, punto 4.2).
Il provv. Agenzia delle Entrate 332687/2023 ha previsto la possibilità di chiedere l’annullamento della predetta comunicazione.
La richiesta di annullamento va effettuata:
- tramite la “Piattaforma cessione crediti”, con l’apposita funzionalità resa disponibile dal 5.10.2023;
- da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti.
L’accoglimento della richiesta di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili” determina:
- la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo in compensazione (sono respinte le richieste relative a rate per le quali non risulta disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento);
- la riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate.
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