Premessa
La prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la seconda rata, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2023, va versata entro il 16.12.2023.
Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2023.
Soggetti Passivi
I soggetti passivi dell’IMU sono:
- in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, e non il proprietario dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento (“nudo proprietario”).
Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:
- il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
- il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
Soggetti passivi dell’IMU | |
Proprietario | Titolare del diritto di superficie |
Usufruttuario | Locatario finanziario |
Usuario | Concessionario di beni demaniali |
Titolare del diritto di abitazione | Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare |
Enfiteuta | |
Non sono soggetti passivi IMU | |
Nudo proprietario | Comodatario |
Locatore finanziario | Affittuario |
Concedente di diritti reali | Genitore proprietario non affidatario dei figli |
Immobili assoggettati a imu
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tre tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata.
Abitazione principale
Ai fini dell’IMU:
- sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.
L’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
- vi abbia la propria residenza anagrafica (tale requisito “formale” è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
- vi dimori abitualmente (tale requisito “fattuale” si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare).
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica dell’immobile quale abitazione principale non rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile (ossia del coniuge dello stesso).
Pertinenze dell’abitazione principale
Ai fini dell’IMU, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente:
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima,
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto),
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia),
anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono.
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli “altri immobili”.
Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9
I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione principale continuano a pagare l’imposta.
In questi casi, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Assimilazioni all’abitazione principale ex lege
Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di immobili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assimilazioni stabilite dai Comuni.
Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, salvo quanto previsto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a discrezione dei Comuni
I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare.
Per quanto concerne l’IMU 2023, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assimilazioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2023 se le unità immobiliari sono classate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.
Esenzioni
Sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla norma:
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad usi culturali ex 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico, ecc.);
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l’11.2.29 e reso esecutivo con la L. 27.5.29 n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’ILOR in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 504/92, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lett. i);
- i terreni agricoli:
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 448/2001;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9;
- dall’1.1.2023, gli immobili occupati abusivamente.
Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.).
Immobili occupati abusivamente
Dall’1.1.2023, sono esenti gli immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili, per i quali:
- è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i correlati reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
- o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per fruire dell’esenzione, il soggetto passivo IMU dovrà attestare il possesso dei requisiti con una comunicazione che dovrà essere approvata da un apposito DM.
Esenzioni previste dai Comuni
Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’IMU in relazione alle seguenti fattispecie:
- immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1
86 della L. 549/95).
Esenzione per gli “Immobili merce”
Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:
- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
- finché permanga tale destinazione;
- e non siano in ogni caso locati.
Ai fini della fruizione dell’esenzione, vi è l’obbligo del contribuente di indicare gli immobili merce nella dichiarazione IMU (da presentare, con riferimento sia all’anno 2021 che all’anno 2022, entro il 30.6.2023).
Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi
L’IMU non è dovuta sui fabbricati, ubicati nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità (art. 6 co. 1-bis del DL 39/2009).
Sono inoltre esenti fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, e comunque non oltre il 31.12.2023:
- i fabbricati colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012, che ha interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 8 co. 3 del DL 74/2012);
- i fabbricati siti nei Comuni del Centro Italia (nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016, e del 18.1.2017, di cui rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016, purché si tratti di fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 48 co. 16 del DL 189/2016);
- i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21.8.2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 2 co. 5-ter del DL 148/2017).
Base imponibile
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, e quindi, a seconda che si tratti di:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli immobili.
Fabbricati dotati di rendita catastale
Per i fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile per la determinazione dell’IMU si determina:
- rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
- moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente moltiplicatore.
Per determinare l’IMU dovuta per l’anno 2023, quindi, dovrà essere rivalutata la rendita catastale all’1.1.2023.
La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:
VC | = | RC | × | 105 | × | M |
100 |
dove:
VC = valore catastale
RC = rendita catastale
M = coefficiente moltiplicatore
Tipologie fabbricati | Determinazione base imponibile |
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10) Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2) Autorimesse e posti auto (C/6) Tettoie (C/7) |
160 × RC × 105/100 = RC × 168 |
Residenze collettive (gruppo B) Laboratori artigiani (C/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4) Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5) |
140 × RC × 105/100 = RC × 147 |
Negozi e botteghe (C/1) | 55 × RC × 105/100 = RC × 57,75 |
Uffici e studi privati (A/10) Banche e assicurazioni (D/5) |
80 × RC × 105/100 = RC × 84 |
Immobili a destinazione speciale (gruppo D, esclusi D5) | 65 × RC × 105/100 = RC × 68,25 |
dove:
RC = rendita catastale iscritta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e distintamente contabilizzati
Per i fabbricati del gruppo “D”, non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile IMU è determinata:
- applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
- fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.
Per l’anno 2023 i coefficienti sono stati approvati con il DM 13.2.2023.
Aree fabbricabili
Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU è costituita dal “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:
- la zona territoriale di ubicazione;
- l’indice di edificabilità;
- la destinazione d’uso consentita;
- gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
- i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.
Terreni agricoli
La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sensi dell’art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.
Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:
VC | = | RD | × | 125 | × | 135 |
100 |
dove:
VC = valore catastale
RD = reddito dominicale
5.4 Riduzioni della base imponibile
La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:
- i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex 10 del DLgs. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a determinate condizioni.
Pensionati “esteri”
Dall’anno 2021, inoltre, l’art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che l’IMU è ridotta al 50%:
- “per una sola unità immobiliare a uso abitativo”;
- posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai pensionati residenti all’estero;
- a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.
Aliquote imu
Le aliquote dell’IMU sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.
Disciplina IMU dal 2020 | ||
Fattispecie di immobile |
Aliquota di base |
Margine discrezionale del Comune |
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze | 0,5% (con detrazione di 200,00 euro) |
|
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) | 0,1% | Diminuzione fino all’azzeramento |
Immobili merce | Per gli anni 2020 e 2021: 0,1% Dal 2022: esenzione dall’IMU |
Per gli anni 2020 e 2021:
|
Terreni agricoli | 0,76% |
|
Immobili produttivi del gruppo “D” |
0,86%, di cui: la quota pari allo 0,76% allo Stato, la quota rimanente ai Comuni. |
|
Altri immobili | 0,86% |
|
Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’aliquota
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Altri immobili”, è ridotta al 75%.
Maggiorazione IMU a seguito dell’abolizione della TASI
Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%.
L’aumento dell’aliquota può:
- riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
- essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata confermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.
Dall’anno 2021, i Comuni possono soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non possono aumentarla.
Variazioni delle aliquote
I Comuni possono diversificare tutte le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 con riguardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, detto DM non risulta essere stato ancora approvato).
Liquidazione dell’IMU
L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:
- alla quota di possesso;
- ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.
Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso
Ai fini dell’IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.
Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:
- il giorno di trasferimento del possesso;
- l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.
Arrotondamento all’unità di euro
Ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
- per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.
Importo minimo di versamento
Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.
Termini di versamento
L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:
- la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.
Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi:
- la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2022;
- la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2023.
Facoltà di differimento dei Comuni
La prima rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine in presenza di “situazioni particolari”.
L’Amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto che tra tali “situazioni particolari” si annoverano, ad esempio, le difficoltà economiche determinate dalla situazione emergenziale per il COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).
Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.
Enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:
- le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
- la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote).
Per l’anno 2023, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2022.
Determinazione della prima rata scadente il 16.6.2023
Per l’anno 2023, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.
Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti importanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l’anno 2020, ma che possono essere estesi anche agli anni successivi.
Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9
Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Bologna, classificato nella categoria catastale A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.
Il Comune di Bologna ha deliberato per l’anno 2022:
- aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
- detrazione per l’abitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione ad abitazione principale).
Con riguardo all’anno 2022 l’IMU dovuta per l’intera annualità era pari a 2.824,00 euro, determinata come segue: 3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% = 3.024,00 euro – 200,00 euro (detrazione).
Per l’anno 2023, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2023 dovrà pagare per la prima rata dell’IMU 1.412,00 euro [(3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% × 6/12) – 100,00 euro].
Delibere 2023 già pubblicate sul sito delle Finanze
Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, se al momento del versamento dell’acconto il Comune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate (circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).
Tale chiarimento, sebbene sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell’anno 2020, sembrerebbe poter avere portata generale.
Immobile acquistato nel primo semestre 2023
Se l’immobile è stato acquistato nel primo semestre dell’anno 2023, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell’art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2023 debba essere versata l’imposta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell’anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).
In relazione al metodo di determinazione della prima rata dell’IMU, due diverse strade sono state adottate dai software di calcolo:
- la prima, aderente all’impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, calcola la prima rata IMU 2023 sulla base dei mesi di possesso dell’immobile nel primo semestre 2023;
- la seconda determina l’IMU dovuta per l’intero 2023 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.
Con la risposta n. 2 dell’8.6.2021, il Min. Economia e Finanze ha affermato che la soluzione individuata dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF deve trovare applicazione anche per gli anni successivi al 2020.
Adottando tale modalità di determinazione della prima rata IMU si ottiene, ad esempio, per un immobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2023, tenuto a disposizione (quindi non abitazione principale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, la prima rata così calcolata:
- IMU dovuta per l’intero anno 2023 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
- IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2023 = 890,40 euro × 2/12 = 148,40 euro (che arrotondati diventano 148,00 euro).
Nel caso in cui si adottasse invece la modalità di determinazione alternativa della prima rata IMU, si avrebbe:
- IMU dovuta per l’intero anno 2023 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
- IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nell’anno 2023 = 890,40 euro × 8/12 = 593,60 euro;
- IMU da versare entro il 16.6.2023 = 593,60 euro : 2 = 296,80 euro (che arrotondati diventano 297,00 euro).
Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24;
- l’apposito bollettino postale;
- la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.
I soggetti residenti all’estero, qualora impossibilitati a eseguire il versamento con il modello F24, possono effettuare un bonifico.
I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).
Immobili del gruppo “D”
Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:
- la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
- la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.
Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del gruppo “D” situati nel loro territorio.
Codici tributo dell’IMU
I codici tributo per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.
Generalità degli immobili
Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.
Tipologia di versamento | Codice tributo |
IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune | 3912 |
IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune | 3913 |
IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune | 3914 |
IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune | 3916 |
IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune | 3918 |
IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune |
3939 |
IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune | 3923 |
IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune | 3924 |
In relazione al codice tributo “3939”, riferito ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita”, ossia ai c.d. “immobili merce”, si ricorda che dal 2022 tali immobili sono esenti.
Immobili del gruppo “D”
Per il versamento dell’IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 anche per i versamenti da effettuare dal 2020.
Tipologia di versamento | Codice tributo |
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato | 3925 |
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune | 3930 |
IMIS della Provincia autonoma di Trento
Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all’art. 1 della L. 30.12.2014 n. 14 della Provincia autonoma di Trento.
Tipologia di versamento | Codice tributo |
IMIS – Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate e pertinenze |
3990 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi | 3991 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati | 3992 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per aree edificabili | 3993 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento | 3994 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento | 3995 |
IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso | 3996 |
IMI della Provincia autonoma di Bolzano
La ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2020 n. 23 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, con il modello F24, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui all’art. 1 della L. 23.4.2014 n. 3 della Provincia autonoma di Bolzano.
Tipologia di versamento | Codice tributo |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare su abitazione principale e relative pertinenze |
3980 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali | 3981 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per le aree fabbricabili |
3982 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli altri fabbricati |
3983 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D |
3984 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Interessi | 3985 |
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Sanzioni | 3986 |
ILIA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Con la ris. 24.2.2023 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute a titolo di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce l’IMU nei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 739 della L. 160/2019 e della relativa legge regionale 14.11.2022 n. 17.
Tipologia di versamento | Codice tributo |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative pertinenze – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5900 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5901 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 | 5903 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i terreni – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5904 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5905 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5906 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5907 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all’attività economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5908 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 |
5909 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 | 5910 |
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 | 5911 |
Modalità di compilazione del modello f24
Per la compilazione del modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 precisa che:
- i codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” (ovvero indicando il codice “EL” nella colonna “Sezione” del modello F24 Semplificato), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;
- nel campo “codice ente/codice comune” va indicato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili; in relazione alla Provincia autonoma di Trento, occorre che il Comune interessato abbia aderito alla apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
- va barrata la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- va barrata la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- va barrata la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. “2023”). Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
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