Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

IMU – Versamento della prima rata entro il 16.6.2023

da | Mag 26, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

La prima rata dell’IMU per l’anno 2023 deve essere versata entro il 16.6.2023, mentre la se­conda rata, a saldo e conguaglio dell’imposta dovuta per l’intero 2023, va versata entro il 16.12.2023.

Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16.6.2023.

Soggetti Passivi

I soggetti passivi dell’IMU sono:

  • in linea di massima, il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, su­per­ficie, e non il proprietario dell’immobile gravato dal diritto reale di godimento (“nudo proprietario”).

Sono soggetti passivi dell’IMU, inoltre:

  • il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing, anche da co­struire o in corso di costruzione; viene precisato al riguardo che il sog­­­getto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;
  • il genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare a seguito di prov­­ve­dimento del giudice.
Soggetti passivi dell’IMU
Proprietario Titolare del diritto di superficie
Usufruttuario Locatario finanziario
Usuario Concessionario di beni demaniali
Titolare del diritto di abitazione Genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare
Enfiteuta
Non sono soggetti passivi IMU
Nudo proprietario Comodatario
Locatore finanziario Affittuario
Concedente di diritti reali Genitore proprietario non affidatario dei figli

Immobili assoggettati a imu

Sono assoggettati all’IMU gli im­mo­bili riconducibili alle seguenti tre tipologie:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Le modalità di determinazione della base im­ponibile variano in fun­zione della tipologia di bene im­mobile interessata.

Abitazione principale

Ai fini dell’IMU:

  • sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative perti­nenze, accatastate nelle ca­­tegorie A/1 (abi­tazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di emi­nenti pregi artistici o storici);
  • sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.

L’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:

  • vi abbia la propria residenza anagrafica (tale requisito “formale” è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
  • vi dimori abitualmente (tale requisito “fattuale” si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare).

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 209/2022, ai fini della qualifica dell’immobile quale abitazione principale non rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare del possessore dell’immobile (ossia del coniuge dello stesso).

Pertinenze dell’abitazione principale

Ai fini dell’IMU, si intendono pertinenze dell’abitazione principale esclu­si­va­men­te:

  • un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgom­bero), sempre che non esi­sta già un locale avente le stesse carat­te­ri­stiche tipolo­giche censito unitamente all’abi­tazione come vano acces­sorio di quest’ultima,
  • un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto),
  • un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia),

anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione prin­ci­pa­le cui si riferi­sco­no.

In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. se­con­do box auto), l’IMU va quin­­­di versata nei modi e termini previsti per gli “al­tri immobili”.

Abitazioni principali classificate in A/1, A/8 e A/9

I proprietari o titolari di diritti reali degli immobili “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) adibiti ad abitazione prin­cipale continuano a pagare l’imposta.

In questi casi, oltre all’applicazione dell’aliquota ridotta, spetta la detrazione di 200,00 euro che de­ve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Assimilazioni all’abitazione principale ex lege

Le agevolazioni previste per l’abitazione principale si possono estendere ad altre tipologie di im­mo­bili: possono esistere assimilazioni ex lege ed assi­mi­lazioni stabilite dai Comuni.

Con riguardo alle prime, sono considerate abitazioni principali:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa adibite ad abita­zio­ne principale e relative pertinenze dei soci as­se­gnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà in­divisa destinate a studen­ti universitari soci assegnatari, anche in as­sen­za di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22.4.2008, adi­biti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudi­ce;
  • un solo immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità im­mobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica), posseduto e non concesso in lo­cazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze ar­mate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello di­pen­­dente delle Forze di po­lizia ad ordinamento civile, nonché dal per­sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, sal­­vo quanto pre­visto dall’art. 28 co. 1 del DLgs. 139/2000, dal personale appar­te­nente alla car­­­­riera prefettizia.

Anziani o disabili – Assimilazioni all’abitazione principale a di­scre­­­zione dei Comuni

I Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’uni­­­tà immobiliare posse­duta da anziani o disabili che acqui­si­scono la residenza in istituti di ri­co­vero o sanitari a se­guito di ricovero perma­nente, a condizione che la stessa non risulti lo­cata.

In caso di più unità immobiliari, l’agevolazione si applica ad una sola uni­tà immobiliare.

Per quanto concerne l’IMU 2023, quindi, nel caso in cui i Comuni abbiano deliberato dette assi­mi­la­zioni, nulla dovrà essere versato per l’anno 2023 se le unità immobiliari sono classate in cate­gorie di­ver­se da A/1, A/8 e A/9.

Esenzioni

Sono esenti dall’IMU, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dal­la norma:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, dai Co­muni, nonché gli immobili posse­du­ti, nel proprio terri­torio, dalle Regioni, dalle Pro­vin­ce, dalle comunità monta­ne, dai con­sorzi fra detti enti, dagli en­­ti del Ser­vizio sanitario nazionale, de­sti­nati esclu­siva­men­te ai compiti isti­tu­­zionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nel­­le cate­gorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati destinati ad usi culturali ex 5-bis del DPR 601/73 (es. musei, bi­blioteche, archi­vi, par­chi e giar­di­ni aper­ti al pubblico, ecc.);
  • i fabbricati destinati esclusivamente al­­l’eser­­­­cizio del culto, purché com­pa­ti­bile con le dispo­si­zio­­ni degli artt. 8 e 19 della Co­stituzione, e le loro pertinen­ze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Se­de, indi­ca­ti negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trat­tato latera­nen­se, sottoscritto l’11.2.29 e reso ese­cu­ti­vo con la L. 27.5.29 n. 810;
  • i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni interna­zio­nali per i qua­li è pre­vista l’esen­zione dall’ILOR in ba­se ad accordi interna­zio­na­li resi ese­cu­tivi in Italia;
  • gli immobili posseduti e utilizzati dai sog­getti di cui alla lett. i) del co. 1 del­l’art. 7 del DLgs. 504/92, e desti­na­ti esclu­siva­mente allo svolgimento con mo­dalità non commerciali delle attività pre­vi­ste nella medesima lett. i);
  • i terreni agricoli:
  • posseduti e condotti dai colti­va­to­ri diretti e dagli imprenditori agri­coli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti alla pre­vi­den­za agricola, comprese le so­cie­tà agricole di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004;
  • ubicati nei Comuni delle isole mi­nori di cui all’allegato A della L. 448/2001;
  • a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collet­tiva indivisibile e inusuca­pibile;
  • ricadenti in aree montane o di col­lina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/77, sulla ba­se dei cri­teri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9;
  • dall’1.1.2023, gli immobili occupati abusivamente.

Dall’1.1.2020 non sono più esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale (ri­covero animali, prote­zio­ne delle piante, magazzini, depositi, ecc.).

Immobili occupati abusivamente

Dall’1.1.2023, sono esenti gli immobili occupati abusivamente, non utilizzabili né disponibili, per i quali:

  • è stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i correlati reati di violazione di domicilio (art. 614 co. 2 c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.);
  • o per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per fruire dell’esenzione, il soggetto passivo IMU dovrà attestare il possesso dei requisiti con una comunicazione che dovrà essere approvata da un apposito DM.

Esenzioni previste dai Comuni

Nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, i Comuni hanno la facoltà di prevedere l’esen­zione dall’IMU in relazione alle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad un altro ente territoriale, o ad un ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari (art. 1 co. 777 lett. e) della L. 160/2019);
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi (art. 1
    86 della L. 549/95).

Esenzione per gli “Immobili merce”

Dal 2022 sono esenti da IMU i c.d. “immobili merce”, ossia i fabbricati:

  • costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;
  • finché permanga tale destinazione;
  • e non siano in ogni caso locati.

Ai fini della fruizione dell’esenzione, vi è l’obbligo del contribuente di indicare gli immobili merce nella dichiarazione IMU (da presentare, con riferimento sia all’anno 2021 che all’anno 2022, entro il 30.6.2023).

Esenzione per gli immobili distrutti da eventi calamitosi

L’IMU non è dovuta sui fabbricati, ubicati nelle zone della Regione Abruzzo colpite dal sisma del 6.4.2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità (art. 6 co. 1-bis del DL 39/2009).

Sono inoltre esenti fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati, e comunque non oltre il 31.12.2023:

  • i fabbricati colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012, che ha interessato le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, purché distrutti oppure oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.11.2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 8 co. 3 del DL 74/2012);
  • i fabbricati siti nei Comuni del Centro Italia (nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici del 24.8.2016, del 26 e 30.10.2016, e del 18.1.2017, di cui rispettivamente agli Allegati 1, 2 e 2-bis del DL 189/2016, purché si tratti di fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 48 co. 16 del DL 189/2016);
  • i fabbricati ubicati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21.8.2017 nell’isola di Ischia, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31.12.2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente (art. 2 co. 5-ter del DL 148/2017).

Base imponibile

Le mo­da­lità di determinazione della base imponibile variano in fun­zione della tipologia di bene immobile in­teressata, e quindi, a seconda che si tratti di:

  • fabbricati;
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

In generale, la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore degli im­mo­bili.

Fabbricati dotati di rendita catastale

Per i fabbricati iscrit­ti in Catasto e dotati di ren­dita catastale, la base impo­nibile per la deter­mi­na­zio­ne dell’IMU si determina:

  • rivalutando del 5% la rendita risultante in Catasto al 1° gennaio dell’an­no di imposizione;
  • moltiplicando il risultato così ottenuto per il relativo coefficiente mol­tiplicatore.

Per determinare l’IMU dovuta per l’anno 2023, quindi, dovrà essere riva­lutata la rendita catastale all’1.1.2023.

La formula per calcolare la base imponibile IMU è la seguente:

VC = RC × 105 × M
100

 

dove:

VC = valore catastale

RC = rendita catastale

M = coefficiente moltiplicatore

 

Tipologie fabbricati Determinazione base imponibile
Immobili ad uso abitativo (gruppo A, esclusi A/10)
Cantine, soffitte, locali di deposito (C/2)
Autorimesse e posti auto (C/6)
Tettoie (C/7)
160 × RC × 105/100 = RC × 168
Residenze collettive (gruppo B)
Laboratori artigiani (C/3)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (C/4)
Stabilimenti balneari e di acque curative (C/5)
140 × RC × 105/100 = RC × 147
Negozi e botteghe (C/1) 55 × RC × 105/100 = RC × 57,75
Uffici e studi privati (A/10)
Banche e assicurazioni (D/5)
80 × RC × 105/100 = RC × 84
Immobili a destinazione speciale (gruppo D, es­clu­si D5) 65 × RC × 105/100 = RC × 68,25

 

dove:

RC = rendita catastale iscrit­ta in Catasto al 1° gennaio dell’anno di rife­ri­mento.

Fabbricati a destinazione speciale non iscritti in Catasto e di­stintamente con­tabilizzati

Per i fabbricati del gruppo “D”, non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile IMU è determinata:

  • applicando al valore contabile gli appositi coefficienti che sono aggiornati annualmente con un apposito DM;
  • fino all’anno nel quale i fabbricati stessi sono iscritti in Catasto con attribuzione di rendita.

Per l’anno 2023 i coefficienti sono stati approvati con il DM 13.2.2023.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’IMU è costituita dal “valore ve­nale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno di impo­si­zione, o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici, determinato con riferimento ai seguenti elementi valutativi:

  • la zona territoriale di ubicazione;
  • l’indice di edificabilità;
  • la destinazione d’uso consentita;
  • gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione;
  • i prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi carat­te­ristiche analoghe.

Terreni agricoli

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, è pari al prodotto del red­dito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25% (ai sen­si dell’art. 3 co. 51 della L. 23.12.96 n. 662), per il coefficiente moltiplicatore 135.

Il valore dei terreni agricoli, quindi, viene così determinato:

VC = RD × 125 × 135
100

dove:

VC = valore catastale

RD = reddito dominicale

5.4 Riduzioni della base imponibile

La base imponibile IMU è ridotta del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limi­ta­tamente al periodo del­l’an­­no durante il quale sussistono dette con­di­zioni;
  • le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori o figli), a deter­mi­nate condizioni.

Pensionati “esteri”

Dall’anno 2021, inoltre, l’art. 1 co. 48 della L. 178/2020 ha previsto che l’IMU è ridotta al 50%:

  • per una sola unità immo­biliare a uso abitativo”;
  • posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai pensionati residenti all’estero;
  • a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato.

Aliquote imu

Le aliquote dell’IMU sono definite dai co. 748 – 757 dell’art. 1 della L. 160/2019 e sono riassunte nella seguente tabella.

Disciplina IMU dal 2020
Fattispecie
di immobile
Aliquota
di base
Margine discrezionale
del Comune
Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,5%
(con detrazione di 200,00 euro)
    • Aumento dello 0,1%;
    • diminuzione fino all’az­ze­­­­ra­mento.
Fabbricati rurali strumentali (art. 9 co. 3-bis del DL 557/93) 0,1% Diminuzione fino all’az­ze­ra­­­men­­­to
Immobili merce Per gli anni 2020 e 2021: 0,1%
Dal 2022: esen­zio­ne dall’IMU
Per gli anni 2020 e 2021:

    • aumento fino allo 0,25%;
    • diminuzione fino all’az­­ze­­ra­mento.
Terreni agricoli 0,76%
    • Aumento sino all’1,06%;
    • diminuzione fino all’az­zera­­mento.
Immobili produttivi
del gruppo “D”
0,86%, di cui:
la quota pari allo 0,76% allo Sta­to, la quota rima­nen­te ai Comuni.
    • Aumento sino all’1,06%;
    • diminuzione fino allo 0,76%.
Altri immobili 0,86%
    •   Aumento sino all’1,06%;
    • diminuzione fino all’az­ze­ra­mento.

 

Immobili locati a canone concordato – Riduzione dell’aliquota

Per gli immobili locati a canone concor­dato di cui alla L. 9.12.98 n. 431, l’imposta, determinata ap­pli­cando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “Al­­tri immobili”, è ridotta al 75%.

Maggiorazione IMU a seguito dell’abolizione della TASI

Dall’anno 2020, in sostituzione dell’abrogata maggiorazione TASI, i Co­mu­ni possono aumentare l’ali­quota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08%.

L’aumento dell’aliquota può:

  • riguardare soltanto gli immobili non esentati ai sensi dei co. 10 – 26 dell’art. 1 della L. 208/2015;
  • essere deciso se per l’anno 2015 era stata deliberata la maggiorazione TASI e se era stata con­fermata fino al 2019 ai sensi del co. 28 dell’art. 1 della L. 208/2015.

Dall’anno 2021, i Comuni possono soltanto ridurre la maggiorazione IMU e non possono au­men­tar­­la.

Variazioni delle aliquote

I Comuni possono diversificare tut­te le aliquote stabilite dai co. 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019 con ri­guardo alle fattispecie che saranno individuate da un apposito DM (ad oggi, det­to DM non risulta essere stato ancora approvato).

Liquidazione dell’IMU

L’imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

  • alla quota di possesso;
  • ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso.

Computo del mese dal quale ha avuto inizio il possesso

Ai fini dell’IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Si computa in capo all’acquirente dell’immobile:

  • il giorno di trasferimento del possesso;
  • l’intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16.4.2023, l’intero mese di aprile (composto da 30 gior­ni) è a carico dell’acquirente.

Arrotondamento all’unità di euro

Ai sensi dell’art. 1 co. 166 della L. 296/2006, l’importo da pagare deve essere arrotondato all’unità di euro:

  • per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro;
  • per eccesso, se la frazione è superiore a 0,49 euro.

Importo minimo di versamento

Il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’in­tero anno è inferiore a 12,00 euro, salvo che sia stabilito diversamente dall’ente locale.

Termini di versamento

L’IMU dovuta per l’anno in corso deve essere versata in due rate:

  • la prima scadente il 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre ap­plicando l’ali­quo­ta e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente;
  • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno e a con­gua­glio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica so­lu­zione annuale, entro la data del 16 giugno dell’anno di imposizione.

Con riguardo all’IMU dovuta per il 2023, quindi:

  • la prima rata deve essere versata entro il 16.6.2023 sulla base dell’aliquota e della detrazione deliberata per il 2022;
  • la seconda rata deve essere versata entro il 16.12.2023, a saldo e a conguaglio, sulla base delle aliquote 2023.

Facoltà di differimento dei Comuni

La prima rata dell’IMU deve essere versata entro il 16 giugno, salvo che i singoli Comuni abbiano previsto una proroga del termine in presenza di “situazioni particolari”.

L’Amministrazione finanziaria ha espressamente riconosciuto che tra tali “situazioni particolari” si annoverano, ad esempio, le difficoltà economiche determinate dalla situazione emergenziale per il COVID-19 (ris. Min. Economia e Finanze 8.6.2020 n. 5/DF).

Tale facoltà può essere esercitata con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale e quindi non può riguardare la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D”.

Enti non commerciali

Gli enti non commerciali devono versare l’IMU in tre rate:

  • le prime due, di importo pari al 50% dell’imposta corrisposta per l’anno precedente, devono es­sere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
  • la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere ver­sata entro il 16 giugno dell’anno successivo (sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle ali­quote).

Per l’anno 2023, le prime due rate sono di importo pari al 50% dell’imposta com­plessivamente corrisposta a titolo di IMU per l’anno 2022.

Determinazione della prima rata scadente il 16.6.2023

Per l’anno 2023, la prima rata è pari all’IMU dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a con­guaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti im­por­tanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l’anno 2020, ma che pos­sono essere estesi anche agli anni successivi.

Esempio – Abitazione principale in A/1, A/8 e A/9

Il Sig. Verdi possiede un immobile, sito nel Comune di Bologna, classificato nella categoria cata­sta­le A/1 con rendita 3.000,00 euro e destinato ad abitazione principale.

Il Comune di Bologna ha deliberato per l’anno 2022:

  • aliquota IMU per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 = 0,6%;
  • detrazione per l’abitazione principale = 200,00 euro (tale detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione ad abi­tazione principale).

Con riguardo all’anno 2022 l’IMU dovuta per l’intera annualità era pari a 2.824,00 euro, deter­mi­nata come segue: 3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% = 3.024,00 euro – 200,00 eu­ro (detrazione).

Per l’anno 2023, quindi, il sig. Verdi entro il 16.6.2023 dovrà pagare per la prima rata dell’IMU 1.412,00 euro [(3.000,00 × 1,05 × 160 × 0,6% × 6/12) – 100,00 euro].

Delibere 2023 già pubblicate sul sito delle Finanze

Il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, se al momento del versamento dell’ac­con­to il Co­mune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all’anno in corso, il con­tri­buente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate (circ. Min. Eco­nomia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF).

Tale chiarimento, sebbene sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel cor­so dell’anno 2020, sembrerebbe poter avere portata generale.

Immobile acquistato nel primo semestre 2023

Se l’immobile è stato acquistato nel primo semestre dell’anno 2023, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell’art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2023 debba essere versata l’im­posta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell’anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio).

In relazione al metodo di determinazione della prima rata dell’IMU, due diverse strade sono state adottate dai software di calcolo:

  • la prima, aderente all’impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF, calcola la prima rata IMU 2023 sulla base dei mesi di possesso dell’im­mobile nel primo semestre 2023;
  • la seconda determina l’IMU dovuta per l’intero 2023 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.

Con la risposta n. 2 dell’8.6.2021, il Min. Economia e Finanze ha affermato che la soluzione individuata dalla circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF deve trovare applicazione anche per gli anni successivi al 2020.

Adottando tale modalità di determinazione della prima rata IMU si ottiene, ad esempio, per un im­mobile in categoria A/4 acquistato il 3.5.2023, tenuto a disposizione (quindi non abitazione prin­cipale) nel Comune di Torino, con rendita di 500,00 euro, la prima rata così calcolata:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2023 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per i 2 mesi di possesso nel primo semestre dell’anno 2023 = 890,40 euro × 2/12 = 148,40 euro (che arrotondati diventano 148,00 euro).

Nel caso in cui si adottasse invece la modalità di determinazione alternativa della prima rata IMU, si avrebbe:

  • IMU dovuta per l’intero anno 2023 = 500,00 euro × 1,05 × 160 × 1,06% = 890,40 euro;
  • IMU dovuta per gli 8 mesi di possesso nell’anno 2023 = 890,40 euro × 8/12 = 593,60 euro;
  • IMU da versare entro il 16.6.2023 = 593,60 euro : 2 = 296,80 euro (che arrotondati diventano 297,00 euro).

Modalità di versamento

I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

  • il modello F24;
  • l’apposito bollettino postale;
  • la piattaforma di cui all’art. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’am­mi­ni­strazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (qua­li PagoPA), con le modalità che saranno stabilite da un apposito DM.

I soggetti residenti all’estero, qualora impossibilitati a eseguire il versamento con il modello F24, possono effettuare un bonifico.

I soggetti titolari di partita IVA, invece, sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con mo­dalità telematiche (provv. Agenzia delle Entrate 26.5.2020 n. 214429).

Immobili del gruppo “D”

Per gli immobili produttivi del gruppo “D”, l’IMU deve essere versata distinguendo:

  • la quota riservata allo Stato, calcolata applicando l’aliquota dello 0,76%;
  • la quota riservata ai Comuni per la parte rimanente.

Nulla è dovuto allo Stato dai Comuni che possiedono immobili del grup­po “D” situati nel loro ter­rito­rio.

Codici tributo dell’IMU

I codici tributo per il versamento dell’IMU, tramite il modello F24, sono stati istituiti dalle ris. Agen­zia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 21.5.2013 n. 33 e 29.5.2020 n. 29.

Generalità degli immobili

Per il versamento dell’IMU riguardante la generalità degli immobili devono essere utilizzati i codici tributo riportati nella seguente tabella.

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta Municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune 3912
IMU – Imposta Municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune 3913
IMU – Imposta Municipale propria per i terreni – Comune 3914
IMU – Imposta Municipale propria per le aree fabbricabili – Comune 3916
IMU – Imposta Municipale propria per gli altri fabbricati – Comune 3918
IMU – Imposta Municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita – Comune
3939
IMU – Imposta Municipale propria – Interessi da accertamento – Comune 3923
IMU – Imposta Municipale propria – Sanzioni da accertamento – Comune 3924

 

In relazione al codice tributo “3939”, riferito ai “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa co­strut­trice alla vendita”, ossia ai c.d. “immobili merce”, si ricorda che dal 2022 tali immobili sono esenti.

Immobili del gruppo “D”

Per il versamento dell’IMU riguardante gli immobili del gruppo “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2013 n. 33 ha istituito i seguenti codici tributo, che sono stati confermati dalla ris. 29/2020 an­che per i versamenti da effettuare dal 2020.

Tipologia di versamento Codice tributo
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato 3925
IMU – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune 3930

 

IMIS della Provincia autonoma di Trento

Con la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2015 n. 51 sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta immobiliare semplice (IMIS), di cui all’art. 1 della L. 30.12.2014 n. 14 della Provincia autonoma di Trento.

Tipologia di versamento Codice tributo
IMIS – Imposta immobiliare semplice su abitazione principale, fattispecie assimilate
e pertinenze
3990
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati abitativi 3991
IMIS – Imposta immobiliare semplice per altri fabbricati 3992
IMIS – Imposta immobiliare semplice per aree edificabili 3993
IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni da accertamento 3994
IMIS – Imposta immobiliare semplice per interessi da accertamento 3995
IMIS – Imposta immobiliare semplice per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso 3996

IMI della Provincia autonoma di Bolzano

La ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2020 n. 23 ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento, con il modello F24, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) di cui all’art. 1 della L. 23.4.2014 n. 3 della Provincia autonoma di Bolzano.

Tipologia di versamento Codice tributo
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare su abitazione
principale e relative pertinenze
3980
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali 3981
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per le aree
fabbricabili
3982
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli altri
fabbricati
3983
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare per gli immobili
ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D
3984
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Interessi 3985
IMI – Provincia Autonoma di Bolzano – Imposta municipale immobiliare – Sanzioni 3986

ILIA della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Con la ris. 24.2.2023 n. 10, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute a titolo di imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce l’IMU nei Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a decorrere dall’1.1.2023, ai sensi dell’art. 1 co. 739 della L. 160/2019 e della relativa legge regionale 14.11.2022 n. 17.

Tipologia di versamento Codice tributo
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per abitazione principale e relative
pertinenze – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5900
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall’abitazione principale o assimilata – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
14 novembre 2022, n. 17
5901
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per fabbricati rurali ad uso strumentale – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 5903
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i terreni – legge Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5904
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per le aree fabbricabili – legge Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5905
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D e STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5906
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D e NON STRUMENTALI all’attività economica – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5907
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per i fabbricati strumentali all’attività
economica diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D – legge Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5908
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per gli altri immobili – legge Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17
5909
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per interessi da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 5910
ILIA – imposta locale immobiliare autonoma per sanzioni da attività di accertamento – legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2022, n. 17 5911

Modalità di compilazione del modello f24

Per la compilazione del modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 precisa che:

  • i codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” (ovvero indicando il codice “EL” nella colonna “Sezione” del modello F24 Semplificato), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;
  • nel campo “codice ente/codice comune” va indicato il codice catastale del Comune nel cui ter­ritorio sono situati gli immobili; in relazione alla Provincia autonoma di Trento, occorre che il Comune interessato abbia aderito alla apposita Convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
  • va barrata la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • va barrata la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
  • va barrata la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
  • nel campo “Numero immobili” va indicato il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. “2023”). Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” va indicato l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

0 commenti