Premessa
Con il DL 16.2.2023 n. 11 è stata sostanzialmente soppressa la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi “edilizi” effettuati o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020.
In sede di conversione in legge del decreto avvenuta con la L. 11.4.2023 n. 38, pubblicata sulla G.U. 11.4.2023 n. 85, tuttavia, sono state introdotte numerose novità, tra le quali si segnalano:
- per le spese superbonus sostenute nel 2022, la facoltà per i contribuenti di optare per la ripartizione della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi in 10 quote costanti, anziché in 4;
- la possibilità di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto, le disposizioni attuative sono contenute nel provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123, mentre con la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”.
Utilizzo del credito d’imposta da parte del cessionario/ fornitore
Nel caso in cui il beneficiario della detrazione fiscale abbia optato per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, il cessionario/fornitore utilizza il credito d’imposta ricevuto:
- in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
- sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario;
- con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (sono previste eccezioni per il superbonus, il sismabonus ed il bonus barriere 75%);
- a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 5.1).
Per poter utilizzare i crediti ricevuti è necessario che:
- i cessionari e i fornitori confermino preventivamente l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- il modello F24 sia presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il modello F24 è scartato se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare disponibile.
La quota di credito d’imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere:
- fruita negli anni successivi;
- richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.
I codici tributo, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, da parte dei fornitori che hanno applicato lo sconto sul corrispettivo, oppure dei cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta, sono stati approvati con diversi documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Compilazione del modello F24
Tutti i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, se il contribuente deve procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato non l’anno di sostenimento della spesa agevolata da cui il credito d’imposta discende, bensì l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito (nel caso di credito d’imposta generatosi a fronte di una opzione esercitata in relazione a spese agevolate sostenute nel 2021, nel campo “anno di riferimento” non va indicato “2021”, bensì “2022”, se si sta utilizzando la prima quota annuale; “2023”, se si sta utilizzando la seconda quota annuale, e così via).
Codici tributo
I codici tributo, da riportare sul modello F24, per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta, da parte dei fornitori che hanno applicato lo sconto sul corrispettivo, oppure dei cessionari che hanno acquistato il credito d’imposta, sono:
- quelli approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83, se i crediti d’imposta che vengono utilizzati sono quelli iscritti nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari e sono stati originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
- quelli approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12, se i crediti d’imposta che vengono utilizzati sono quelli iscritti nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari e sono stati originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.2.2022;
- quelli approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2022 n. 71, se i crediti d’imposta derivano da interventi per i quali spetta il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per i quali la comunicazione di opzione è stata presentata dall’1.11.2022;
- quelli approvati con la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19, se i crediti d’imposta derivano da interventi per i quali spetta il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, e il bonus barriere 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, per i quali la comunicazione di opzione è stata trasmessa dall’1.4.2023.
Codici tributo per crediti d’imposta originati entro il 16.2.2022
Se i crediti d’imposta iscritti nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari sono stati originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022, il loro utilizzo in compensazione nel modello F24 continua ad avvenire utilizzando i codici tributo che erano stati istituiti, sin dall’avvio dell’operatività della disciplina dell’art. 121 del DL 34/2020, con la ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83.
Codici tributo per crediti d’imposta originati entro il 16.2.2022 (ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83) | |
Tipo agevolazione | Cessione del credito e sconto sul corrispettivo |
Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) | 6921 |
Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) | 6922 |
Sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) | 6923 |
Bonus colonnine (art. 16-ter del DL 63/2013 | 6924 |
Codici tributo per crediti d’imposta originati entro il 16.2.2022 (ris. Agenzia delle Entrate 28.12.2020 n. 83) |
|
Tipo agevolazione | Cessione del credito e sconto sul corrispettivo |
Bonus facciate (art. 1 della L. 160/2019) | 6925 |
Bonus casa – Interventi di recupero edilizio (art. 16-bis del TUIR) | 6926 |
Codici tributo per crediti d’imposta originati dal 17.2.2022
Se i crediti d’imposta iscritti nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari sono stati originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17.2.2022, il loro utilizzo in compensazione nel modello F24 deve avvenire utilizzando i “nuovi” codici tributo che sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12.
Tali codici vengono differenziati a seconda del tipo di opzione che ha originato il credito d’imposta (sconto sul corrispettivo, oppure cessione del credito), in ragione del fatto che, nel cassetto fiscale del contribuente, si rende necessario distinguere:
- i crediti d’imposta che derivano da uno sconto sul corrispettivo applicato in fattura, i quali possono essere oggetto di cessione, da parte del fornitore, a qualsiasi terzo cessionario, prima delle ulteriori cessioni consentite solo a “soggetti vigilati”;
- i crediti d’imposta che derivano da una cessione del credito da parte del beneficiario (ma anche da parte del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura), i quali possono essere oggetto di cessione, da parte del cessionario, solo a “soggetti vigilati”.
Solo con riguardo ai crediti derivanti dall’agevolazione superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12 si “fermano” ai crediti originati da comunicazioni di opzione presentate entro il 31.10.2022, perché per quelli originati da comunicazioni di opzione presentate a decorrere dall’1.11.2022 si applicano i codici tributi istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2022 n. 71.
Codici tributo per crediti d’imposta originati dal 17.2.2022 al 31.3.2023 (ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12 e 7.12.2022 n. 71) | ||
Tipo agevolazione | Tipo opzione che ha generato il credito | |
Cessione del credito | Sconto sul corrispettivo | |
Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) | Solo se originati da comunicazioni entro il 31.10.2022: | |
7701 | 7711 | |
Solo se originati da comunicazioni dall’1.11.2022 al 31.3.2023: | ||
7708 | 7718 | |
Sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) | 7703 | 7713 |
Bonus barriere 75% (art. 119-ter del DL 34/2020) | 7707 | 7717 |
Codici tributo per crediti d’imposta originati dal 17.2.2022 (ris. Agenzia delle Entrate 14.3.2022 n. 12) |
||
Tipo agevolazione | Tipo opzione che ha generato il credito | |
Cessione del credito | Sconto sul corrispettivo | |
Ecobonus (art. 14 del DL 63/2013) | 7702 | 7712 |
Bonus colonnine (art. 16-ter del DL 63/2013 | 7704 | 7714 |
Bonus facciate (art. 1 della L. 160/2019) | 7705 | 7715 |
Bonus casa (art. 16-bis del TUIR) | 7706 | 7716 |
Codici tributo per crediti d’imposta superbonus originati dall’1.4.2023
Con riguardo al superbonus devono essere utilizzati i codici tributo istituiti:
- dalla Agenzia delle Entrate 7.12.2022 n. 71, se i crediti d’imposta iscritti nei cassetti fiscali di fornitori e cessionari sono stati originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1.11.2022 e fino al 31.3.2023;
- dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19, se i crediti riguardano comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1.4.2023.
La ris. 19/2023 ha altresì istituito i codici tributo per i crediti d’imposta bonus barriere 75% e sismabonus originati da comunicazioni di opzione trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dall’1.4.2023.
Codici tributo per crediti d’imposta originati dall’1.11.2022 per il superbonus e dall’1.4.2023 per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75%
(ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19 e ris. Agenzia delle Entrate 7.12.2022 n. 71) |
||
Tipo agevolazione | Tipo opzione che ha generato il credito | |
Cessione del credito | Sconto sul corrispettivo | |
Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) | Solo se originati da comunicazioni dall’1.11.2022 al 31.3.2023: | |
7708 | 7718 | |
Solo se originati da comunicazioni dall’1.4.2023: | ||
7709 | 7719 | |
Sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) | 7738 | 7739 |
Bonus barriere 75% (art. 119-ter del DL 34/2020) | 7710 | 7740 |
SUPERBONUS, Bonus barriere 75% e sismabonus – Utilizzo del credito in 10 rate
L’art. 9 co. 4 del DL 176/2022 ha introdotto la possibilità, per gli interventi che danno diritto al superbonus di cui all’art. 119 del DL 34/2020, di utilizzare in 10 rate annuali di pari importo i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, anziché in 4 o 5 rate.
Detta possibilità di “spalmare” la quota residua di ciascuna rata annuale, non utilizzata in compensazione nel periodo in cui avrebbe dovuto essere utilizzata in base alla disciplina ordinaria, in 10 rate annuali di pari importo per cessionari e fornitori, è stata estesa:
- oltre agli interventi superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, anche al bonus barriere 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, e al sismabonus, di cui ai co. da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013;
- ai crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2023 e non ancora utilizzati.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 sono state fornite le disposizioni attuative per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, mentre con la ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19 sono stati istituiti gli appositi codici tributo per utilizzare in compensazione nel modello F24 le rate dei crediti per i quali si è optato per la “spalmatura” in 10 anni.
Utilizzo del credito post “spalmatura” in 10 anni
Le 10 rate annuali di pari importo, conseguenti alla ripartizione, decorrono dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.
In sostanza, per una rata 2022 la ripartizione in 10 anni avviene dall’anno 2023 ed arriverà sino al 2032.
Per una rata 2023 la ripartizione in 10 anni avviene dall’anno 2024 ed arriverà sino al 2033.
La scelta di ripartire la quota residua del credito in 10 rate annuali di pari importo è irrevocabile.
MODALITÀ DI FRUIZIONE IN 10 RATE DEL CREDITO
Il provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123 (punti 2.3 e 2.4) stabilisce che ciascuna nuova rata annuale risultante dalla predetta ripartizione in 10 rate annuali:
- può essere utilizzata esclusivamente in compensazione, ex 17 del DLgs. 241/97, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento (con i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19);
- per la quota non utilizzata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso;
- non può essere ceduta ad altri soggetti, né può essere ulteriormente ripartita.
COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per procedere alla ripartizione in 10 anni, il titolare del credito d’imposta (fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o cessionario) comunica con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 18.4.2023 n. 132123, punto 3):
- la tipologia di credito;
- la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni;
- il relativo importo di tale rata.
La comunicazione:
- può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile (con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti, purché derivanti da comunicazioni di opzioni trasmesse entro il 31.3.2023);
- è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata;
- va trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”:
- dal 2.5.2023, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti;
- dal 3.7.2023, anche avvalendosi di un intermediario ex 3 co. 3 del DPR 322/98, dotato di delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
Codici tributo da utilizzare post “spalmatura” in 10 anni
La ris. Agenzia delle Entrate 2.5.2023 n. 19 ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione in 10 anni dei crediti d’imposta risultanti dalla ripartizione della rata originaria e derivanti da superbonus, sismabonus e bonus barriere 75%, ai sensi dell’art. 9 co. 4 del DL 176/2022.
Tipo agevolazione | Codice tributo rata originaria | Anno minimo rata originaria | Codice tributo nuove rate
(ris. Agenzia delle Entrate 19/2023) |
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Superbonus (art. 119 del DL 34/2020) |
Comunicazioni di opzione inviate entro il 31.10.2022 | 7701 | 2022 | 7771 |
7711 | 2022 | |||
6921 | 2022 | |||
Comunicazioni di opzione inviate dall’1.11.2022 al 31.3.2023 | 7708 | 2023 | ||
7718 | 2023 | |||
Sismabonus (art. 16 del DL 63/2013) |
Comunicazione di opzione inviate fino al 31.3.2023 | 7703 | 2023 | 7772 |
7713 | 2023 | |||
6923 | 2023 | |||
Bonus barriere 75% (art. 119-ter del DL 34/2020) |
Comunicazioni di opzione inviate fino al 31.3.2023 | 7707 | 2023 | 7773 |
7717 | 2023 |
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