Premessa
Per effetto delle modifiche apportate dalla L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 15 co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali;
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.
In attuazione della disciplina in esame, con il DM 23.12.2022 n. 1406 (pubblicato sulla G.U. 14.2.2023 n. 37), il Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) ha quindi individuato l’importo massimo detraibile dall’IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d’imposta 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023), rimasto invariato rispetto all’importo individuato per il 2021.
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in relazione alla suddetta disciplina.
Con le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 7, 27.4.2018 n. 7, 31.5.2019 n. 13, 8.7.2020 n. 19, 25.6.2021 n. 7 e 7.7.2022 n. 24 sono stati:
- “ripresi” i chiarimenti della suddetta circ. 6.5.2016 n. 18;
- forniti ulteriori chiarimenti.
Obbligo di tracciabilità dall’1.1.2020
Si ricorda che, per effetto dell’art. 1 co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), dall’1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Parametrazione al reddito complessivo dall’1.1.2020
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 1 co. 629 della suddetta L. 160/2019, dall’1.1.2020 le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:
- per l’intero importo, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro.
Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano.
Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d’imposta 2022
Il suddetto DM 23.12.2022 n. 1406 ha individuato l’importo massimo detraibile al 19% ai fini IRPEF, in relazione al periodo d’imposta 2022, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali:
- per ciascuna area disciplinare di afferenza (sulla base della classificazione contenuta in allegato al predetto DM e di seguito riportata);
- in base alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio.
Gli importi recati dal DM 23.12.2022 n. 1406 in relazione all’annualità 2022 confermano gli importi già previsti per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.
Gli importi massimi detraibili al 19% per il periodo d’imposta 2022 sono quindi quelli indicati nella seguente tabella:
AREA DISCIPLINARE CORSI ISTRUZIONE | ZONA GEOGRAFICA NORD | ZONA GEOGRAFICA CENTRO | ZONA GEOGRAFICA SUD E ISOLE |
Medica | 3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
Sanitaria | 3.900 euro | 2.900 euro | 2.700 euro |
Scientifico-tecnologica | 3.700 euro | 2.900 euro | 2.600 euro |
Umanistico-sociale | 3.200 euro | 2.800 euro | 2.500 euro |
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.
Delimitazione delle zone geografiche
Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:
- “Nord”: la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l’Emilia Romagna;
- “Centro”: la Toscana, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio;
- “Sud e Isole”: la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.
Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master
Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19%, prevista dal DM 23.12.2022
n. 1406, conferma quella già prevista per il 2021 dal DM 23.12.2021 n. 1324.
Per il periodo d’imposta 2022, la spesa detraibile è quindi pari a:
- 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 900,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle
Isole.
Con riguardo ai master universitari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata (così, da ultimo, la circolare-guida 7.7.2022 n. 24, p. 130).
Corsi di perfezionamento
Come chiarito dalle circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 133), i medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento, anche se non espressamente menzionati dal decreto ministeriale.
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Agli importi detraibili previsti dal DM 23.12.2022 n. 1406 deve essere sommato l’ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all’art. 3 co. 20 – 23 della
L. 28.12.95 n. 549.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circ. 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, in via generale, che le modifiche apportate dalla L. 208/2015 non riguardano l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione IRPEF del 19%, ma la modalità di determinazione dell’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione per la frequenza di corsi universitari presso Università private, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Università e della Ricerca).
In relazione al periodo d’imposta 2022, occorre quindi fare riferimento a quanto stabilito dal DM 23.12.2022 n. 1406 sopra esaminato.
Tipologie di spese ammesse alla detrazione
Nelle circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 131) viene precisato che sono ammesse alla detrazione le spese sostenute per:
- tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
- la c.d. “ricognizione”;
- soprattasse per esami di profitto e laurea;
- la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà;
- la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del DM 10.9.2010 n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal DLgs. 59/2017.
Spese sostenute per i test di ammissione
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 133) hanno chiarito che il limite individuato dal decreto ministeriale include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.
Se vengono sostenute più prove di ammissione in Università non statali situate in aree geografiche diverse o più prove di ammissione per corsi di laurea in Università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere a seconda che lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test.
In caso di iscrizione occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di ammissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere.
Nel caso in cui, invece, lo studente abbia sostenuto più test di ammissione ad Università non statali
senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Corsi di studio tenuti in Regioni diverse da quella di sede legale dell’università
Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in Regioni diverse rispetto a quella in cui l’Università ha la sede legale, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 134) hanno chiarito che, ai fini della detrazione, occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso.
Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo d’imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso Università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto ministeriale.
Frequenza di corsi sia presso università statali che non statali
Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso Università statali che Università non statali, le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 134) hanno chiarito che:
- la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le Università statali può essere calcolata sull’intero importo;
- le spese detraibili sostenute presso Università non statali devono invece essere ricondotte nei limiti previsti dal decreto ministeriale, con le modalità sopra descritte.
Frequenza presso università non statali sia di corsi di laurea che di corsi post laurea
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 133) hanno inoltre precisato che, nel caso in cui lo studente sostenga nel medesimo anno d’imposta spese sia per la frequenza di corsi di laurea presso università non statali, sia per la frequenza presso università non statali di corsi post laurea, occorre fare riferimento al limite di spesa più elevato previsto in base all’area disciplinare e alla Regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario.
Università estere
Ai fini della detrazione delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per:
- la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare;
- la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post laurea all’estero, ai fini della detrazione occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (da ultimo, circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24, p. 134).
Università telematiche
Ai fini della detrazione delle spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche, la circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 18 (§ 2.3) ha chiarito che tali spese, al pari di quelle per la frequenza di altre Università non statali, possono essere detratte facendo riferimento:
- all’area tematica del corso;
- per l’individuazione dell’area geografica, alla Regione in cui l’Università ha la sede legale.
Corsi di laurea in teologia e scienze religiose
Sono detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – Sociale” le spese sostenute per la frequenza di corsi di:
- laurea in teologia presso le Università Pontificie;
- laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose (da ultimo, circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24, p. 134).
Per quanto concerne la zona geografica di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, per motivi di semplificazione, debba essere individuata nella Regione in cui si svolge il corso di studi, anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano (da ultimo, circolare-guida 7.7.2022 n. 24, p. 134).
Corsi di specializzazione in psicoterapia
In relazione alla frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria, la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il Ministero dell’Università e della Ricerca (così, da ultimo, circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24, p. 130).
Istituti tecnici superiori (ITS), conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, corsi statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 130) hanno precisato che la detrazione in esame spetta per le spese sostenute per la frequenza, tra l’altro, di:
- Istituti tecnici superiori (ITS), in quanto equiparati alle spese universitarie;
- nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR 8.7.2005 n. 212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati;
- corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM).
Imposta di bollo
Le circolari-guida dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circ. 7.7.2022 n. 24, p. 133 – 134) hanno chiarito che nel limite di spesa individuato dal decreto ministeriale è compresa anche l’imposta di bollo.
Per tale imposta, infatti, non è prevista esplicitamente la possibilità di sommare l’importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti come, invece, disposto per la tassa regionale per il diritto allo studio di cui al citato art. 3 della L. 549/95.
Spese rimborsate dal datore di lavoro
Le istruzioni ai modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 precisano che non possono essere detratte le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13.
La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata (cfr., da ultimo, circolare-guida Agenzia delle Entrate 7.7.2022 n. 24, p. 135).
Aggiornamento degli importi detraibili
Gli importi detraibili ai fini IRPEF delle spese relative alla frequenza delle Università non statali sono aggiornati ogni anno, mediante decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca.
Spese sostenute per i familiari
Ai sensi dell’art. 15 co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sono sostenute nell’interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.
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