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Servizio on-line per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali

da | Feb 9, 2023 | Aggiornamenti

Premessa

È stato attivato il servizio on line di Agenzia Entrate – Riscossione per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La Legge n. 197/2022 (art. 1, commi da 231 a 252) ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.

La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.

L’importo dovuto per la Definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e al 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I contribuenti interessati devono presentare una richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Si hanno a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:

  • On-line in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
  • On-line in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

Se si presenta la domanda in area pubblica:

  • si riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
  • dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti;
  • infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della Definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

L’Agenzia Entrate-Riscossione ha pubblicato altresì le risposte alle domande più frequenti sul tema. Dall’ambito di applicazione all’individuazione dei debiti che rientrano o meno nella Definizione agevolata, dalle modalità per aderire e per presentare la domanda alle modalità di pagamento o rateizzazione delle somme dovute. Vengono chiarite le modalità di versamento e cosa succede se non viene versata o viene versata in ritardo una rata. Nello specifico viene chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Nel caso in cui si aderisca alla Definizione per debiti per i quali fosse già in corso una rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

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