Premessa
Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).
Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 73/2022.
Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
Proroga del termine per la registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e la presentazione dell’autodichiarazione
L’art. 35 co. 1 – 3 del DL 73/2022 proroga il termine, previsto dall’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115, entro il quale l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) degli aiuti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato COVID-19.
In particolare, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 co. 1, secondo periodo, del DM 31.5.2017 n. 115 in scadenza:
- dal 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) al 31.12.2022, sono prorogati al 30.6.2023;
- dall’1.1.2023 al 30.6.2023, sono prorogati al 31.12.2023.
Proroga al 30.11.2022 della presentazione dell’autodichiarazione
A seguito di tale differimento dei termini di registrazione degli aiuti, con il provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2022 n. 233822, che ha modificato il precedente provv. 27.4.2022 n. 143438, è stata disposta la proroga al 30.11.2022 (in luogo del 30.6.2022 inizialmente previsto) del termine di presentazione dell’autodichiarazione per il rispetto dei massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Differimento a regime del termine di presentazione degli elenchi intrastat
L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.
Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.
La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.
Decorrenza
Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.
Modifiche alla disciplina del c.d. “esterometro”
Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.
Modifica dell’ambito oggettivo
Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).
Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.
Efficacia del regime sanzionatorio
Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.
Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.
Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Estensione temporale del reverse charge
L’art. 22 del DL 73/2022 estende l’applicazione del reverse charge, per determinate operazioni nel settore elettronico ed energetico, sino al 31.12.2026.
A tal fine, viene modificato l’art. 17 co. 8 del DPR 633/72, il quale stabiliva la cessazione della speciale misura al 30.6.2022.
Disciplina comunitaria
La proroga della disciplina è avvenuta con la direttiva 2022/890/UE.
Difatti, a differenza di altre operazioni per le quali il meccanismo del reverse charge è previsto a regime (ad esempio nel settore edile), l’art. 199-bis della direttiva 2006/112/CE ne stabilisce l’applicazione per un periodo di tempo determinato. La direttiva 2022/890/UE ha, quindi, differito il termine ultimo dal 30.6.2022 al 31.12.2026.
Ambito di applicazione
Il meccanismo del reverse charge in esame, prorogato al 31.12.2026, si applica alle operazioni individuate dall’art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:
- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione nei prodotti destinati al consumatore finale;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Proroga della presentazione della dichiarazione imu per l’anno 2021
L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.
Si tratta della dichiarazione riferita:
- agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
- alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.
Enti non commerciali
La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.
Proroga del termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021
L’art. 3 co. 6 del DL 73/2022 ha differito al 30.9.2022 il termine per l’invio della dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa agli anni 2020 e 2021, precedentemente stabilito al 30.6.2022.
Evoluzione normativa
L’art. 4 co. 1-ter del DLgs. 23/2011 e l’art. 4 co. 5-ter del DL 50/2017 stabiliscono che la dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 25 co. 3-bis del DL 22.3.2021 n. 41, conv. L. 21.5.2021 n. 69, ha stabilito che entro il 30.6.2022 dovessero essere presentate le dichiarazioni dell’imposta di soggiorno relative agli anni d’imposta 2020 e 2021, termine ora differito al 30.9.2022.
Modello di dichiarazione
Si ricorda che le dichiarazioni in esame devono essere presentate, in via telematica, utilizzando il modello approvato con il DM 29.4.2022 (pubblicato sulla G.U. 12.5.2022 n. 110), unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Razionalizzazione delle deduzioni IRAP per il lavoro a tempo indeterminato
L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.
Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
Disciplina applicabile ante modifiche
In base alla disciplina vigente ante modifiche, la facoltà di portare, per l’intero importo, il costo dei dipendenti a tempo indeterminato a riduzione della base imponibile IRAP viene riconosciuta sotto forma di “deduzione residuale”.
In pratica, il contribuente deve:
- innanzitutto, applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell’impiego di personale a tempo indeterminato già vigenti precedentemente al 2015;
- poi, se la sommatoria delle citate deduzioni è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d’imposta, applicare l’ulteriore deduzione prevista dall’art. 11 co. 4-octies del DLgs. 446/97 fino a concorrenza dell’intero importo dell’onere sostenuto.
Tale impostazione rende complessa la compilazione della dichiarazione IRAP, costringendo i contribuenti a scomporre l’onere complessivo sostenuto per i dipendenti a tempo indeterminato (comunque interamente deducibile) tra i diversi righi deputati all’accoglimento delle relative deduzioni.
Disciplina applicabile post modifiche
La modifica normativa risolve alla radice ogni questione:
- da un lato, disponendo la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;
- dall’altro, lasciando in vigore le ulteriori deduzioni soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con differente contratto che già attualmente possono fruirne (es. addetti alla ricerca e sviluppo, apprendisti, disabili, lavoratori stagionali, ecc.).
Decorrenza
Le novità introdotte si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del DL 73/2022) e, dunque, dal 2021 per i soggetti “solari”.
La modifica ha quindi carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022. Tale circostanza comporterà un adeguamento della modulistica, salvo consentire, in via transitoria per quest’anno, di indicare tutti i costi dei dipendenti a tempo indeterminato nei righi in cui attualmente deve essere riportata la sola deduzione eccedente (IC69 e IS7, per le società di capitali).
Per contro, non mutando gli oneri deducibili, né i proventi imponibili, non occorre rideterminare l’IRAP dovuta per il 2021.
Principio di derivazione rafforzata – Estensione alle micro imprese
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i soggetti che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all’art. 2435-ter c.c. (attivo Stato patrimoniale 175.000,00 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5), ma che scelgono di non adottare le semplificazioni per esse previste e di redigere, invece, il bilancio in forma ordinaria, determinano il reddito d’impresa applicando il principio di derivazione rafforzata, per effetto del quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili, con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Prima di tale modifica, la norma escludeva, invece, l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro imprese, anche laddove le stesse redigessero il bilancio in forma ordinaria (ad esempio, perché holding di un gruppo industriale), applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c., o in forma abbreviata, oppure laddove (pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste) decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato. In tali fattispecie, si determinava, quindi, un doppio binario civilistico-fiscale.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
Correzione di errori contabili – Rilevanza nel periodo di imputazione in bilancio
L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Decorrenza
La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.
Indici sintetici di affidabilità fiscale (isa)
L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.
Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.
Disciplina delle società in perdita sistematica – Abroga-zione dal periodo d’imposta 2022 “solare”
L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.
Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.
Decorrenza
La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”).
Effetti dell’abrogazione
Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:
- i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.
Attestazione dei contratti a canone concordato
L’art. 7 del DL 73/2022 estende la validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”, di modo che essa potrà valere, a determinate condizioni, anche per più contratti aventi ad oggetto il medesimo immobile.
Attestazione di conformità del contratto all’accordo
I contratti a canone concordato (contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato “3+2” di cui all’art. 2 co. 3 della L. 431/98; contratti di locazione transitori e contratti di locazione per studenti universitari, stipulati ai sensi dell’art. 5 co. 1, 2 e 3 della medesima L. 431/98) possono godere, in presenza delle condizioni richieste dalle diverse norme agevolative, di alcune agevolazioni fiscali consistenti, tra il resto:
- nell’aliquota del 10% della cedolare secca;
- nella riduzione della base imponibile IRPEF del 30%;
- nell’individuazione della base imponibile dell’imposta di registro nel 70% del canone;
- nella riduzione del 25% dell’aliquota IMU deliberata dal Comune.
A seguito dell’entrata in vigore del DM 16.1.2017, per poter applicare le agevolazioni fiscali previste per i contratti a canone concordato è necessario, alternativamente:
- che il contratto di locazione sia stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;
- che i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori siano corredati da un’attestazione, rilasciata da una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’Accordo territoriale.
Validità dell’attestazione
Fino ad ora, l’attestazione aveva validità per il singolo contratto per il quale era stata richiesta.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 7 del DL 73/2022, invece, la stessa attestazione “può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce”.
Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere anche per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile, né l’Accordo territoriale.
Addizionali comunali all’IRPEF – Adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni dell’Irpef
L’art. 20 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione all’adeguamento delle aliquote delle addizionali comunali all’IRPEF ai nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.
Proroga del termine per l’adeguamento
Nello specifico:
- è differito al 31.7.2022 il termine per adeguare le aliquote dell’addizionale comunale ai nuovi scaglioni IRPEF;
- in caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell’aliquota unica in data successiva all’adozione del proprio bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche allo stesso in occasione della prima variazione utile.
Applicazione dell aliquote 2021 sugli scaglioni irpef 2022 in caso di inadempimenti
Viene stabilito che l’addizionale comunale IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel Comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima, nel caso di:
- Comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, ma che non adottino le delibere di adeguamento entro il 31.7.2022;
- Comuni che non trasmettano le delibere di adeguamento, entro il 20.12.2022, al Ministero dell’Economia e delle finanze per la pubblicazione sull’apposito sito.
Addizionale IRES per le imprese che operano nei settori del petrolio e dell’energia – Abrogazione
L’art. 9 co. 2 dispone l’abrogazione dell’addizionale IRES di cui all’art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7.
Caratteristiche
Si tratta dell’addizionale IRES del 4% nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti in Italia:
- che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33% della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell’ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.
Decorrenza
La modifica opera con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2021 per i soggetti “solari”).
Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione – certificazione delle attività
L’art. 23 co. 2-8 del DL 73/2022 ha introdotto la possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo al fine di favorire l’applicazione del credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione (art. 1 co. 200 – 203-sexies della L. 27.12.2019 n. 160) in condizioni di certezza operative.
Tale certificazione:
- è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate;
- può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Con un successivo DPCM saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.
Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria
Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell’art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini
Con riferimento al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini, l’art. 23 co. 1 del DL 73/2022 modifica l’art. 31 del DL 73/2021:
- eliminando il riferimento ai “nuovi” farmaci e vaccini.
- prevedendo che per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili all’agevolazione trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito ricerca e sviluppo e innovazione).
Monitoraggio fiscale degli intermediari finanziari – riduzione della soglia
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DL 167/90, gli intermediari bancari e finanziari di cui all’art. 3 co. 2 del DLgs. 231/2007, i soggetti di cui all’art. 3 co. 3 lett. a) e d) e gli operatori non finanziari ex art. 3 co. 5 lett. i) del DLgs. 231/2007 che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- i dati di cui all’art. 31 co. 2 del DLgs. 231/2007, relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale;
- limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR;
- indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata.
L’art. 16 del DL 73/2022 riduce a 5.000,00 euro, rispetto al precedente limite di 15.000,00 euro, la soglia quantitativa a partire dalla quale scatta l’obbligo di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l’estero sopra illustrato.
Decorrenza
Il nuovo limite di 5.000,00 euro si applica a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021, che deve avvenire entro il 31.10.2022.
Modulistica dichiarativa – differimento dei termini di approvazione dal 2023
Ai sensi dell’art. 11 del DL 73/2022, sono prorogati alcuni termini relativi all’approvazione della modulistica dichiarativa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Viene infatti stabilito che:
- i provvedimenti che approvano il modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770) e il modello 730 devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 gennaio);
- i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) e di dichiarazione IRAP, devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 31 gennaio);
- i modelli di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati devono essere resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico entro la fine del mese di febbraio (invece che entro il 15 febbraio).
Dichiarazione IVA
Rimane invece invariato il termine del 15 gennaio per l’approvazione del modello di dichiarazione IVA.
Certificazione Unica
Non è chiaro se il termine per l’approvazione del modello di Certificazione Unica venga anch’esso spostato alla fine del mese di febbraio o rimanga al 15 gennaio.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
Controlli formali delle dichiarazioni precompilate presentate mediante professionisti o Caf – Riduzione dal 2023
L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.
Caratteristiche dei nuovi controlli formali
Viene infatti stabilito che:
- se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
- il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
- il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
- il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
- in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.
Schede di scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF – Dematerilizzazione dal 2023
L’art. 2 del DL 73/2022 introduce alcune novità in relazione alle schede sulla scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, in caso di modello 730 presentato tramite il sostituto d’imposta.
Nuovi adempimenti in capo ai sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale sono tenuti a:
- trasmettere all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni elaborate e ai relativi prospetti di liquidazione, anche i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, secondo modalità che saranno stabilite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; viene quindi meno l’obbligo di consegna delle buste contenenti le suddette schede ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (es. professionista o CAF);
- conservare copia delle schede fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno trasmesse nel 2023.
Agevolazioni IVA nel settore sanitario
L’art. 18 del DL 73/2022 estende l’ambito applicativo del regime di esenzione IVA e dell’aliquota IVA del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario.
Estensione del regime di esenzione IVA
Mediante la sostituzione dell’art. 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72, viene stabilito che l’esenzione IVA prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie spetta anche laddove tali prestazioni costituiscano una componente di una prestazione di ricovero e cura effettuata, a favore di persone ricoverate, da un soggetto diverso da quelli di cui al successivo n. 19) dell’art. 10 citato (ad esempio, da case di cura non convenzionate).
L’esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura:
- a condizione che l’ente abbia acquistato a sua volta la prestazione sanitaria presso un terzo in regime di esenzione IVA ex 10 co. 1 n. 18) del DPR 633/72;
- fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dall’ente al soggetto terzo per la medesima prestazione sanitaria.
Estensione dell’aliquota IVA del 10%
L’art. 18 del DL 73/2022 estende, inoltre, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di ricovero e cura rese da case di cura non convenzionate, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
In dettaglio, il decreto sostituisce il n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, stabilendo che l’aliquota IVA del 10% si applica:
- alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle che beneficiano dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 18) e 19) del DPR 633/72;
- alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72 (vale a dire da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, ONLUS o, con l’operatività della riforma del Terzo settore, da enti del Terzo settore non commerciali), nonché da case di cura non convenzionate;
- alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i già citati soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 19) del DPR 633/72.
Resta ferma l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’art. 6 della L. 217/83.
Decorrenza
In assenza di specifiche disposizioni circa la relativa decorrenza, le agevolazioni previste dall’art. 18 del DL 73/2022 devono ritenersi applicabili alle prestazioni che, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si considerano effettuate a partire dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del decreto.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.
Innalzamento della soglia per il differimento dei versamenti dei primi due trimestri solari
A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.
Decorrenza
L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – modifica termine per il secondo trimestre
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
Modifica del Termine di registrazione degli atti
Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:
- la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
- la denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Termine per la registrazione degli atti in termine fisso
L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.
Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.
Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).
Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.
Denuncia di eventi successivi
È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.
Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:
- in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
- in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex 35 del DPR 131/86);
- in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex 36 del DPR 131/86).
Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.
Pagamento telematico dell’imposta di bollo – estensione
L’art. 15 del DL 73/2022, inserendo il co. 596-bis nell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147, prevede la possibilità di estendere il pagamento telematico dell’imposta di bollo ad ulteriori atti, documenti e registri (contemplati dalla Tariffa allegata al DPR 642/72), da individuare con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che l’art. 1 co. 596 della L. 147/2013 ha consentito di pagare l’imposta di bollo, per i documenti richiesti alla Pubblica Amministrazione o a qualsiasi Ente o Autorità competente, direttamente online, con addebito in conto, carta di credito, debito o prepagate attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.
La modifica normativa introdotta dal DL 73/2022 intende estendere tale modalità di pagamento dell’imposta di bollo ad altri documenti ed atti (per i quali essa sia dovuta ai sensi del DPR 642/72) da individuare con un successivo provvedimento attuativo.
Applicabilità agli Enti del terzo settore della disciplina fiscale transitoria
In base all’art. 104 del DLgs. 117/2017, la disciplina fiscale dettata per gli enti del Terzo settore sarà applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in cui, oltre ad essere operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), perverrà l’autorizzazione della Commissione Europea. Tuttavia, in via transitoria, nell’attesa di tale autorizzazione, alcune specifiche disposizioni si rendono già applicabili per ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Con l’art. 26 del DL 73/2022 viene previsto che, a decorrere dall’operatività del RUNTS (intervenuta lo scorso 23.11.2021), beneficiano della disciplina transitoria anche gli enti iscritti al medesimo registro.
Modifica del domicilio fiscale stabilito dall’amministra-zione finanziaria
L’art. 4 del DL 73/2022 ha modificato l’art. 59 del DPR 600/73, il quale prevede che, in deroga alle regole contenute nell’art. 58 del DPR 600/73 per individuare il domicilio fiscale (per le persone fisiche, il Comune di residenza anagrafica; per le persone giuridiche, il Comune in cui si trova, in via graduata, la sede legale, la sede amministrativa, una sede secondaria, una stabile organizzazione o il luogo di esercizio prevalente della loro attività), l’Amministrazione finanziaria possa:
- stabilire il domicilio fiscale nel Comune dove il soggetto svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel Comune in cui è stabilita la sede amministrativa;
- consentire al contribuente, in presenza di particolari circostanze, di presentare istanza di variazione del domicilio fiscale per stabilirlo in un Comune diverso da quello determinato ai sensi dell’art. 58 del DPR 600/73.
Competenza per la presentazione dell’istanza
L’istanza per lo spostamento del domicilio fiscale in un Comune diverso deve essere presentata alla:
- Direzione regionale, per spostamenti nella stessa Regione;
- Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, in caso di spostamenti in una Regione diversa.
Se dopo la modifica del domicilio si rendessero necessarie successive revoche o variazioni:
- per la revoca è competente l’organo che ha emanato l’originario provvedimento;
- se alla revoca consegue una contestuale richiesta di variazione del domicilio fiscale, il nuovo provvedimento è emanato dalla Direzione regionale, per spostamenti del domicilio fiscale nell’ambito della stessa Regione, o dalla Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate, per spostamenti in altra Regione.
Efficacia temporale della modifica
Gli effetti del provvedimento di revoca e di quello di variazione si producono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato.
Rimborsi fiscali agli eredi
L’art. 5 del DL 73/2022 snellisce le procedure di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi del defunto.
Modificando l’art. 28 del DLgs. 346/90 (in materia di imposta di successione), viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell’Agenzia delle Entrate, vengano erogati:
- ai chiamati all’eredità, come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell’eredità per legge, salvo diversa comunicazione degli interessati;
- per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.
Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle Entrate.
Provvedimento attuativo
Viene demandato ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione con cui gli interessati richiedono una diversa attribuzione del rimborso.
Assegno unico e universale per nuclei familiari con figli disabili
L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi beneficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.
Ampliamento dei beneficiari dell’assegno unico e universale
Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’assegno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.
Aumento degli importi
Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:
- un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
- l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.
Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000,00 euro
Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.
Decorrenza
Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.
Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti – proroga dei termini per la conferma dell’operazione
In relazione alle procedure per l’erogazione degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31.12.2022, l’art. 40 del DL 73/2022 proroga a 270 giorni (in luogo dei 180 giorni originari) dalla prenotazione dell’incentivo i termini per:
- la conferma dell’operazione;
- la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato e del codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice del veicolo.
Misure in materia di lavoro degli stranieri
Il DL 73/2022 interviene anche in materia di immigrazione, introducendo una serie di misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri.
Al contempo, viene rivista l’attività di verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni contrattuali collettive e di congruità, demandandola non più agli Ispettorati del lavoro, bensì ai professionisti che effettuano consulenza del lavoro e alle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
Semplificazioni in materia di nulla osta per i lavoratori stranieri
L’art. 42 del DL 73/2022 prevede che per le domande presentate in relazione al DPCM 21.12.2021 (di programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato), adottato per il 2021, il nulla osta al lavoro subordinato venga rilasciato:
- nel termine di 30 giorni;
- a decorrere dal 22.6.2022.
Il nulla osta in questione:
- può essere rilasciato anche qualora, nel predetto termine di 30 giorni, non siano state acquisite informazioni relative agli eventuali elementi ostativi (falsificazione dei documenti, lavoro irregolare, mancato rispetto degli obblighi datoriali, ecc.) previsti in materia di lavoro subordinato e stagionale dagli artt. 22 e 24 del DLgs. 286/98;
- consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio nazionale.
In caso di accertamento dei predetti elementi ostativi, verranno revocati sia il nulla osta sia il visto di ingresso.
Invece, il visto d’ingresso in Italia richiesto sulla base del nulla osta al lavoro subordinato e stagionale, verrà rilasciato entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d’ingresso, ove previsto, lo Sportello unico per l’immigrazione convocherà il datore di lavoro e il lavoratore straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Ipotesi di esclusione
L’art. 43 del DL 73/2022 prevede che la misura semplificativa in materia di nulla osta non trovi applicazione nelle ipotesi di cittadini stranieri:
- nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico e terrorismo;
- segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Verifica dei requisiti di congruità
L’art. 44 del DL 73/2022 interviene in merito alle verifiche richieste agli Ispettorati del Lavoro ai sensi dell’art. 30-bis co. 8 del DPR 394/99, relative ai requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità, demandandole in via esclusiva:
- ai professionisti che prestano attività di consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della L. 11.1.79 n. 12 (Consulenti del lavoro, Avvocati, Dottori commercialisti e Ragionieri commercialisti);
- alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
Le predette verifiche di congruità devono tenere conto anche della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti e del tipo di attività svolta dall’impresa.
In caso di esito positivo delle verifiche verrà rilasciata un’apposita asseverazione che il datore di lavoro produrrà unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Facoltà di prorogare i termini di esecuzione dei programmi per l’amministrazione straordinaria
L’art. 37 del DL 73/2022 interviene sui termini di esecuzione dei programmi relativi alle procedure di amministrazioni straordinarie, di cui all’art. 51 del DL 34/2020 conv. L. 77/2020.
Il suddetto art. 51, come modificato dal DL 73/2022, stabilisce che i termini di esecuzione dei programmi (di cessione dei complessi aziendali e ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa), predisposti secondo gli indirizzi di cui all’art. 27 co. 2 del DLgs. 270/99 e già autorizzati in base all’art. 57 del medesimo decreto legislativo, delle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del DL 347/2003 – anche se già prorogati ai sensi dell’art. 4 co. 4-ter e 4-septies del DL 347/2003 – ed aventi scadenza successiva al 23.2.2020, possono essere (ulteriormente) prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell’organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30.11.2022.
La medesima proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria regolate dal DLgs. 270/99.
Si fa presente che la norma, nell’originaria formulazione, prorogava “ex lege” i predetti termini di esecuzione dei programmi per 6 mesi, al fine di salvaguardare le possibilità di successo delle procedure di salvataggio già avviate, che avrebbero potuto risultare irrimediabilmente compromesse dagli effetti della crisi da COVID-19.
Abrogazione dell’obbligo di vidimazione dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali
L’art. 67 del DPR 131/86 dispone, in capo ai pubblici ufficiali, l’obbligo di iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso. In particolare, l’obbligo grava in capo a:
- notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- cancellieri e segretari, per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
- capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti.
L’art. 68 del DPR 131/86, come vigente fino al 21.6.2022, prevedeva l’obbligo, con cadenza quadrimestrale, in capo a tali soggetti, di presentare i suddetti repertori all’Agenzia delle Entrate per le verifiche.
L’art. 1 del DL 73/2022, modificando l’art. 68 del DPR 131/86, elimina l’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori, sostituendolo con una verifica “a richiesta” degli Uffici.
Decorrenza
La nuova disciplina si applica dal 22.6.2022, data di entrata in vigore del DL 73/2022.
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