Premessa
L’art. 1 co. 13 – 17 del DL 22/03/2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21/05/2021 n. 69, ha introdotto un quadro normativo (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno italiane espressamente elencate al co. 13 del medesimo DL di usufruire dei massimali previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DM 11/12/2021 (pubblicato sulla G.U. 20/01/2022 n. 15) ha definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 27/04/2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.
Soggetti tenuti alla presentazione dell’autodichiarazione
La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11/12/2021, vale a dire:
- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.
Dichiarazione già presentata per l’accesso agli aiuti del regime “quadro”
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati nell’art. 1 del DM 11/12/2021, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:
- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito (meccanismo applicabile solo per le misure ricomprese nel regime “ombrello”).
Oggetto dell’autodichiarazione
Nell’autodichiarazione va attestato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e il rispetto delle varie condizioni previste.
Modalità e termini di presentazione dell’autodichiarazione
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- dal 28/04/2022 al 30/06/2022;
- direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Definizione agevolata degli “avvisi bonari”
In caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi dell’art. 5 co. 1 – 9 del DL 41/2021, l’autodichiarazione deve essere presentata:
- entro il termine del 30/06/2022;
- ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30/06/2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del decreto devono presentare:
- una prima dichiarazione entro il 30/06/2022;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30/06/2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
Ricevute
A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Dichiarazioni ritrasmesse entro 5 giorni dallo scarto
Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i suddetti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto.
Dichiarazione correttiva
Qualora si intenda sostituire una dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova dichiarazione; l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Ciò ad eccezione dell’ipotesi di definizione agevolata degli “avvisi bonari”, posto che la dichiarazione presentata oltre il 30/06/2022 contenente i dati riguardanti la definizione non sostituisce quella presentata entro il 30/06/2022.
Superamento dei massimali
Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi degli aiuti del regime “quadro” eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero.
Modalità di restituzione
Le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, esclusa la facoltà di compensazione con crediti fiscali o contributivi disponibili.
Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione.
Esonero dalla compilazione del quadro RS
Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, non vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS gli aiuti i cui dati per la registrazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA) sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione prevista dal DM 11/12/2021.
A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa).
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