Premessa
Con il DL 27/01/2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), pubblicato sulla G.U. 27/01/2022 n. 21 ed entrato in vigore il giorno stesso, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il DL 27/01/2022 n. 4 è stato convertito nella L. 28/03/2022 n. 25, pubblicata sul S.O. n. 13 alla G.U. 28/03/2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29/03/2022, prevedendo numerose novità rispetto al testo originario.
Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge del DL 4/2022.
Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti
L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.
A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.
Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.
Ambito di applicazione
La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):
- dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
- dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”).
Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.
Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.
La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.
Rinuncia agli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa
Con l’art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).
Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 234/2021:
- deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta;
- mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento in 18 anni, dietro il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione);
- revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell’imposta sostitutiva del 3% pagata.
Ambito soggettivo
La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti fiscali dell’operazione. In pratica, è possibile, alternativamente:
- rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, mantenendo però nel bilancio i maggiori valori dei beni;
- rinunciare anche agli effetti civilistici della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i maggiori valori dei beni, sia la riserva costituita in contropartita nel passivo.
Ambito oggettivo
Il punto è dubbio. Non risulta, infatti, chiaro se la rinuncia agli effetti della rivalutazione riguardi solo i marchi e l’avviamento, ovvero anche gli altri beni (es. immobili, impianti, ecc.) rivalutati ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020.
Rottamazione dei ruoli – proroga delle rate
Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro:
- il 30/04/2022, se scadute nel 2020;
- il 31/07/2022, se scadute nel 2021;
- il 30/11/2022, se scadute o in scadenza nel 2022.
Prima, erano state posticipate varie volte le rate scadute nel corso del 2020 e del 2021, che, in base all’ultima modifica, avrebbero dovuto essere pagate entro il 09/12/2021.
Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.
Cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie
Nell’art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell’art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:
- il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
- successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”.
I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono:
- le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
- le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
- le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.
Disciplina transitoria
I crediti d’imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16/02/2022 (o al 06/03/2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.
Con la risposta del 17/03/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l’altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati:
- prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16/02/2022;
- cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16/02/2022.
Divieto di cessione parziale dei crediti d’imposta
Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’01/05/2022.
Indicazioni del ccnl per la fruizione delle detrazioni edilizie
Ai sensi del co. 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, norma introdotta dall’art. 28-quater del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 4 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (c.d. “bonus mobili”), dall’art. 1 co. 12 della L. 205/2017 (c.d. “bonus verde”) e dall’art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”), possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali.
Il contratto collettivo applicato deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Tale disposizione si applica soltanto ai lavori edili che congiuntamente:
- siano compresi nell’Allegato X al DLgs. 81/2008;
- siano di importo superiore a 70.000,00 euro;
- vengano avviati successivamente al 27/05/2022.
Visto di conformità
Il professionista che rilascia il visto di conformità deve verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato:
- nell’atto di affidamento dei lavori;
- nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Detrazioni edilizie – Responsabilità penale del tecnico abili-tato alle asseverazioni
Con il co. 13-bis.1 dell’art. 119 del DL 34/2020, norma introdotta dall’art. 28-bis co. 2 del DL 4/2022 convertito trasponendo quanto già previsto dall’art. 2 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), viene disciplinata la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del medesimo DL 34/2020.
La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000,00 a 100.000,00 euro, se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
Proroga del termine per la trasmissione della comunica-zione delle opzioni relative alle detrazioni edilizie
L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito proroga dal 07/04/2022 al 29/04/2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:
- alle spese sostenute nel 2021;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.
Messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate relative al 2021 – Proroga
L’art. 10-quater co. 2 del DL 4/2022 convertito prevede il differimento al 23/05/2022, in luogo dell’originario 30/04/2022, del termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate relative al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).
La proroga è stata introdotta a seguito del suddetto differimento al 29/04/2022 del termine di invio della comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Attività di discoteche e sale da ballo – Effettuazione dei versamenti sospesi di gennaio 2022
In relazione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo dal 25/12/2021 al 10/02/2022 (ai sensi dell’art. 6 co. 2 del DL 221/2021, conv. L. 11/2022), è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadevano nel mese di gennaio 2022 relativi:
- all’IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
I versamenti sospesi in esame, qualora non effettuati entro il 17/01/2022 (in quanto il 16 era domenica) dovranno avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 16/10/2022 (termine così prorogato rispetto all’originaria scadenza del 16/09/2022);
- senza applicazione di sanzioni e interessi.
Credito d’imposta per i canoni di locazione per i primi tre mesi del 2022
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:
- non solo alle imprese del settore turistico (già previste dalla norma ante conversione);
- ma anche a favore delle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.
In particolare, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta:
- alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati negli anni precedenti;
- alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”).
Sia per le imprese turistiche che per i gestori di piscine, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Autorizzazione europea
L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.
Aiuti di Stato
Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19/03/2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).
L’art. 5 del DL 4/2022 convertito precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.
Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito d’imposta per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’01/01/2022.
Cessione dei crediti d’imposta per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere e per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio
Con l’art. 28 co. 3-ter del DL 4/2022 convertito viene prevista la possibilità di cedere:
- il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (art. 1 del DL 152/2021);
- il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 del DL 152/2021).
Modalità di cessione
Tali crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (analogamente a quanto previsto per i c.d. “bonus edilizi”).
Incentivi per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere – Estensione alle unità abitative mobili
In relazione al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere di cui all’art. 1 del DL 152/2021, l’art. 4-bis del DL 4/2022 convertito include nell’ambito degli interventi agevolati di cui all’art. 1 co. 5 lett. c) del DL 152/2021 anche l’installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Credito d’imposta per investimenti “4.0” – perizia per il settore agricolo
In relazione al credito d’imposta per investimenti “4.0”, l’art. 10-ter del DL 4/2022 convertito modifica l’art. 1 co. 1062 della L. 178/2020, prevedendo che la perizia tecnica relativamente al settore agricolo può essere rilasciata da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale previsione era stata introdotta dall’art. 56-ter del DL 77/2021 soltanto con riferimento alla perizia tecnica di cui all’art. 1 co. 195 della L. 160/2019. Anche in tale disposizione viene ora precisato che i periti agrari devono essere “laureati”.
Crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale – termini di utilizzo
L’art. 28-ter del DL 4/2022 convertito, trasponendo quanto già previsto dall’art. 3 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), stabilisce le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta di cui agli artt. 121 e 122 del DL 34/2020 (crediti d’imposta relativi a detrazioni edilizie e ad alcune misure agevolative per l’emergenza epidemiologica), nel caso in cui siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria.
L’utilizzo di tali crediti, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, può avvenire entro i termini di cui ai citati artt. 121 e 122, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.
Per la medesima durata, restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui alle disposizioni citate.
Proroga per l’utilizzo del c.d. “bonus terme”
L’art. 6 del DL 4/2022, come modificato in sede di conversione, stabilisce che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del DL 14/08/2020 n. 104, non fruiti alla data dell’8/01/2022, sono utilizzabili entro la data del 30/06/2022 (in luogo del precedente termine del 31/03/2022).
Proroga dell’esenzione IMU per gli immobili inagibili siti in comuni terremotati
L’art. 22-bis del DL 4/2022 convertito proroga fino alla definitiva ricostruzione degli immobili, e comunque non oltre il 31/12/2022, l’esenzione dall’IMU per i fabbricati siti in Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29/05/2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30/11/2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Imposizione sostitutiva per i titolari di pensione estera – ampliamento dell’ambito di applicazione
L’art. 6-ter del DL 4/2022 convertito modifica l’art. 24-ter del TUIR, al fine di stabilire che il relativo regime di imposizione sostitutiva riconosciuto ai titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno d’Italia spetti ai soggetti che trasferiscono la residenza:
- in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- oppure in uno dei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016 (Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24/08/2016, del 26 e 30/10/2016 e del 18/01/2017) o, in virtù della modifica, in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 06/04/2009.
In entrambi i casi, il beneficio è ammesso se il Comune di trasferimento ha una popolazione non superiore a 20.000 abitanti (mentre è soppresso il previgente limite di 3.000 abitanti per i Comuni colpiti dai suddetti eventi sismici).
Misure per il rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI
L’art. 10-bis del DL 4/2022 convertito prevede che i confidi possano utilizzare le risorse erogate in attuazione dell’art. 1 co. 54 della L. 147/2013 per concedere, oltre a garanzie, anche finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile.
Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle risorse suddette, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento. I finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’art. 1 co. 54 della L. 147/2013, sono concessi a tasso zero.
La disciplina attuativa è demandata a un decreto ministeriale.
Integrazione della classificazione ATECO 2007
L’art. 3 co. 2-bis e 4-bis del DL 4/2022 convertito dispone l’integrazione della classificazione ATECO 2007 al fine di identificare con maggior precisione:
- le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e delle attività connesse;
- i settori merceologici in cui operano gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all’art. 1 co. 1 lett b) della L. 17/08/2005 n. 173.
All’attuazione di tali disposizioni provvede l’ISTAT, entro il 27/06/2022.
Esonero contributivo per le agenzie di viaggi e i tour operator
L’art. 4 co. 2-ter – 2-septies del DL 4/2022 convertito riconosce in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator un esonero contributivo, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione
L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro operanti nei settori in esame, esclusi i premi INAIL.
Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto:
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
- fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi;
- per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.
I datori di lavoro in argomento possono fruire dell’esonero entro il 31/12/2022.
Condizioni
Ai fini del diritto e della fruizione dell’esonero, la norma prevede specifiche condizioni. In particolare, il beneficio:
- è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19/03/2020 C (2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
- è subordinato, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
Cumulabilità
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Risorse finanziarie
L’esonero è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022. Se dal monitoraggio effettuato dall’INPS dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.
Agevolazione in materia di somministrazione di lavoro
L’art. 23-quater del DL 4/2022 convertito proroga al 31/12/2022 il limite temporale di operatività della misura agevolativa in materia di somministrazione di lavoro di cui all’art. 31 co. 1, quarto periodo, del DLgs. 15/06/2015 n. 81, in luogo del termine del 30/09/2022 fissato dall’art. 11 co. 15 del DL 146/2021.
In particolare, l’art. 31 co. 1, quarto periodo, del DLgs. 81/2015 prevede che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia e l’utilizzatore sia a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Ingresso in Italia dei nomadi digitali e dei lavoratori da remoto
L’art. 6-quinquies del DL 4/2022 convertito modifica l’art. 27 del DLgs. 25/07/98 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserendo tra le categorie di lavoratori stranieri ai quali è possibile rilasciare il nulla osta al lavoro per casi particolari, anche:
- i c.d. “nomadi digitali”;
- i lavoratori da remoto non appartenenti all’Unione europea.
La norma definisce tali lavoratori “i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano”.
Nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, per tali soggetti:
- non è richiesto il nulla osta al lavoro;
- il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d’ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un’assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale.
Un successivo decreto ministeriale dovrà definire:
- le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso;
- i limiti minimi di reddito del richiedente;
- le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.
Fondo unico nazionale per il turismo – incremento delle risorse
Viene incrementato di 105 milioni di euro per l’anno 2022 il “Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente” di cui all’art. 1 co. 366 della L. 234/2021 (art. 4 co. 1 e 3 del DL 4/2022, come modificato in sede di conversione); nell’ambito di tale somma:
- 60,7 milioni di euro sono destinati all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi (art. 4 co. 2 del DL 4/2022);
- 5 milioni di euro sono destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;
- 39,3 milioni di euro sono destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.
Per l’anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul suddetto Fondo sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo – trasferimento risorse dal Fondo per il sostegno economico temporaneo
L’art. 8 co. 4-bis del DL 4/2022 convertito dispone che, nelle more dell’introduzione di un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97), le risorse per l’anno 2022 del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET” (art. 1 co. 352 della L. 234/2021), pari a 40 milioni di euro, siano trasferite al “Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo” di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, per il sostegno dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei settori del cinema e dell’audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Banca dati delle locazioni – comunicazione di dati al ministero del turismo
L’art. 6-quater del DL 4/2022 convertito prevede che i dati risultanti dalle comunicazioni di occupazione ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.31 n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, TULPS), siano resi disponibili dal Ministero dell’Interno al Ministero del Turismo secondo le modalità indicate dal DM 11/11/2020 (che ha stabilito le modalità e i termini di comunicazione di tali dati all’Agenzia delle Entrate e ai Comuni).
Banca dati delle strutture recettive
Si ricorda che l’art. 13-quater co. 4 del DL 34/2019 ha istituito, presso il Ministero del Turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017).
A tal fine, le strutture ricettive devono essere identificate mediante un codice alfanumerico (c.d. “codice identificativo”) da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.
Il decreto del Ministero del Turismo 29/09/2021 n. 161 ha dato attuazione alla norma, dettando le modalità di realizzazione e di gestione della banca dati.
Ora, l’art. 6-quater del DL 4/2022 convertito prevede che il Ministero dell’Interno fornisca al Ministero del Turismo (oltre che all’Agenzia delle Entrate, che, poi, li condivide con i Comuni) i dati relativi alle locazioni risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, effettuate ai sensi dell’art. 109 co. 3 del TULPS, secondo le stesse modalità (individuate dal DM 11/11/2020) con cui i medesimi dati sono forniti all’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione di inabilità al lavoro portuale per ormeggiatori e barcaioli
L’art. 23-quinquies del DL 4/2022 convertito stabilisce che gli ormeggiatori e i barcaioli possono essere dichiarati inabili al lavoro portuale, ai fini della cancellazione dai relativi registri di cui agli artt. 208 e 216 del DPR 15.2.52 n. 328, esclusivamente dal personale medico dell’INPS.
Resta fermo il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2 della L. 12.6.84 n. 222, sulla base dei requisiti contributivi e sanitari previsti per legge.
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