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Legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n. 234) – Principali novità Parte II

da | Gen 19, 2022 | Aggiornamenti

Premessa

Sul Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale 31/12/2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30/12/2021 n. 234 (legge di bi­lancio 2022), in vigore dall’01/01/2022.

Principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2022.

Terreni dei coltivatori diretti e IAP – Proroga dell’esenzione IRPEF

Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai red­diti fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.

Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito domini­cale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.

Docenti e ricercatori – Proroga del regime agevolato

Per i docenti e ricercatori rientrati in Italia fino al 2019 viene ricono­sciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato da 4 a 8, 11 o 13 anni, al ricorrere di determinate condizioni legate alla presenza di figli mi­norenni o a carico, o all’acquisto di una unità immobiliare in Italia (come già previsto per i docenti e ricercatori che si sono trasferiti in Italia dal 2020); il beneficio è però subordinato al pagamento di un onere, parametrato al reddito dell’ultimo periodo d’imposta prima dell’esercizio dell’op­zione per il prolungamento.

Compensi erogati da enti sportivi operanti nella Provincia autonoma di Bolzano

Sono qualificati come redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, i premi e i compensi erogati, nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine – Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle società sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia autonoma di Bolzano.

Potenziamento degli investimenti in PIR

I piani di risparmio a lungo termine (PIR) sono una specifica tipologia di investimento destinato alle persone fisiche previsto dall’art. 1 co. 100 – 114 della L. 11/12/2016 n. 232, i cui redditi beneficiano dell’esenzione:

  • dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
  • dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Modifica dei limiti di investimento in PIR

La legge di bilancio 2022 ha modificato i limiti dell’entità dell’investimento in PIR, prevedendo che dal 2022 gli investitori non possano superare il limite dei 40.000,00 euro l’anno (prima era 30.000,00) e il limite dei 200.000,00 euro complessivi (prima era 150.000,00).

La disposizione in esame aumenta i limiti applicabili ai PIR costituiti fino al 31/12/2019.

Esclusione dei limiti previsti per i c.d. “PIR alternativi”

In merito ai c.d. “PIR alternativi” ex art. 13-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019), viene prevista l’esclusione dei limiti all’investimento di cui all’art. 1 co. 112 della L. 11/12/2016 n. 232.

I vincoli disciplinati da questa norma e che risultano esclusi sono:

  • quello per il quale ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo PIR “ordinario”, e di un solo PIR “alternativo”;
  • che ciascun PIR non possa avere più di un titolare.

Per questa tipologia di PIR non vengono modificati i limiti all’investimento che restano di importo non superiore a 150.000,00 euro all’anno e a 1.500.000,00 euro complessivi.

Credito di imposta per le minusvalenze relative ai PIR

Viene prorogata per l’anno 2022 la disciplina del credito d’imposta per le minusvalenze realizzate nei c.d. “PIR PMI”, rimodulandone l’ammontare e il termine di utilizzabilità. In sostanza:

  • si proroga il credito d’imposta sulle minusvalenze e i differenziali negativi anche in relazione agli investimenti in PIR effettuati entro il 31/12/2022;
  • in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dall’01/01/2022, tale credito d’im-posta non può eccedere il 10% delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari importo.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 vale, invece, il limite del 20% delle somme investite e l’utilizzo del credito in dieci quote annuali di pari importo.

Resta fermo che il credito d’imposta in argomento non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è utilizzabile:

  • direttamente in dichiarazione dei redditi, a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui le componenti negative si sono realizzate;

oppure in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annui di utilizzo dei crediti d’imposta.

Limite annuo di crediti utilizzabili in com­pen­sazione nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale – Incremento a 2 milioni di euro a regime

Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’01/01/2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).

Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a re­gi­me, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno prece­dente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).

Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000,00 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari del professionista per malattia o infortunio

 In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è pre­vista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;
  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.

Sospensione dei termini

In caso di:

  • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30/06/65 n. 1124,
  • parto prematuro della libera professionista,
  • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,
  • decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospe­dale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chi­rur­gico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.

Documentazione

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussi­stano:

  • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;
  • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.

Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attesta­zio­ne è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500,00 a 7.750,00 euro e con l’arre­sto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro. Le suddette sanzioni si applica­no, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.

Cartelle di pagamento – Posticipazione dei termini di pagamento

Per le cartelle di pagamento notificate dall’01/01/2022 al 31/03/2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’01/09/2021 al 31/12/2021.

Contributi a fondo perduto – Esclusione controlli carichi di ruolo pendenti

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fon­do perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000,00 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.

Sospensione versamenti di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 nel settore dello sport

Vengono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24/10/2020.

Versamenti sospesi

Sono sospesi i termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dall’01/01/2022 al 30/04/2022;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dall’01/01/2022 al 30/04/2022;
  • ai versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022;
  • ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10/01/2022 al 30/042022.

Ripresa dei versamenti

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30/05/2022;
  • ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari im­porto, pari al 50% del totale dovuto, e l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 30/05/2022.

I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detto mese.

Agevolazioni previste dalla legislazione emergenziale – Recupero

Ove non ci sia una disciplina specifica, il recupero delle agevolazioni previste dalla legi­slazione emergenziale avviene con avviso di recupero del credito di imposta, da notificare a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione.

Trovano applicazione i poteri in materia di imposte sui redditi e IVA.

Aggi di riscossione – Riforma

Si prevede di riformare, dall’01/01/2022, l’aggio di riscossione, che, nelle intenzioni del legislatore, non dovrà più gravare, quanto meno in via prevalente, sui debitori ma dovrà far parte della fiscalità generale.

Sino al 31/12/2021, per le cartelle di pagamento l’aggio è pari al 3% delle somme riscosse, 6% se gli importi non sono pagati nei termini. Per gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito, l’aggio è pari al 6% ma va corrisposto solo in caso di inadempienza.

Nel nuovo sistema, la quota a carico del debitore sarà individuata da un decreto ministeriale.

Regime IVA degli enti associativi previsto dal DL 146/2021 – Rinvio al 2024

Viene rinviata all’01/01/2024 l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 co. 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021), con le quali viene modificato il trattamento IVA applicabile a talune operazioni effettuate dagli enti associativi.

In sintesi, le norme introdotte con il DL 146/2021 prevedono che:

  • alcune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da taluni enti associativi (quali associazioni politiche, sindacali, assistenziali, culturali, sportive dilettantisti­che), finora escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72, rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se, a determinate condizioni, possono beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021);
  • in attesa della piena operatività del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disciplina dettata ai fini IVA per il regime forfetario dall’art. 1 co. 58 – 63 della L. 190/2014 è estesa alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000,00 euro (art. 5 co. 15-quinquies del DL 146/2021).

L’art. 5 co. 15-sexies del DL 146/2021 precisa che le disposizioni di cui sopra valgono soltanto ai fini dell’IVA.

Il DL 146/2021 non ha indicato una specifica decorrenza per l’applicazione delle norme in parola, per cui in assenza di ulteriori prescrizioni di legge, esse avrebbero dovuto considerarsi efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto. Per effetto della legge di bilancio 2022, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni in parola è rinviata di due anni (ossia all’01/01/2024).

Percentuali di compensazione IVA

Anche per l’anno 2022 le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, effettuate da produttori agricoli in regime speciale ex art. 34 del DPR 633/72, vengono fissate al 9,5%.

Aliquota IVA per le somministrazioni di gas del primo trimestre 2022

Viene stabilita, in via transitoria, l’aliquota IVA del 5%, in deroga a quella ordinariamente applicabile, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Alla misura descritta si accompagna, tra l’altro, la riduzione per il medesimo trimestre delle aliquote relative agli oneri generali applicate in bolletta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Aliquota IVA per i prodotti dell’igiene femminile

Viene introdotta l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili. Per questi ultimi prodotti, si applica, infatti, la più favorevole aliquota IVA del 5%.

Agevolazioni per i trasferimenti di immobili nella cessione di azienda (contrasto alle delocalizzazioni)

Viene disposto che, in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda, con con­ti­nua­zione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, il trasferimento di immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa uti­lizzazione senza radicali trasformazioni scontano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna (in luogo dell’imposta proporzionale del 9% ordinariamente dovuta).

Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione per gli under 36

Sono prorogate alcune misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con meno di 36 anni di età.

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte di under 36

L’agevolazione “Prima casa under 36” è estesa agli atti stipulati fino al 31.12.2022.

L’agevolazione opera per l’acquisto della “prima casa” di abitazione da parte di sog­get­ti under 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro e consiste:

  • nell’esenzione dalle imposte d’atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e im­po­sta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d’imposta pari al­l’IVA corrisposta in relazione all’acquisto medesimo;
  • nell’esenzione dall’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la costru­zione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per applicare il beneficio devono sussistere anche le condizioni previste per l’acquisto della “prima casa” dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Accesso al fondo di garanzia per la prima casa

È prorogato al 31.12.2022 il termine per presentare le domande per l’accesso al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di soggetti under 36, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all’art. 1 della L. 92/2012, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità superiore all’80%.

Agevolazioni per l’edilizia convenzionata nella provincia autonoma di Bolzano

Mediante una norma di interpretazione autentica dell’art. 32 co. 2 del DPR 601/73, avente quindi portata retroattiva, viene previsto che gli atti di trasferimento di aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle leggi della Pro­vincia autonoma di Bolzano, scontano l’imposta di registro fissa e vanno esenti dalle imposte ipotecarie e catastali a norma dell’art. 32 del DPR 601/73.

IMU – Riduzione per i pensionati residenti all’estero

Per il solo anno 2022, viene stabilito che l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione inter­na­zionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, è ridotta al 37,5%.

L’agevolazione è stata introdotta dal co. 48 dell’art. 1 della L. 178/2020 a decorrere dall’anno 2021 e riguarda sia l’IMU che la TARI.

Dall’1.1.2021, pertanto, sull’unica unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero, a condizione che non sia locata o data in comodato d’uso:

  • l’IMU è ridotta alla metà e ulteriormente ridotta al 37,5% per il solo anno 2022;

la tassa sui rifiuti (TARI) o la tariffa sui rifiuti con natura di corrispettivo di cui ai co. 639 e 668 dell’art. 1 della L. 147/2013, è dovuta nella misura ridotta di due terzi.

IMU – Agevolazione per i commercianti nei Comuni fino a 500 abitanti

Per gli anni 2022 e 2023, in via sperimentale, viene stabilito che gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la pro­­pria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, possono be­neficiare di un contributo per il pagamento dell’IMU.

L’agevolazione compete per gli immobili siti in detti Comuni che sono anche posseduti e utilizzati dagli esercenti per l’esercizio dell’attività economica.

I criteri e le modalità di fruizione dell’agevolazione saranno stabiliti da un successivo DM.

L’agevolazione, inoltre, si applica ai sensi e nei limiti del regolamento della Com­mis­sione europea 18/12/2013 n. 1407 sugli aiuti “de minimis”.

Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio

Sono prorogate fino al 31/03/2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31/03/2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utiliz­za­zione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;
  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove con­cessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse cul­turale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.

Esenzione dal “canone unico” per le attività del Centro Italia colpite dal sisma

Per l’anno 2022, il “canone unico” di cui all’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019 non è dovuto per le attività, individuate dall’art. 1 co. 997 della L. 145/2018, con sede le­gale od operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che si sono verificati dal 24/08/2016, ricompresi nei Comuni indicati negli Allegati 1, 2 e 2-bis al DL 189/2016.

Proroga esenzione imposta di bollo sui certificati digitali

Viene estesa all’anno 2022 l’operatività dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti tramite l’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), inizialmente limitata al solo anno 2021 dall’art. 62 co. 3, quarto periodo, del DLgs. 82/2005.

Proroga esenzione imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini

Viene prorogata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo, introdotta (limitatamente al 2021) dall’art. 10-bis del DL 22/03/2021 n. 41 sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento.

Rinvio di “plastic tax” e “sugar tax

È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2023 dell’efficacia delle disposizioni relative:

  • all’imposta sul consumo dei manufatti con sin­golo impiego (c.d. “plastic tax”);
  • all’imposta sul consumo delle bevande anal­coliche edulcorate (c.d. “sugar tax”).

Misure per il sostegno al credito delle imprese

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.

Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.6.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’1.4.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);
  • la garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro è ridotta, a partire dall’01/01/2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30/06/2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000,00 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’01/07/2022 e il 31/12/2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);
  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.

Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).

Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.

Legge Sabatini

Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro.

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