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Emergenza epidemiologica da Coronavirus – Contributo a fondo perduto “perequativo” – Disposizioni attuative

da | Nov 19, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25/05/2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23/07/2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 04/09/2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da con­­­siderare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30/09/2021, termine individuato dal DPCM 07/09/2021. 

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12/11/2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo;
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

Determinazione del risultato economico d’esercizio

Con il provv. Agenzia delle Entrate 04/09/2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31./12/2019 e al 31/12/2020 necessari per de­terminare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.

Percentuale relativa al peggioramento del risultato economico

Il DM 12/11/2021 ha disposto che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato econo­mico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12/11/2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Adempimenti dichiarativi

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30/09/2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

  • nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30/09/2021;
  • oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 non sia stata validamente presentata.

Dichiarazioni integrative

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi in­tegrative o correttive presentate oltre il termine del 30/09/2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30/09/2021.

Procedura per accedere al contributo

Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.

Erogazione del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate:

  • mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi del­l’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.

Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­genza da COVID-19.

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

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