Premessa
L’art. 1 co. 16-27 del DL 25/05/2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23/07/2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.
Con il provv. Agenzia delle Entrate 04/09/2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.
Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30/09/2021, termine individuato dal DPCM 07/09/2021.
A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12/11/2021 sono state quindi definite:
- la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo;
- le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.
Al fine di beneficiare del contributo occorre presentare un’apposita istanza, secondo le modalità e i termini che saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del contributo i soggetti:
- esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
- titolari di partita IVA attiva al 26/05/2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Condizioni
Il contributo spetta a condizione che:
- i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
- vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.
Determinazione del risultato economico d’esercizio
Con il provv. Agenzia delle Entrate 04/09/2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31./12/2019 e al 31/12/2020 necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo.
Percentuale relativa al peggioramento del risultato economico
Il DM 12/11/2021 ha disposto che, per accedere al contributo, il peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 deve essere almeno pari al 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
Misura del contributo
L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12/11/2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.
A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:
- 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro;
- 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.
Contributo massimo
L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.
Non spettanza del contributo
Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.
Adempimenti dichiarativi
Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30/09/2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 (modello REDDITI 2021).
Il contributo non spetta:
- nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30/09/2021;
- oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 non sia stata validamente presentata.
Dichiarazioni integrative
Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30/09/2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30/09/2021.
Procedura per accedere al contributo
Per ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un successivo provvedimento della stessa Agenzia.
Erogazione del contributo
Il contributo a fondo perduto può essere, a scelta del contribuente, alternativamente riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate:
- mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
- sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24.
Limiti comunitari
Il contributo a fondo perduto è comunque erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19.
Irrilevanza fiscale del contributo
Il contributo a fondo perduto non rileva, per espressa disposizione normativa, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
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