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Il nuovo credito d’imposta sanificazione: presentazione dell’istanza dal 4 ottobre

da | Ott 6, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

Il decreto “Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, art. 32) ha riproposto il credito d’imposta, già previsto e disciplinato dall’art. 125, D.L. n. 34/2020, per la sanificazione e l’acquisto di DPI limitatamente ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, al fine contrastare l’epidemia.

Il credito d’imposta sanificazione è previsto nella misura del 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (l’importo verrà ragguagliato alla percentuale determinata ‘‘a consuntivo’’ entro il 12 novembre 2021) per un massimo 60.000 euro per beneficiario.

Il credito potrà essere utilizzato sia nel Modello Redditi relativo al periodo d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel Mod. Redditi 2022, che in compensazione tramite Mod. F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l’Agenzia Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta si ricorda che il modello F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Entratel/Fisconline). Con una prossima risoluzione sarà istituito l’apposito codice tributo.

Da un punto di vista oggettivo risultano agevolate le spese per:

  • sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (es. acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE);
  • somministrazione dei tamponi per COVID-19;
  • acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sopra, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza UE, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Da un punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione:

  • esercenti attività d’impresa;
  • esercenti arti e professioni;
  • enti non commerciali (inclusi ETS ed enti religiosi civilmente riconosciuti);
  • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Sono escluse le persone fisiche che svolgono attività commerciali/di lavoro autonomo in via non abituale (dunque prive di partita IVA), ad esclusione dell’attività di ‘‘B&B’’.

Al fine di accedere al credito d’imposta, i contribuenti devono comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di riferimenti utilizzando il Modello di ‘‘Comunicazione delle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione’’ approvato dall’Agenzia Entrate con il Provvedimento n. 19191 del 15 luglio 2021.

La Comunicazione potrà essere inviata dal 4 ottobre 2021 al 4 novembre 2021. Il sistema rilascia, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico o l’eventuale scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni, a seguito dei controlli formali dei dati inviati.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, barrando la casella ‘‘rinuncia’’.

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