Premessa
L’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, ha previsto che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Inizialmente il D.P.C.M. 28 giugno 2021 aveva stabilito, per gli stessi soggetti, la proroga dal 30 giugno al 20 luglio 2021.
A seguito della predetta proroga, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 5 agosto 2021, n. 53/E, ha riepilogato i termini di versamento delle imposte.
Versamenti prorogati
Anche se non è stato espressamente chiarito, in base all’analogo provvedimento dello scorso anno, sotto un punto di vista oggettivo, sono stati prorogati i versamenti legati alle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi e quindi:
- IRES, IRPEF e addizionali;
- IRAP;
- IVA annuale per chi ne aveva scelto il differimento;
- eventuali altre imposte legate alla dichiarazione dei redditi quali l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa, cedolare secca, acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, IVIE / IVAFE;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG).
La proroga riguarda anche il versamento del diritto CCIAA 2021, considerato che lo stesso va effettuato entro il termine di versamento delle imposte sui redditi.
Soggetti interessati alla proroga
Da un punto di vista soggettivo, come già anticipato, la proroga della scadenza opera per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscali (ISA).
L’attività esercitata deve quindi rientrare tar quelle per cui è stato approvato il modello ISA.
Inoltre, per usufruire della proroga, il soggetto non deve dichiarare ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun indice.
Facendo sempre riferimento a chiarimenti intervenuti in occasioni di precedenti proroghe, il rinvio dei versamenti vale per tutti i contribuenti soggetti agli ISA, anche solo “potenzialmente” (in quanto esclusi per legge), e quindi i soggetti che:
- applicano il regime forfettario agevolato o di vantaggio (i cosiddetti “forfetari” e “minimi”);
- determinano il reddito con altri criteri forfetari;
- dichiarano clausole di esclusione dagli ISA;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga.
Non sono invece prorogati i versamenti per i soggetti non titolari di partita IVA e per quelli che, pur esercitando attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dalla proroga ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (quindi, per esempio, ai soci di società di persone e di Srl “trasparenti”). Per i soci/amministratori di Srl “non trasparenti” (soggette agli ISA), in base a quanto precisato in passato dall’Agenzia Entrate (Risoluzione 16 luglio 2007, n. 173/E) la proroga dovrebbe essere riferita esclusivamente al versamento dei contributi previdenziali.
Per i soggetti che hanno aderito al consolidato fiscale, in mancanza di chiarimenti ufficiali, sembra doversi ritenere che la proroga del versamento dell’IRES del consolidato, sia applicabile nel caso in cui la società controllante abbia i previsti requisiti, anche qualora qualche società controllata non li possieda. Sorgono dubbi (mai chiariti) se invece la proroga possa estendersi al caso in cui la società controllante non abbia i previsti requisiti, che sono invece posseduti da almeno una società controllata.
In relazione ai versamenti non rientranti nel consolidato (es. IRAP e imposte sostitutive), per l’applicazione della proroga dovrebbero invece valere i criteri ordinari, quindi a seconda che la società debitrice abbia o meno i previsti requisiti.
Termini e modalità di versamento
A seguito della proroga si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte.
In particolare, l’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 53/E del 5 agosto 2021 ha fornito chiarimenti proprio in merito alla rideterminazione dei piani rateali.
Chi sceglie il pagamento rateale potrà pagare la prima rata entro il 15 settembre e, di conseguenza, vedrà prorogate anche le successive scadenze, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo (ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009) a decorrere dal 16 settembre.
ATTENZIONE: Non è, invece, possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Chi ha già versato la prima rata secondo i termini ordinari può proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario, ma per le rate che scadono nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 il termine può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Se entro il 15 settembre si effettuano più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile, infine, versare la differenza dovuta a saldo in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi oppure in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
Le scadenze per i pagamenti rateali sono riassunte nelle seguenti tabelle.
Soggetti ISA titolari di partita IVA | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01% |
3 | 18 ottobre | 0,34% |
4 | 16 novembre | 0,67% |
Soggetti ISA (per derivazione) non titolari di partita IVA | ||
Rata | Scadenza | Interessi |
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17% |
3 | 2 novembre | 0,50% |
4 | 30 novembre | 0,83% |
Si ricorda che il saldo non è dovuto se l’importo non è superiore a:
- 12 euro per IRPEF, addizionali ed IRES;
- 10,33 euro per IRAP.
Per l’addizionale comunale IRPEF l’acconto va versato entro il termine di versamento del saldo IRPEF. Per l’addizionale regionale non sono dovuti acconti.
Entro i termini per il versamento del saldo delle imposte, è dovuto anche il saldo relativo all’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa, alla cedolare secca, all’IVIE e all’IVAFE, dell’imposta sostitutiva per i contribuenti assoggettati al regime dei minimi/forfettari, nonché dei contributi INPS per i soggetti iscritti alla gestione separata/artigiani/commercianti.
La rata del secondo acconto andrà versata entro il 30 novembre 2021, senza possibilità di rateazione.
Il versamento delle imposte deve avvenire tramite modello F24.
Si ricordano le regole di pagamento degli F24:
- gli F24 con saldo a 0, sia dei titolari e non di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito senza compensazioni, sia di titolari e non di partita IVA, possono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) o con home banking. I non titolati di partita IVA possono altresì presentare il modello presso il proprio istituto bancario;
- gli F24 a debito con compensazioni di titolari di partita IVA, devono essere presentati esclusivamente in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline);
- gli F24 a debito con compensazioni di non titolari di partita IVA, devono essere presentati in via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).
Ravvedimento operoso
É possibile sanare il mancato o insufficiente versamento delle imposte tramite ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997:
- entro 14 giorni dalla scadenza applicando la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo + relativi interessi;
- dal 15° al 30° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/10 del 15% (1,5%) + relativi interessi;
- dal 31° al 90° giorno, applicando la sanzione ridotta pari a 1/9 del 15% (1,67%) + relativi interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta a pari a 1/8 del 15% (3,75%) + interessi;
- entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, applicando la sanzione ridotta pari a 1/7 del 30% (4,29%) + interessi;
- entro il termine di accertamento, applicando la sanzione ridotta pari a 1/6 del 30% (5%) + interessi.
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