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Decreto Sostegni – Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 21.5.2021 n. 69

da | Mag 26, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state ema­nate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021, pre­ve­­­dendo nume­rose novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in sede di conversione in legge del decreto “Sostegni”.

Esclusioni dal versamento della Prima rata imu per l’anno 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i re­quisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro tempo­ra­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

Sanatoria dei versamenti IRAP – ulteriore proroga

L’art. 01 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comu­ni­tari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti ver­samenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per in­cer­tezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

Canoni di locazione non percepiti

L’art. 6-septies del DL 41/2021 convertito anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

Detassazione dei canoni di locazione abitativi non percepiti

Va ricordato che l’art. 26 co. 1 del TUIR è stato modificato dall’art. 3-quinquies co. 1 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), prevedendo una nuova disposizione relativamente alla tassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti.

In prima battuta, infatti, l’art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Ma, limitatamente ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall’imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un deter­minato evento.

Sul momento da cui decorre la “detassazione” dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti è intervenuta la riforma dell’art. 26 co. 1 del TUIR, operata dal DL 34/2019. In particolare:

  • la “vecchia” formulazione dell’art. 26 del TUIR disponeva che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrevano a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore;
  • la “nuova” formulazione dell’art. 26 co. 1 del TUIR prevede, ora, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento.

È stata, quindi, anticipata la possibilità di detassare i canoni non percepiti, già dal momento della ingiunzione di pagamento o dell’intimazione di sfratto, senza dover attendere la conclusione del procedimento di sfratto.

Decorrenza della detassazione dei canoni non percepiti – Novità

La nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR, che ha anticipato la detassazione dei canoni di loca­zione di immobili abitativi non riscossi:

  • doveva originariamente avere effetto “per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020”, comportando, quindi, una differenziazione tra i contratti stipulati fino al 31.12.2019 o dall’1.1.2020;
  • con la conversione del DL 41/2021, l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 26 del TUIR è stata anticipata, prevedendo che le nuove disposizioni “hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

In pratica, per effetto della conversione del decreto “Sostegni”, la nuova disposizione contenuta nell’art. 26 del TUIR – in base al quale i canoni non percepiti per morosità del conduttore non sono tassati in capo al locatore già dal momento dell’intimazione di sfratto o dell’ingiunzione di pagamento – trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

Effetti sui modelli REDDITI PF 2021 o 730/2021

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella “Casi particolari” del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

Contributo a fondo perduto per le start up

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio:
  • che non hanno diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

Provvedimento attuativo

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di at­tuazione di tali disposizioni.

Contributo a fondo perduto – impignorabilità

Viene previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i soggetti titolari di partita IVA non può essere pignorato.

Contributo a fondo perduto per attività nei comuni con san­tuari religiosi – limitazioni

Viene modificato l’art. 59 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.

In particolare vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verifi­ca­tisi a partire dal 24.8.2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Contributi per attività d’impresa nei comprensori sciistici

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, con l’art. 2 del DL 41/2021 come modificato in sede di conversione, viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di compren­sori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

  • ai gestori degli impianti di risalita a fune;
  • alle scuole e ai maestri di sci;
  • alle imprese turistiche.

Provvedimento attuativo

La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.

CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITà TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO

Con l’art. 36-bis del DL 41/2021 convertito viene introdotto un credito d’imposta al fine di so­stenere le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realiz­zazione di tali attività.

L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Provvedimento attuativo

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Ammi-nistra­zioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2021

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

Erogazioni in natura ai dipendenti – incremento del­la so­glia di esenzione

Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

Rivalutazione dei beni d’impresa – Estensione ai bilanci al 31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

Rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale – Affitto d’azienda

L’art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

  • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti ope­ranti nei settori alberghiero e termale;
  • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor­ta­mento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

Sospensione degli adempimenti per i professionisti malati di COVID-19

L’art. 22-bis del DL 41/2021 convertito dispone la sospensione degli adempimenti nel caso in cui il professionista incaricato contragga il COVID-19.

Periodo di sospensione

I termini sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale, oppure dal giorno di inizio della per­ma­nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

L’omissione degli adempimenti che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo di sospensione non costituisce inadempimento per il professionista e per il suo cliente.

Una volta terminato il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per far fronte all’adempimento. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di rice­vi­mento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della Pubblica Ammi­ni­strazione.

Rilascio di mandato professionale

La sospensione opera solo in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

Proroga della Sospensione dell’esecuzione dei provvedi­men­ti di rilascio degli immobili

L’art. 40-quater del DL 41/2021 convertito proroga la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, disposta dall’art. 103 co. 6 del DL 18/2020:

  • fino al 30.9.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28.2.2020 al 30.9.2020;
  • fino al 31.12.2021, per i provvedimenti di rilascio adottati dalll’1.10.2020 al 30.6.2021.

La proroga riguarda:

  • i provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità ex 657 ss. c.p.c.);
  • i provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari (ex 586 co. 2 c.p.c.).

Imprese di pubblico esercizio – Esenzione dal “canone uni­co” e dal canone di concessione

In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti eso­nerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

Approvazione delle delibere TARI – Proroga

Per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all’anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l’ap­pro­vazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per l’anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall’1.1.2022.

Imposta di soggiorno – Proroga della dichiarazione per il 2020

L’art. 25 co. 3-bis del DL 41/2021 convertito ha disposto che il termine per l’invio della dichiara­zio­ne relativa all’imposta di soggiorno o al contributo di soggiorno, che il gestore della struttura ri­cet­tiva deve presentare per il periodo d’imposta 2020, previsto al 30.6.2021, è rinviato al 30.6.2022 (termine entro cui deve essere inviata la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2021).

Proroga versamenti del prelievo erariale unico (PREU)

L’art. 13-novies del DL 137/2020 ha stabilito che i versamenti del saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) e b) del TULPS e del canone concessorio, relativi al bimestre settembre-ottobre 2020 (quinto bimestre), scaduti il 22.11.2020, dovevano essere effettuati in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del mede­simo bimestre, con scadenza entro il 18.12.2020.

Per la restante quota, pari all’80%, era stato previsto il versamento in 6 rate mensili di pari impor­to, di cui:

  • la prima rata entro il 22.1.2021;
  • le 4 rate successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese suc­cessivo, quindi entro il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 30.4.2021 e il 31.5.2021;
  • l’ultima rata entro il 30.6.2021.

Con l’art. 6-octies del DL 41/2021 convertito è stato stabilito che:

  • la scadenza della quarta rata è prorogata dal 30.4.2021 al 29.10.2021;
  • la scadenza della quinta rata è prorogata dal 31.5.2021 al 30.11.2021;
  • la scadenza della sesta e ultima rata è prorogata dal 30.6.2021 al 15.12.2021.

Sono dovuti gli interessi legali, calcolati giorno per giorno.

Rinvio degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici

L’art. 5 co. 14 del DL 41/2021 convertito, modificando l’art. 15 co. 7 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021), ha prorogato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

L’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di un’espo­sizione debitoria ri­levante ex art. 15 co. 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del “secondo anno d’imposta successivo”– e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del DLgs. 14/2019.

Ai fini dell’allerta IVA, quindi, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

Per effetto della novella legislativa, l’obbligo di segnalazione per l’INPS e per l’Agente della Riscos­sione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (2022).

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E MODIFICA DEL PIANO DOPO L’OMOLOGAZIONE

L’art. 37-ter del DL 41/2021 convertito ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In base al nuovo co. 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42, dopo l’omologazione, l’imprenditore – in via unilaterale – può apportare al piano le necessarie modifiche sostanziali, che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, di cui all’art. 182-bis co. 1 del RD 267/42, il rinnovo della relazione.

In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pub­bli­cazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al co. 4 dell’art. 182-bis del RD 267/42.

Trattamenti di integrazione salariale

Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga) previsti dall’art. 8 del DL 41/2021, in sede di conversione è stato introdotto il nuovo co. 2-bis, con il quale si stabilisce che i trattamenti in argomento possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che hanno fruito integralmente degli analoghi ammortizzatori sociali previsti dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Con il nuovo co. 3-bis, è stato inoltre stabilito che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021, sono differiti al 30.6.2021.

Esonero contributivo per le filiere agricole

L’art. 19 co. 2-bis del DL 41/2021 convertito subordina l’accesso agli esoneri contributivi in favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, introdotti dall’art. 222 co. 2 del DL 34/2020 e dagli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020, a una dichiarazione resa dai beneficiari all’interno della domanda, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000.

In particolare, nella domanda occorre dichiarare di non aver superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020)1863, e successive modifica­zioni.

Misure di sostegno per i lavoratori portuali

Con un’apposita misura prevista nel nuovo art. 9-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, si dispone il riconoscimento, in favore dei lavoratori in esubero delle imprese operanti in alcuni porti, dell’indennità di cui all’art. 3 co. 2 della L. 92/2012 (avente un importo giornaliero pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria) per ogni gior­nata di mancato avviamento al lavoro.

Sono interessati dal beneficio i lavoratori dei porti nei quali:

  • almeno l’80% della movimentazione di merci caricate in container avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità “trasbordo” (transhipment);
  • si sia verificata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;
  • sussistano, alla data del 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività di terminal e delle imprese portuali.

Indennità COVID-19 per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità

Con l’art. 18-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, viene riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza da COVID-19:

  • in favore dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data dell’1.5.2021;
  • non imponibile fiscalmente.

L’importo di tale indennità, previsto nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2021, verrà definito con un successivo decreto interministeriale, sulla base dei dati certificati inviati dalle Regioni.

Esenzione dall’imposta di bollo per i tirocini formativi

L’art. 10-bis del DL 41/2021 convertito estende l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 25 della Tabella allegato B al DPR 642/72, per l’anno 2021, anche alle convenzioni per lo svol­gimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 18 della L. 24.6.97 n. 196.

Sostegno ai genitori con figli disabili

Il nuovo art. 13-bis del DL 41/2021, inserito in sede di conversione, ha modificato i destinatari del contributo mensile di cui all’art. 1 co. 365 della L. 178/2020, pari a massimo 500,00 euro netti per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, che viene quindi riconosciuto in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disa­bilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%.

Differimento dell’entrata in vigore della riforma dello sport

Rispetto ai decreti attuativi della Riforma dello sport, il DL 41/2021 convertito ne modifica la decor­renza che viene fissata:

  • dall’1.1.2022 per il DLgs. 36/2021 (in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), ad eccezione degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del medesimo decreto (relativi alla disciplina del lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31.12.2023;
  • dal 31.12.2023 per i restanti decreti (dal n. 37 al n. 40).

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