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Novità sui contributi a fondo perduto e i crediti di imposta

da | Mag 7, 2021 | Aggiornamenti

Contributo a fondo perduto del dl “sostegni” – Riconoscimento tramite credito d’imposta da utilizzare nel modello F24 – isti­tu­zione del Codice tributo

Con la ris. 12.4.2021 n. 24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo:

  • per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 (c.d. “Sostegni”);
  • per la restituzione spontanea del contributo non spettante, tramite il modello F24 “ELIDE”.

Utilizzo in compensazione

Per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo per­du­to, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941”.

In sede di compilazione del modello F24:

  • il codice tributo “6941” deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclu­siva­mente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”;
  • il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi “2021”).

Restituzione

Per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi iden­ti­ficativi” (ELIDE), del contributo non spettante sono stati istituiti i codici tributo “8128”, “8129” e “8130” relativi, rispettivamente, a capitale, interessi e sanzioni.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo devono es­se­re esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito ver­sati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    1. nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    2. nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    3. nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in esa­me (“8128”, “8129” o “8130”);
    4. nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizza­to in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”;
    5. nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo per­du­to da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al co­dice tributo indicato.

 

Credito d’imposta per le locazioni – Ulteriori chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 263 e 23.4.2021 n. 287, ha fornito ulteriori chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione di im­mobili a uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020.

Credito d’imposta per le locazioni

Il credito d’imposta per le locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, riguarda i soggetti eser­centi attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi non superiori a 5 mi­lioni di euro nel periodo d’imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare men­sile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o di contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’a­zien­da per le imprese turistico-ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo prece­den­te.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% in caso di affitto d’azienda).

Calo del fatturato

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subìto un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31.1.2020.

Mensilità agevolabili

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo sta­gionale).

Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipen­dentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta prece­den­te (ma in presenza del calo del fatturato), per:

  • le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020, ovunque localizzate;
  • le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o di tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.

La legge di bilancio 2021 ha esteso il credito d’imposta fino al 30.4.2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di rife­ri­mento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non del 2020).

Pagamento dei canoni nel 2021

Nella risposta a interpello 19.4.2021 n. 263, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta può spettare, per i mesi agevolabili del 2020, anche se il canone vie­ne pagato nel 2021.

Come già affermato nel corso di Telefisco 2021, quindi, la spettanza del credito d’im­posta non viene subordinata al fatto che il pagamento del canone sia stato effettuato nel 2020, ma il credito d’imposta può essere riconosciuto anche per pagamenti effet­tuati nel 2021 o nel 2019 (cfr. risposta a interpello 440/2020), purché imputabili a men­silità agevolabili.

Infine, posto che il credito d’imposta per le locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni, l’Agenzia precisa che, in caso di cessione del credito al locatore, esso matura solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché siano rispettate le prescrizioni in materia di efficacia della cessione del credito dettate dai provv. 1.7.2020 n. 250739, 14.12.2020 n. 378222 e 12.2.2021 n. 43058.

Imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro

Con la risposta a interpello 23.4.2021 n. 287, l’Agenzia delle Entrate si è invece soffer­mata sulla spettanza del credito d’imposta in misura ridotta (20% o 10%) per le imprese al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro.

Si ricorda, infatti, che, in sede di conversione del DL 34/2020 nella L. 77/2020, il campo di applicazione del credito d’imposta per le locazioni è stato esteso anche alle imprese di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 5 milioni di euro, riconoscendolo però in misura ridotta, pari al 20% o 10% del canone.

In proposito, viene chiarito che il credito d’imposta locazioni spetta, nella misura del 20%, sui canoni di locazione corrisposti da tre società che svolgono attività di com­mer­cio al dettaglio come attività prevalente, producendo da essa ricavi superiori a 5 milioni di euro, oltre ad altre attività di natura secondaria:

  • sia per la locazione dei locali in cui esse svolgono in via esclusiva l’attività di commercio al dettaglio;
  • sia per la locazione dei locali in cui svolgono contestualmente attività di com­mer­cio al dettaglio e altre attività.

 

Credito d’imposta per investimenti IN BENI STRUMENTALI – ULTERIORI chiarimenti sui beni agevolabili

Con le risposte a interpello 19.4.2021 n. 259 e 265 e 23.4.2021 n. 286, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta per investimenti in beni stru­men­tali di cui all’art. 1 co. 184 ss. della L. 160/2019.

Beni agevolabili utilizzati temporaneamente all’estero

Con la risposta a interpello 259/2021, viene chiarito che l’utilizzo temporaneo di beni age­volabili per lo svolgimento di attività di manutenzione su impianti al di fuori del ter­ri­torio dello Stato non configura un’ipotesi di delocalizzazione di cui all’art. 1 co. 193 del­la L. 160/2019, a condizione che tali beni appartengano alla struttura produttiva italiana sot­to il profilo organizzativo, economico e gestionale e che siano utilizzati nell’attività or­di­nariamente svolta dalla stessa.

La ratio della disciplina e del relativo meccanismo di recupero dell’agevolazione è la stes­sa prevista per l’iper-ammortamento.

In particolare, nell’ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, la ratio è quella di osta­colare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene.

Trattrici agricole dotate di hardware e software

Con la risposta a interpello 265/2021, viene chiarito che rientrano tra i beni di cui all’Al­legato A alla L. 232/2016 le trattrici agricole dotate di hardware e software con deter­minate caratteristiche e un carro-botte.

Il Ministero dello Sviluppo economico, sentito dall’Agenzia delle Entrate, osserva che per quanto riguarda le trattrici agricole, i requisiti di interconnessione e integrazione pos­­­sono considerarsi soddisfatti attraverso l’implementazione dei componenti descritti. Tuttavia, qualora l’interconnessione e l’integrazione si ritengano soddisfatte attraverso la guida automatica/semiautomatica, in quanto opzione possibile (solo) per i beni di cui al punto 11 del gruppo 1, per tale caratteristica tecnologica devono essere rispettate le precisazioni contenute nella circ. MISE 23.5.2018 n. 177355.

Casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di contanti

Con la risposta a interpello 286/2021, l’Agenzia delle Entrate riporta il parere del Mi­nistero dello Sviluppo economico in merito all’ammissibilità tra i beni 4.0 delle “cas­se­forti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante”, acquistate da un’im­presa operante nel settore della grande distribuzione organizzata e collegate a una cen­trale operativa che consente di monitorare la situazione nei singoli punti vendita.

In particolare:

  • con riferimento alla componente “materiale”, le casseforti in questione rientrano tra i beni di cui al punto 12 del primo gruppo dell’Allegato A, concernente “ma­gaz­zini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica”; ai fini dell’ap­­plicazione della disciplina agevolativa dovranno essere soddisfatte le 5 + 2 di 3 caratteristiche tecnologiche;
  • in merito alla componente “immateriale”, la stessa viene qualificata “come software di sistema (e, quindi, non di tipo «embedded»)”, rientrando nell’ambito dell’Allegato B alla L. 232/2016 (in particolare, presentando funzionalità desti­na­te a supportare aree operative e di processo, alla voce punto elenco 9); ai fini della fruizione del beneficio, è sufficiente soddisfare la sola caratteristica tecno­logica dell’interconnessione.

 

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