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Novità e Scadenze Marzo 2021

da | Mar 2, 2021 | Aggiornamenti

RISCOSSIONE

Il Mef conferma la proroga delle rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Il Mef, nella giornata del 27 febbraio, ha reso noto che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.La proroga riguarderà sia le rate del 2020 ancora non versate, sia la prima rata del 2021 della rottamazione-ter.Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021, ma i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che dovrà essere disposto.

RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI, ADEMPIMENTI

Convertito in legge il decreto “Milleproroghe”: nuovi termini per bonus vacanze, sfratti e cartelle esattoriali

Con l’approvazione in via definitiva del Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il 2 marzo 2021.Tra le novità introdotte dal provvedimento, si segnalano:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per l’utilizzo del bonus vacanze;
  • il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e la sospensione fino al 30 giugno 2021 delle procedure esecutive sulla prima casa;
  • la possibilità per le società di applicare fino al 31 luglio 2021 le misure anti-Covid per lo svolgimento delle assemblee a distanza e la previsione di un maggior termine per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, che potrà avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • la conferma del rinvio dei termini di pagamento di cartelle, avvisi di addebito ed accertamento, la sospensione dell’attività di notifica e dei pignoramenti presso terzi già previsti dal D.L. 30 gennaio 2021, n. 7.

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)

Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo).

DICHIARAZIONI, ADEMPIMENTI

Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.

TASSA VIDIMAZIONI

Al 16 marzo la tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali

Entro il 16 marzo:

  • le società di capitali,
  • le società consortili,
  • le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
  • gli enti commerciali,

devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
La misura della tassa, anche per il 2021, sarà di:

  • 309,87 euro per la generalità delle società;
  • 516,46 euro per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Il credito d’imposta pubblicità 2021

Anche nell’esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d’imposta pubblicità.
A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo 2021 occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021si tratta di una prenotazione del credito d’imposta.
Le spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.
Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.
Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.
I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.

Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha stabilito che il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.Non è però più ammissibile per il 2021 l’agevolazione straordinaria del 2020, cioè il 50% delle spese totali, per pubblicità su TV e radio; rimane però la possibilità di ottenerne il 75% solo sul valore incrementale così come disposto dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017.

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria

Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d’imposta.
Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d’imposta concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:

  • dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi 184197 della Legge 160/2019″;
  • dal 16 novembre 2020 in poi: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020″.

L’Agenzia Entrate ha comunque chiarito, con le risposte ad interpello n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:

  • apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;

oppure

  • integrazione elettronica da unire all’originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.

In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).

IMMOBILI, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo

Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.
Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121, comma 2, del D.L. n. 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.
Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:

  • detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis, comma 1, del TUIR;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16, comma 1-bis– 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020;
  • detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020.

SOCIETÀ, AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Startup e PMI innovative: pronta la procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 28 dicembre 2020 del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.
L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.
L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica resa disponibile dal MiSE.
Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

RAPPORTO FISCO – CONTRIBUENTE

Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della PA

Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (D.L. n. 76/2020), ha stabilito che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.
I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.

IRPEF, DICHIARAZIONI

Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020

Il D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).

Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali
Area disciplinare corsi istruzione Nord Centro Sud e isole
Medica 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro
Sanitaria 2.600 euro 2.200 euro 1.600 euro
Scientifico-tecnologica 3.500 euro 2.400 euro 1.600 euro
Umanistico-sociale 2.800 euro 2.300 euro 1.500 euro
Importi massimi detraibili per corsi Post Laurea
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello 3.700 euro 2.900 euro 1.800 euro

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