Hai bisogno di una consulenza fiscale? Prenota una consulenza

via Benedetto Croce, 19 Roma

Riscossione: la ripresa delle notifiche

da | Gen 29, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

I provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19 hanno prodotto importanti riflessi sull’attività di riscossione.

In ultimo, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, ed in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria, il DL n. 3/2021 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione.

Pertanto, sono sospesi nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020. I comuni interessati sono: nella Regione Lombardia Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’) e il 31 gennaio 2021:

  • i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio, ovvero prima del 19 Maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;  
  • le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro. Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data del 19 Maggio 2020, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.

Notifiche dal 1° febbraio 2021

Per effetto di quanto disposto dal nuovo decreto legge i contribuenti dovranno provvedere entro il prossimo 28 febbraio 2021 al versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento, nonché le rate dei provvedimenti di dilazione concessi con scadenza nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 gennaio 2021.

A partire dal 1° febbraio 2021, invece, potranno essere notificate le cartelle e potranno ripartire gli atti di pignoramento relativi ai debiti già scaduti alla data di inizio del periodo di sospensione, quindi alla data dell’8 marzo 2020.

Nuovi termini notifiche cartelle

Inoltre, sono stati modificati i termini di notifica delle cartelle di pagamento come segue:

Anno presentazione dichiarazione Anno d’imposta Precedente termine notifica Nuovo termine di notifica
2018 2017 31 dicembre 2022 31 gennaio 2023
2018 2017 31 dicembre 2023  31 gennaio 2024
2017 2016 31 dicembre 2022 31 gennaio 2022

Definizione agevolata

Per completezza informativa, si ricorda che il DL ristori ha previsto il differimento al 1° marzo 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, ovvero:

  • “Rottamazione-ter”,
  • “Saldo e stralcio” e
  • “Definizione agevolata delle risorse UE”,

in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal DL Rilancio.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 1° marzo 2021.

ATTENZIONE! – La data del 1° marzo è tassativa: non sono, infatti, previsti i 5 giorni di tolleranza in caso di pagamento in ritardo.

 

0 commenti