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Novità Brexit: fatturazione attiva e passiva

da | Gen 22, 2021 | Aggiornamenti

Premessa

Il 24 dicembre scorso è stato definito l’accordo sugli scambi e la cooperazione Ue-Regno Unito che disciplina le nuove regole applicabili alla circolazione delle persone, delle merci e dei servizi tra UE e UK a partire dal 1° gennaio 2021.

Considerato che il suddetto accordo è intervenuto in extremis a ridosso del termine del periodo transitorio disposto fino al 31 dicembre 2020, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diramato la Circolare n. 49 del 30 dicembre 2020 e l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le prime risposte alle domande frequenti (FAQ), nell’area dedicata (“Info Brexit”) del proprio sito istituzionale, con cui sono state fornite le prime soluzioni operative per i soggetti interessati dalla nuova disciplina.

Pertanto, riportiamo di seguito un riepilogo dei principali impatti relativi alle operazioni poste in essere da/per il Regno Unito (Si evidenzia che la disciplina ivi esaminata non trova applicazione per le operazioni poste in essere con l’Irlanda del Nord, per cui è stato siglato un apposito protocollo che disciplina un regime speciale di circolazione delle merci anche dopo il termine del periodo transitorio del 31.12.2020)  prima e dopo il recesso.

Cessioni e acquisti di beni

A partire dal 1° gennaio 2021 sono cambiate le regole IVA relative allo scambio di beni da/verso il Regno Unito. In particolare:

  • le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK devono essere qualificate come esportazioni: pertanto, in fattura sarà necessario riportare la dicitura “non imponibile ex art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72”;
  • gli acquisti di beni provenienti dal Regno Unito saranno soggetti alla disciplina fiscale e doganale, costituendo, di fatto, importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72.
  • per quanto riguarda i profili contabili e gli adempimenti IVA, gli operatori italiani che acquistano beni dal Regno Unito, che si trovano nel territorio dello Stato al momento del trasferimento, dovranno provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 17, co. 2 del DPR 633/1972 non potendo più continuare ad integrare la fattura del fornitore del Regno Unito.

OSSERVA – Inoltre, dal 2021, le suddette operazioni non dovranno più essere incluse negli elenchi Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, del DL 331/1993.

Documentazione doganale

Per gli scambi commerciali tra UK e UE, l’Accordo prevede l’assenza di dazi e contingenti per tutte le merci originarie dei rispettivi territori, pur tenendo fermo l’obbligo di assolvere le procedure doganali, benché semplificate.

NOTA BENE – Il regime agevolato di esenzione da oneri doganali si applica solo laddove il cedente riesca a provare che i propri prodotti rispettino tutte le regole sull’origine delle merci previste nel capitolo 2 dall’Accordo.

La prova deve essere fornita mediante apposita dichiarazione doganale per ciascuna spedizione di prodotti. Tale dichiarazione deve essere allegata alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.

Nel caso in cui un fornitore effettui regolarmente ad un particolare cliente cessioni di beni per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è normalmente valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata (salvo estensione del periodo da parte dell’Ufficio doganale competente). In alternativa, sarebbe utile valutare la possibilità di richiedere il riconoscimento della qualifica di Esportatore Autorizzato al fine di semplificare le operazioni in dogana. A tal fine, si evidenzia che l’Accordo ha già previsto il mutuo riconoscimento dei soggetti che siano già in possesso della qualifica di AEO.

INFORMA – Per il primo anno di applicazione, l’Accordo consente inoltre agli esportatori italiani e degli altri Stati membri di esportare i propri beni mediante un’autocertificazione dell’origine delle merci. Tale regola è ammessa per tutti gli scambi effettuati nel corso del 2021, fermo restando che occorrerà entrare in possesso della dichiarazione doganale entro il 31 gennaio 2022.

L’esportatore, per poter fornire una valida attestazione di origine all’importazione UK, dovrà registrarsi su un’apposita piattaforma REX che verrà a breve resa operativa. Nelle more, sarà possibile rendere la dichiarazione utilizzando il codice EORI, unitamente all’indicazione dell’indirizzo completo nel campo “luogo e data”).

Per poter beneficiare dell’esenzione da dazi all’importazione di merci con origine UK, il Regno Unito ha reso noto che gli operatori potranno rilasciare la dichiarazione utilizzando il codice EORI.

Le prestazioni di servizi

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi generici rese da committenti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti residenti in UK, le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, continueranno a riportare la dicitura “operazioni non soggette ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972.

Le prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti nel Regno Unito, il committente italiano non dovrà più integrare il documento fiscale ricevuto dal Regno Unito, ma dovrà applicare il meccanismo del reverse charge mediante emissione di autofattura.

OSSERVA – Sia per i servizi resi che per i servizi ricevuti non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi Intrastat di cui all’art. 50, comma 6, del DL 331/1993.

Plafond IVA

Le cessioni di beni ad un soggetto stabilito nel Regno Unito spediti al di fuori del territorio UE e qualificabili, come sopra detto, come operazioni non imponibili ai fini Iva ex articolo 8, D.P.R. 633/1972 post Brexit concorreranno alla costituzione del c.d. “plafond Iva”.

Ritenute su Interessi/royalties

Per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici e viceversa non sarà più possibile fruire del regime di esenzione della ritenuta ex art. 26-quater del DPR 600/1973, introdotto dal D. Lgs. 143/2005 (di recepimento della Direttiva 2006/49/CE cd “Interessi/Royalties”).

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