Premessa
La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), al comma 290 dell’articolo 1, introduce una forma di rimborso in denaro a favore dei soggetti persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da parte di soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.
Misura dell’agevolazione
A partire dal 1° dicembre 2020, i soggetti che effettueranno acquisti in negozio utilizzando metodi di pagamento elettronici, potranno beneficiare di un rimborso pari al 10% delle operazioni effettuate all’interno di un semestre, con un minimo di 50 operazioni nel medesimo periodo di tempo.
Non è previsto alcun importo minimo per poter beneficiare del rimborso.
Ciascun beneficiario potrà ricevere un rimborso massimo di 150 euro per semestre, corrispondenti ad operazioni per un ammontare complessivamente pari a 1.500 (300 euro per anno, per un massimo di 3.000 euro di transazioni elettroniche).
OSSERVA – Considerato che la misura, come detto, verrà attivata in via sperimentale già a dicembre, in tale mese sarà possibile maturare l’intero importo di 150 euro, purché vengano effettuate almeno dieci operazioni.
A ciò si aggiunge il maxipremio finale per i primi 100.000/150.000 acquirenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni utilizzando metodi di pagamento elettronici
INFORMA – Come per la lotteria degli scontrini, anche il cashback è pensato come strumento di stimolo per l’utilizzo della moneta elettronica, pertanto i pagamenti che daranno diritto al rimborso saranno quelli effettuati tramite POS, carta di credito, apposite App di pagamento disponibili sui principali store.
Dal meccanismo rimangono invece esclusi tutti gli acquisti effettuati online nell’ambito dell’e-commerce.
I rimborsi ricevuti non concorrono a formare il reddito del beneficiario per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo fiscale.
Cosa fare per ottenere il cashback
I soggetti interessati ad accedere al cashback dovranno preliminarmente registrarsi sull’ App IO (già nota ai cittadini che abbiano fruito del bonus vacanze), o attraverso banche o società (cd “issuer convenzionati”) che emettono carte di pagamento.
L’accesso all’App IO sarà consentito tramite CIE o SPID:
Accedi | Vai alla sezione Pagamenti | Inserisci un metodo di pagamento |
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I dati anagrafici e gli estremi delle carte di pagamento scelte per partecipare al Programma saranno comunicati alla PagoPA S.p.a. (società incaricata dal Mef della progettazione e della gestione del Sistema informativo cashback).
Per ciascuna operazione elettronica effettuata, la società che gestisce la transazione (acquirer) trasmetterà al Sistema cashback i dati (data e importo dell’acquisto) che verranno utilizzati al termine di ogni semestre per il calcolo del rimborso spettante. Quest’ultimo verrà accreditato sul conto corrente individuato dal codice IBAN registrato dall’aderente al momento dell’adesione al programma, o in un momento successivo.
Obblighi per gli esercenti: il Dispositivo di accettazione
L’esercente dovrà consentire all’acquirente di poter gestire i metodi di pagamento elettronici che daranno diritto al rimborso per ciascun acquisto effettuato. Ciò è possibile previa attivazione di un accordo con un soggetto (banca o gestore servizi di incasso/pagamento) in convenzione con PagoPA S.p.A. per la partecipazione.
Egli dovrà quindi essere in possesso di un “Dispositivo di accettazione” definito come “dispositivo fisico che, per il tramite di software e/o applicazioni informatiche, consente il pagamento degli acquisti tramite Strumenti di Pagamento elettronici”, che probabilmente sarà il POS già in possesso degli esercenti.
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