Premessa
L’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il cd contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, quale misura di reintegrazione delle perdite subite per effetto della crisi epidemiologica e del conseguente lockdown.
La misura consiste in un importo erogato dallo Stato (che, pertanto, non dovrà essere rimborsato dal beneficiario) calcolato in misura pari al 20%, 15% o 10% della differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2020 rispetto al fatturato e ai corrispettivi conseguiti nel mese di aprile 2019.
OSSERVA – per i soggetti ammessi al beneficio, inoltre, l’importo minimo erogabile non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.
I soggetti beneficiari
Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto sono:
- Le persone fisiche esercenti attività commerciale, comprese le imprese familiari;
- Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice;
- Le società di fatto che svolgono attività commerciale;
- Le società a responsabilità limitata;
- Le società in accomandita per azioni;
- Le società per azioni.
Inoltre, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, possono ritenersi ammessi al beneficio anche i seguenti soggetti:
- I soggetti che svolgono più attività;
- I lavoratori dipendenti e i titolari di redditi di pensione, purché tali soggetti esercitino contestualmente un’attività d’impresa o di lavoro autonomo ammessa al contributo;
- I soggetti in regime forfettario di cui alla L. 190/2014;
- I soggetti che abbiano effettuato operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale.
Rimangono in ogni caso esclusi dal beneficio:
- I soggetti che abbiano cessato la partita IVA alla data di presentazione della domanda;
- I professionisti e co.co.co iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori dello spettacolo che abbiano diritto all’indennità di 600 euro per il mese di marzo;
- I professionisti “ordinistici” iscritti alla specifica Cassa di Previdenza obbligatoria.
Requisiti di accesso: il limite di 5 milioni e la diminuzione del fatturato
Ai fini dell’accesso al beneficio, i soggetti richiedenti dovranno:
- Aver conseguito ricavi o compensi 2019 nel limite massimo di 5 milioni di euro (l’importo è determinato secondo le regole generali di cui agli 54 e 85 del T.u.i.r.);
- Aver subìto una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. In particolare, il primo dovrà essere inferiore ai 2/3 del secondo; a tal fine, dovranno essere incluse tutte e sole le operazioni effettuate nei mesi oggetto di raffronto.
Il requisito della diminuzione del fatturato può non essere rispettata nei seguenti casi:
- soggetti costituiti a partire dall’1 gennaio 2019;
- soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (vedasi TABELLA pag. 7 delle istruzioni allegate al modello approvato con Provv. Prot. n. 0230439/2020).
Determinazione del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
Al fine di determinare correttamente l’ammontare “del fatturato o dei corrispettivi”, la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).
In sostanza:
- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.
Misura del contributo spettante
Il contributo viene calcolato in misura percentuale sulla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La percentuale applicabile dipende inoltre dal limite di ricavi 2019. In particolare:
- nel caso di ricavi non superiori a euro 400.000, il contributo sarà pari al 20%;
- nel caso di ricavi superiori a euro 400.000 e fino a 1 mln il contributo sarà pari al 15%;
- nel caso di ricavi superiori a euro 1 mln e fino a 5 mln il contributo sarà pari al 10%.
In ogni caso, come detto in premessa, per tutte le società che rispettano i requisiti previsti dalla norma, il contributo minimo erogabile non può essere inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’istanza telematica
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, sulla base del modello e delle istruzioni approvate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020).
L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020 o a partire dal 25 giugno 2020 e non oltre il 24 agosto 2020, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto.
ESEMPIO
Ipotizziamo che una società presenti i seguenti valori:
- ricavi nell’anno 2019 pari a 450.000 euroIpotizziamo che una società presenti i seguenti valori:
- fatturato del mese di aprile 2019 pari a 35.000 euro;
- fatturato del mese di aprile 2020 negativo, per effetto della registrazione di una sola nota di credito di importo pari a euro 5.000.
Il requisito del calo del fatturato è rispettato: il fatturato del mese di aprile 2020 è negativo ( NC di -5.000 euro) ed è certamente inferiore ai 2/3 di 35.000 euro.
Il contributo a fondo perduto spetta in misura pari al 15% di 40.000 euro (dato dalla seguente differenza= -5.000 – 35.000), in quanto la società rientra nella seconda fascia di reddito compresa tra i 400.000 euro e 1 milione di euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto spettante supera il minimo (che in questo caso, trattandosi di società, sarebbe pari a euro 2.000) e sarà pari a 6.000 euro.
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